N. 275 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 1994- 6 marzo 1996

                                N. 275
  Ordinanza  emessa  il  6  dicembre  1994   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale   il   6  marzo  1996)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Buttiglione
 Fiorentina Maria Antonietta ed altri contro la  Direzione  prov.  del
 Tesoro di Cagliari ed altri.
 Impiego  pubblico  -  Magistrati  - Lavoratrici madri - Esclusione in
 caso di congedo straordinario per maternita' dell'indennita' speciale
 di  cui  all'art.  3  della  legge  19  febbraio  1981,   n.   27   -
 Ingiustificato  deteriore trattamento della donna magistrato rispetto
 alle  altre  dipendenti  statali,  attesa  la  spettanza   di   detta
 indennita'  a  tutti  i  magistrati  senza  distinzioni di funzioni -
 Incidenza sul principio della tutela della lavoratrice madre.
 (Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 37).
(GU n.14 del 3-4-1996 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi  n.  661/85,
 675/87,  798/87,  982/87,  112/88,  1/89,  681/89,  269/90 e 2465/93,
 proposti rispettivamente da Buttiglione Fiorentina Maria  Antonietta,
 Pisanu  Maria  Giovanna,  Mura Maria, La Corte Lucia, La Corte Lucia,
 Laddomada Teresa, Laddomada Teresa, Polo  Marinella  e  Salis  Lucia,
 tutte  rappresentate  e  difese dall'avv. Marcello Vignolo, presso il
 cui  studio  in  Cagliari,  via  Roma  n.  69,   sono   elettivamente
 domiciliate;  nonche'  sui  ricorsi n. 1313/89 e n. 1944/89, proposti
 entrambi da Salis Lucia, rappresentata e  difesa  dall'avv.  Giovanni
 Contu,  presso  il  cui  studio  in  Cagliari,  via  Ancona  n. 3, e'
 elettivamente domiciliata; contro:
     1) (tutti  i  ricorsi,  eccetto  il  n.  2465/93):  la  Direzione
 provinciale   del   Tesoro   di   Cagliari,  in  persona  del  legale
 rappresentante pro-tempore, rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura
 distrettuale dello Stato di Cagliari relativamente a tutti i ricorsi,
 salvo  per  il  ricorso  n.    1944/89,  in  cui non e' costituita in
 giudizio;
     2) (ricorsi n. 675/87,  798/87,  982/87,  112/88,  1/89,  681/89,
 269/90):  il  Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro
 in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale  dello
 Stato in Cagliari;
     3)  (ricorsi  n.  1313/89,  1944/89 e 2465/93): la Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri,  in  persona  del   legale   rappresentante
 pro-tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura  distrettuale
 dello Stato di Cagliari nel ricorso n. 1313/89 e  non  costituita  in
 giudizio negli altri ricorsi;
     4) (ricorsi n. 1313/89, 1944/89 e 2465/93): l'Avvocatura generale
 dello  Stato,  in persona del legale  rappresentante pro-tempore, non
 costituita nei giudizi;
    per l'annullamento:
     (ricorso n. 661/85): del provvedimento del Direttore reggente del
 3 aprile 1985, comunicato in data   9 aprile 1985,  col  quale  viene
 accertato  a  carico  della ricorrente un debito di L. 2.681.852, per
 indennita'  precedentemente  corrisposte,  e  disposto  il   recupero
 mediante ritenute mensili di L. 111.744;
     (ricorso  n. 675/87): del provvedimento del Direttore provinciale
 del Tesoro di Cagliari, prot. 142665 del 16 dicembre 1986, comunicato
 il 16 febbraio 1987, con il quale e' stato disposto il recupero della
 somma di L. 1.401.582  "indebitamente"  versata  alla  ricorrente  "a
 titolo di congedo straordinario per gravidanza". Nonche', ove esista,
 del  provvedimento  del  Ministero  di  grazia e giustizia col quale,
 concedendo il congedo straordinario per  gravidanza,  ha  escluso  il
 diritto  alla speciale indennita' prevista dall'art. 3 della legge 19
 febbraio 1981, n. 27;
     (ricorso  n. 798/87): del provvedimento del Direttore provinciale
 del Tesoro di Cagliari, prot. n. 10150 del 28 marzo 1987,  comunicato
 il 7 aprile 1987, col quale e' stato disposto il recupero della somma
 di  L. 3.497.705 "indebitamente" versata alla ricorrente "a titolo di
 congedo  staordinario  per  gravidanza".  Nonche',  ove  esista,  del
 provvedimento   del  Ministero  di  grazia  e  giustizia  col  quale,
 concedendo il congedo straordinario per  gravidanza,  ha  escluso  il
 diritto  alla speciale indennita' prevista dall'art. 3 della legge 19
 febbraio 1981, n. 27;
     (ricorso n. 982/87): del provvedimento del Direttore  provinciale
 del Tesoro di Cagliari, prot. n. 11488 del 23 aprile 1987, comunicato
 il 5 maggio 1987, col quale e' stato disposto il recupero della somma
 di  L. 1.399.080, "indebitamente versata alla ricorrente" a titolo di
 "congedo straordinario per  gravidanza".  Nonche',  ove  esista,  del
 provvedimento   del  Ministero  di  grazia  e  giustizia  col  quale,
 concedendo il congedo straordinario per  gravidanza,  ha  escluso  il
 diritto  alla speciale indennita' prevista dall'art. 3 della legge 19
 febbraio 1981, n. 27;
     (ricorso n. 112/88): del provvedimento del Direttore  provinciale
 del Tesoro di Cagliari, prot. n. 24864 del 27 luglio 1987, comunicato
 il  5  novembre  1987,  col quale e' stato disposto il recupero della
 somma di L. 2.135.136, relativa agli emolumenti percepiti a titolo di
 indennita' speciale di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n.
 27 dal 3 dicembre 1986 al 27 febbraio 1987, mediante ritenute mensili
 pari a L. 88.964;
     (ricorso n. 1/89): del provvedimento della Direzione  provinciale
 del  Tesoro  di Cagliari, prot. n. 2116 del 24 agosto 1988, col quale
 e'  stato  disposto  il  recupero  della  somma   di   L.   1.536.948
 corrispondente  all'indennita'  prevista  dall'art.  3 della legge n.
 27/81 "indebitamente" percepita dalla ricorrente durante  il  congedo
 straordinario  per maternita'.   Nonche' del d.m. del 20 aprile 1988,
 citato  nel  provvedimento  impugnato,  ma   non   conosciuto   dalla
 ricorrente,  col  quale  si presume sia stato negato il diritto della
 stessa alla speciale indennita'  prevista  dall'art.  3  della  legge
 richiamata durante il congedo straordinario per gravidanza;
     (ricorso   n.   681/89):   del   provvedimento   della  Direzione
 provinciale del Tesoro di Cagliari, prot. 48361 del 5  gennaio  1989,
 col  quale  e' stato disposto il recupero della somma di L. 2.310.582
 corrispondente all'indennita' prevista dall'art.  3  legge  n.  27/81
 "indebitamente"   percepita   dalla  ricorrente  durante  il  congedo
 straordinario per maternita'.  Nonche' del d.m. del 14  luglio  1988,
 citato   nel   provvedimento   impugnato,  ma  non  conosciuto  dalla
 ricorrente, col quale si presume sia stato negato  il  diritto  della
 stessa  alla  speciale  indennita'  prevista  dall'art. 3 della legge
 richiamata durante il congedo staordinario per maternita';
     (ricorso  n.  1313/89):  per  l'accertamento  del  diritto  della
 ricorrente  al  rimborso  delle  somme  indebitamente  trattenute con
 decorrenza   dall'agosto   1989   e   mensilita'   successive,    con
 rivalutazione monetaria ed interessi;
     (ricorso   n.   1944/89):   del   provvedimento  della  Direzione
 provinciale del Tesoro di Cagliari prot. 18805 del 2 settembre  1989,
 comunicato  in  data  16  ottobre  1989,  col quale viene accertato a
 carico della ricorrente un debito di  L.  2.847.425,  per  indennita'
 precedentemente corrisposte ex art. 3 legge 19 febbraio 1981, n. 27 e
 disposto il recupero mediante ritenute mensili;
     (ricorso  n. 269/90): del provvedimento del Direttore provinciale
 del Tesoro di Cagliari, prot. 38739/uff. 3 C, del 15  novembre  1989,
 col  quale e' stato disposto il recupero della somma di L. 3.517.201,
 corrispondente all'indennita' prevista dall'art.  3  della  legge  n.
 27/81,  percepita  dalla  ricorrente durante il periodo di astensione
 obbligatoria dal servizio per maternita': nonche' dei dd.mm.  del  16
 marzo 1989 e 28 dicembre 1988, citati nel provvedimento impugnato, ma
 non conosciuti dalla ricorrente, con i quali si presume che sia stato
 negato il diritto della stessa alla speciale indennita' sopra citata,
 durante  il  periodo  di  astensione  dal  servizio  per  maternita';
 nonche', infine, per l'accertamento del diritto della ricorrente alla
 speciale indennita'  di  cui  sopra,  anche  durante  il  periodo  di
 astensione   obbligatoria   per   maternita',   e   per  la  condanna
 dell'amministrazione al rimborso delle somme eventualmente trattenute
 alla ricorrente, per gli stessi titoli, nelle more del giudizio;
     (ricorso n. 2465/93): del decreto dell'Avvocato generale  del  26
 giugno  1993,  con  il  quale  e'  stato  concesso alla ricorrente un
 periodo di congedo per maternita' con  esclusione  del  diritto  alla
 percezione  dell'indennita'  ex  art.  2  della  legge  n.  425/1984;
 nonche', per quanto occorrer possa, della nota di  comunicazione  del
 segretario
  generale dell'Avvocatura generale dello Stato, prot. n. 16700 del 17
 agosto 1993.
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 resistenti;
   Visti i motivi aggiunti avanzati nei ricorsi  nn.  661/85,  675/87,
 982/87;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti delle cause;
   Udito alla  pubblica  udienza  del  6  dicembre  1994  il  relatore
 consigliere  Marco  Lensi e uditi altresi', l'avv. Marcello Vignolo e
 il dott.  proc. Luisa Armandi, per delega dell'avv.  Giovanni  Contu,
 per  le  ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato Anna Maria Bonomo per le
 amministrazioni resistenti;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
                               F a t t o
   Alle ricorrenti, tutte  magistrato  ordinario,  salvo  la  dott.ssa
 Salis  Lucia,  avvocato  dello Stato, con distinti decreti sono stati
 concessi periodi di congedo straordinario per maternita', con diritto
 agli assegni, esclusa la speciale indennita' di cui all'art. 3  della
 legge 19 febbraio 1981, n. 27.
   Con  i  ricorsi  in  esame,  le  medesime  hanno impugnato gli atti
 specificatamente indicati in epigrafe,  chiedendo,  in  primo  luogo,
 l'annullamento  dei  provvedimenti con cui e' stato negato il diritto
 alla citata indennita' di  cui  all'art.  3  della  legge  n.  27/81,
 invocando  l'accertamento  del loro diritto a tale indennita', previa
 disapplicazione della citata norma, nella parte  in  cui  esclude  la
 spettanza  dell'indennita'  per  i  periodi di assenza dal lavoro per
 maternita', per contrasto con le direttive comunitarie n. 75/117  del
 10 febbraio 1975 e n.  76/207 del 9 febbraio 1976.
   In   subordine  le  ricorrenti  chiedono  che  venga  sollevata  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della  legge  n.
 27/81,  in  parte  qua,  per contrasto con gli artt. 3, 31 e 37 della
 Costituzione.
   In ulteriore subordine le ricorrenti  chiedono  l'annullamento  dei
 provvedimenti  di  recupero  delle  somme  indebitamente  corrisposte
 dall'amministrazione,   per    violazione    dei    principi    sulla
 irripetibilita'  delle  somme  percepite  in  buona fede dal pubblico
 dipendente.
   Per i ricorsi indicati in epigrafe, le  ricorrenti  hanno  proposto
 motivi  aggiunti,  chiedendo  la  rimessione  degli  atti  alla Corte
 costituzionale per l'esame della  citata  questione  di  legittimita'
 costituzionale.
   Per  i  ricorsi  sempre  indicati in epigrafe si sono costituite in
 giudizio le amministrazioni intimate sostenendo l'inammissibilita'  e
 infondatezza nel merito dei ricorsi, di cui chiedono il rigetto.
   Alla  pubblica  udienza  del  6  dicembre  1994  i  difensori delle
 ricorrenti  hanno  insistito  sulla  richiesta  di  declaratoria  del
 diritto   delle  ricorrenti  alla  indennita'  in  questione,  previa
 rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
   Le cause sono state, quindi, trattenute in decisione.
 
                             D i r i t t o
   Occorre procedere alla  riunione  dei  ricorsi,  stante  l'evidente
 connessione oggettiva.
   Tra  le  richieste avanzate dalle ricorrenti con i ricorsi in esame
 carattere preliminare e principale deve riconoscersi  alla  richiesta
 di   accertamento   del   diritto   delle   stesse   alla  percezione
 dell'indennita' ex art. 3 della legge 19 febbraio 1981  n.  27  anche
 per i periodi di astensione dal lavoro per maternita', previsti dagli
 artt. 7 e 14 della legge n. 1204/71.
   Preliminarmente   devono   essere   disattese   le   eccezioni   di
 irricevibilita' per tardivita' di alcuni dei ricorsi in esame,  nella
 parte  in  cui si impugnano i provvedimenti con cui l'amministrazione
 ha negato la corresponsione della citata indennita' per i periodi  di
 assenza   per   maternita',   sollevate   dalla  difesa  erariale  in
 considerazione del fatto che tali ricorsi  sarebbero  stati  proposti
 oltre  sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti al tribunale,
 sede  di  servizio  delle  ricorrenti,  i  Bollettini  ufficiali  del
 Ministero  di  grazia  e  giustizia nei quali sono stati pubblicati i
 predetti provvedimenti.   Le eccezioni  devono  essere  disattese  in
 considerazione  della natura delle presenti controversie, nelle quali
 le  ricorrenti  fanno  valere  una  pretesa  di  contenuto  meramente
 patrimoniale,   non  subordinata  all'impugnazione  di  provvedimenti
 amministrativi.
   Osserva il collegio che la menzionata richiesta,  avanzata  in  via
 principale  dalle  ricorrenti,  di accertamento del loro diritto alla
 percezione dell'indennita' ex   art. 3 legge n.  27/81  anche  per  i
 periodi  di  assenza  dal  lavoro per maternita', non puo' che essere
 esaminata alla luce del disposto dello stesso art. 3 della  legge  n.
 27/81; che espressamente nega la spettanza dell'indennita' medesima -
 tra  l'altro  -  durante  i  periodi  di  assenza  dal  servizio  per
 maternita'.
   A  tale  riguardo le ricorrenti, consapevoli che l'accertamento del
 diritto   in   questione   necessita   la   previa   caducazione    o
 disapplicazione   del   disposto  di  legge  menzionato,  palesemente
 ostativo all'accoglimento della richiesta stessa, invocano, in  primo
 luogo, l'applicazione, nel caso di specie, dei principi fissati dalle
 direttive  CEE  n.  75/117  del  10  febbraio  1975 e n. 76/207 del 9
 febbraio 1976, relative alla partita  di  trattamento  tra  uomini  e
 donne,  con  riguardo al trattamento retributivo e alle condizioni di
 lavoro, sostenendo il contrasto  con  tali  principi  dell'esclusione
 sancita  dalla norma citata, da cui conseguirebbe la necessita' della
 disapplicazione della norma
  contenuta  nella  legge  nazionale,  stante  l'immediata   efficacia
 nell'ordinamento interno delle citate direttive  comunitarie.
   Il  collegio  non  ritiene  di  potere  condividere l'assunto delle
 ricorrenti, stante la  sostanziale  estraneita'  della  questione  in
 esame  allo spirito e finalita' dei principi sanciti dalle menzionate
 direttive CEE.
   Deve, infatti, ritenersi che il nesso sussistente tra la  questione
 della  spettanza  o  meno  di  una  indennita'  durante il periodo di
 assenza dal lavoro per maternita' e il  principio  della  parita'  di
 trattamento sul lavoro tra uomini e donne, nel senso della necessita'
 dell'eliminazione di ogni disciminazione in ambito lavorativo fondata
 sul  sesso,  sia  alquanto indiretto, e, come tale, insuscettibile di
 ricondurre la fattispecie in esame nell'ambito  di  operativita'  del
 meccanismo  di  disapplicazione  automatica  della  norma interna per
 contrasto con una direttiva comunitaria, meccanismo al quale, per  la
 sua  incidenza  sul  rapporto di equilibrio tra i poteri dello Stato,
 non puo' che farsi ricorso con estrema prudenza, nei soli casi in cui
 il contrasto tra norma interna e comunitaria sia diretto, immediato e
 palese, circostanze che - ad  avviso  del  Collegio  -  non  appaiono
 rinvenibili nel caso di specie.
   Diversamente  deve  ritenersi  per quanto concerne la questione del
 possibile contrasto dell'art. 3 della legge n. 27/81, nella parte  in
 cui   nega   la  spettanza  dell'indennita'  durante  il  periodo  di
 astensione dal lavoro per maternita', con gli  artt.  3  e  37  della
 Costituzione,  dovendosi  riconoscere  la  rilevanza  e non manifesta
 infondatezza della questione medesima.
   In  precedenza  questo   tribunale   sollevo'   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  della  norma  in  esame  per  possibile
 contrasto con l'art.   3 della Costituzione,  stante  il  trattamento
 meno   favorevole  cui  la  norma  arbitrariamente  sottoporrebbe  il
 personale  della  Magistratura,  rispetto  al  trattamento  stabilito
 invece  dall'art. 41 del d.P.R.  10 gennaio 1957, n. 3, nei confronti
 di tutto il personale statale.
   La questione medesima e' stata dichiarata non fondata  dalla  Corte
 costituzionale,  con  sentenza  n.  238  del    3/8  maggio  1990, in
 considerazione della "specialita'" dell'indennita'  in  questione  in
 quanto  correlata  al  peculiare  status  dei  magistrati, per cui la
 circostanza che il trattamento economico di costoro  e'  soggetto  ad
 una  regolamentazione  autonoma preclude di apprezzare in riferimento
 al principio di uguglianza la diversa disciplina adottata per periodi
 di assenza per maternita', rispetto alla generalita'  dei  dipendenti
 statali.
   Preso  atto  della  citata  pronuncia  della  Corte costituzionale,
 ritiene il Collegio che la medesima questione debba essere nuovamente
 sollevata avuto riguardo alla possibile violazione dell'art. 3  della
 Costituzione,  rispetto  ai magistrati che beneficiano della suddetta
 indennita' in via ordinaria, in quano non assenti  dal  servizio  per
 maternita',  nonche'  alla  possibile  violazione  dell'art. 37 della
 Costituzione (questione gia' sollevata a suo tempo con la  precedente
 ordinanza,  ma  dichiarata  sostanzialmente inammissibile dalla Corte
 costituzionale con la citata sentenza n. 238/90).
   Secondo l'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n.  27,  l'indennita'
 in  questione  e'  corrisposta  ai  magistrati ordinari (nonche' alle
 ulteriori categorie di personale indicate nell'art. 2 della  legge  6
 agosto  1984  n.  425),  "in  relazione  agli  oneri  che  gli stessi
 incontrano nello svolgimento della loro attivita'".
   Deve osservarsi in proposito che  l'opportunita'  di  una  speciale
 indennita'  era stata originariamente configurata in favore di alcune
 particolari  categorie  di  magistrati  ordinari  in  relazione  agli
 speciali e rilevanti rischi personali cui i medesimi erano esposti in
 ragione  della  propria  attivita'  istituzionale  nella  lotta  alla
 delinquenza organizzata.
   Tale originaria impostazione di principio ha -  tuttavia  -  subito
 una  profonda  trasformazione nel corso dei lavori parlamentari, come
 si evince - tra l'altro  -  dai  lavori  preparatori  alla  legge  in
 questione  n.  27/81,  all'interno  dei  quali, in ultima istanza, si
 evince una qualificazione  dell'indennita'  in  questione  non  tanto
 quale  "indennita'  di rischio", bensi' quale "indennita' di studio e
 aggiornamento professionale", per cui, alla fine, con la citata legge
 n. 27/1981, l'indennita' in esame e' stata istituita quale contributo
 forfettario alle spese e agli oneri che i magistrati incontrano nello
 svolgimento della loro attivita'.
   Se,  da  un  lato  possono  identificarsi  per  alcune   specifiche
 categorie  di  magistrati  dell'ordine  giudiziario particolari spese
 strettamente connesse con la presenza in servizio e l'espletamento di
 specifiche incombenze di servizio (quale, ad esempio, l'uso del mezzo
 privato, anziche' dell'auto di servizio, in occasione di sopralluoghi
 o interventi improvvisi ed urgenti  del  magistrato  medesimo),  deve
 ritenersi  d'altro  lato,  che,  avuto  riguardo  alle  categorie  di
 personale  di  magistratura  od  equiparato,  cui   l'indennita'   in
 questione  e'  stata  estesa  dall'art.    2  della  legge  n. 425/84
 (magistrati del Consiglio  di  Stato,  della  Corte  dei  Conti,  dei
 Tribunali   Amministrativi   Regionali,   della  giustizia  militare,
 avvocati  e  procuratori  dello  Stato),  nonche'   alla   stragrande
 maggioranza   degli   stessi   magistrati   dell'ordine   giudiziario
 ordinario, l'indennita' in questione trova la sua giustificazione  in
 quel  complesso  di oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento
 della  loro  attivita',  a  prescindere  dall'effettiva  presenza  in
 servizio.
   Trattasi  di  spese  a  carattere  generale e continuativo che ogni
 magistrato o avvocato dello Stato deve necessariamente sostenere  per
 l'aggiornamento  professionale  (abbonamenti  a  riviste, acquisto di
 testi, ecc.), nonche' per  lo  svolgimento  della  propria  attivita'
 lavorativa   che,  stante  l'insufficienza  di  locali  negli  uffici
 giudiziari, avviene in via normale e prevalente presso  l'abitazione,
 in appositi locali destinati a studio.
   Stante la sopraevidenziata natura degli oneri in relazione ai quali
 -  non  sembra  possa dubitarsi - l'indennita' in questione sia stata
 istitutita, ai sensi degli artt. 3 della legge n.  27/81  e  2  della
 legge n. 425/84; stante il carat-tere continuativo e permanente degli
 oneri  medesimi, che evidentemente non vengono meno durante i periodi
 di assenza obbligatoria o facoltativa per maternita', - ad avvido del
 Collegio - non puo' ritenersi manifestamente infondata, in  relazione
 all'art.   3   della   Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale del primo comma dell'art.  3  della  legge  n.  27/81,
 nella  parte  in  cui esclude la corresponsione dell'indennita' per i
 periodi di assenza per  astensione  obbligatoria  o  facoltativa  per
 maternita',    introducendo    una   ingiustificata   discriminazione
 temporanea tra i magistrati in servizio  e  quelli  obbligatoriamente
 allontanati dal servizio o comunque legittimamente assenti.
   La possibile irragionevolezza della norma in tale parte, o comunque
 il  carattere  non giustificato dell'esclusione dell'indennita' per i
 periodi in questione, appaiono rafforzati dalla debita considerazione
 della natura delle assenze dal servizio in esame, in quanto  connesse
 alla  maternita',  per  cui  non  manifestamente infondata risulta la
 questione medesima anche avuto riguardo ad un possibile contrasto con
 l'art. 37 della Costituzione.
   Pur considerata la natura in parte programmatica della citata norma
 costituzionale, deve ritenersi non aderente ai  principi  imposti  al
 legislatore  da  quest'ultima norma, in ordine alla necessita' di una
 speciale adeguata protezione per la madre lavoratrice, la scelta  del
 legislatore  medesimo  di  decurtare la retribuzione (in senso ampio)
 della lavoratrice  di  un  emolumento,  la  cui  spettanza  non  puo'
 ritenersi  strettamente  e  necessariamente  correlata alla effettiva
 presenza in servizio della medesima,  in  occasione  dei  periodi  di
 astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternita'.
   Considerato  che  il  principio  posto  dall'art.  37 e' senz'altro
 collegato al  principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3  della
 Costituzione   (come   precisato  dalla  Corte  costituzionale  nella
 sentenza  n.  61  dell'8  febbraio  1991),   e'   opportuno   operare
 unitariamente  la  valutazione in ordine al possibile contrasto della
 norma di legge in esame con i citati artt. 3 e 37 della Costituzione,
 per i profili sopra evidenziati, tendendo - altresi' -  presente  che
 non  appare  ragionevole  equiparare  assenze  dal lavoro per congedo
 straordinario, aspettativa per  qualsiasi  causa  e  sospensione  dal
 servizio  per qualsiasi causa, con quelle per maternita', sia perche'
 la  lavoratrice  madre  non  puo'  comuque  sottarsi  all'obbligo  di
 astenersi   dall'attivita'   lavorativa   nei   periodi   di  assenza
 obbligatoria per maternita', sia perche' - comunque  -,  anche  avuto
 riguardo all'assenza facoltativa, puo' risultare discriminatoria e in
 contrasto con la necessita' di una "speciale adeguata protezione", la
 scelta   legislativa   di  decurtare  la  retribuzione  di  voci  non
 strettamente connesse con  l'effettiva  presenza  in  servizio  della
 lavoratrice.
   Deve,  invece, dichiararsi manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' della norma di  legge  in  esame,  sollevata  dalle
 ricorrenti  per contrasto con i principi di tutela della maternita' e
 dell'infanzia di cui all'art. 31 della Costituzione, stante la natura
 della questione in esame, aventi riflessi esclusivamente economici.
   Per   le  suesposte  considerazioni  la  questione  proposta  dalle
 ricorrenti si appalesa rilevante e non  manifestamente  infondata  in
 relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione.
   Di  conseguenza  i  presenti  procedimenti  devono  essere sospesi,
 rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.
 
                                P. Q .M.
   Riunisce i ricorsi indicati in epigrafe, e, visti gli artt. 1 della
 legge costituzione 9 febbraio 1981, n. 1, e 23 della legge  11  marzo
 1953,  n. 87, ritiene non manifestamente infondata e rilevante per la
 definizione  delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale,   in
 relazione  agli  artt.  3 e 37 della Costituzione, dell'art. 3, primo
 comma, della legge 19 febbraio  1981,  n.  27,  nella  parte  in  cui
 esclude  la  corresponsione  della  speciale  indennita' dal medesimo
 istituita durante i periodi di  assenza  obbligatoria  o  facoltativa
 previsti negli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
   Sospesa  ogni  pronuncia  in rito, in merito e sulle spese, dispone
 quindi la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale;
   Ordina che la presente  ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 segreteria,  alle  parti  in  causa, al Presidente del  Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del
 Senato.
     Cagliari, addi' 6 dicembre 1994
   Il presidente: Sassu
   Il consigliere estensore: Lensi
 96C0403