N. 277 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 1995
N. 277 Ordinanza emessa il 31 ottobre 1995 dal tribunale di Tempio Pausania nel procedimento civile vertente tra Isoni Giovanni Battista ed altra e Murgia Salvatore Elezioni - Cause di incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale - Mancata previsione dell'estensione di dette cause al sindaco (nella specie: decadenza per lite pendente con il comune) - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 3; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 9). (Cost., art. 97).(GU n.14 del 3-4-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in materia elettorale portante n. 800/95 ruolo generale affari contenziosi introdotta con ricorso, ex art. 82 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, depositato il 27 maggio 1995 da Isoni Giovanni Battista e lsoni Pier Paola, elettivamente domiciliati a Tempio Pausania, corso Matteotti n. 47, presso lo studio dell'avv. Enrico Gatto, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Luigi Delirio, del foro di Cagliari, in virtu' di procura speciale alle liti a margine del ricorso, contro Murgia Salvatore, elettivamente domiciliato in Tempio Pausania, presso lo studio dell'avv. Alessandro Masia, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Longhedu, del foro di Nuoro, in forza di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 giugno 1995. Oggetto: richiesta di accertamento causa di incompatibilita' a ricoprire la carica di consigliere e/o di sindaco del comune di Monti, con annullamento della delibera di convalida adottata dal comune. M o t i v a z i o n e Con ricorso depositato il 27 maggio 1995 Isoni Giovanni Battista ed Isoni Pier Paola, il primo in qualita' di elettore del comune di Monti e la seconda in qualita' di candidata eletta consigliere comunale del medesimo comune, chiedevano l'annullamento della deliberazione adottata il 6 maggio 1995 dal consiglio comunale nella parte in cui aveva convalidato l'elezione a sindaco di Murgia Salvatore. Esponevano i ricorrenti che il Murgia era stato rinviato al giudizio dal pretore di Olbia per rispondere del reato di cui all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 per l'udienza del 25 maggio 1994 e che il comune si era costituito in tale sede parte civile; il processo era stato rinviato dapprima all'udienza del 12 aprile 1995 e, quindi, a quella del 4 ottobre 1995. Sostenevano che la pendenza di un procedimento penale per un reato commesso in danno del comune costituiva causa di incompatibilita' alla carica di sindaco allorche', come nel caso di specie, l'ente si fosse costituito parte civile. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Murgia Salvatore il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilita' della domanda per difetto di notifica e per carenza di azione. Rilevava, invero, che il ricorso era stato notificato in modo aspecifico al "sindaco di Monti", mentre ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 570/1960 esso sarebbe dovuto essere notificato al sindaco di Monti nella qualita' di presidente del Consiglio comunale; rilevava, altresi', che l'azione dei ricorrenti era esperibile, ex art. 9-bis cit., nei confronti dei soli consiglieri comunali e non, quindi, nei confronti del Murgia, eletto sindaco, e rilevava, infine, che ai sensi dell'art. 6 d.P.R. cit. nei confronti del Murgia sarebbero stati deducibili quali eventuali cause di decadenza le sole cause di ineleggibilita' e non gia' quelle di incompatibilita'. Osservava, ancora, che nel caso in esame non poteva ritenersi applicabile il comma settimo dell'art. 9-bis predetto, per il quale la decadenza dalla carica di consigliere produce l'immediata decadenza dall'ufficio di sindaco, atteso che tale norma risulta implicitamente abrogata dalla legge 23 marzo 1993 n. 81. Chiedeva, in subordine, il rigetto della domanda giacche' infondata, difettandone i presupposti di legge. Le parti, prodotta documentazione, insistevano nelle rispettive richieste. Ritiene il collegio che debba essere sollevata, in quanto rilevante ai fini del decidere, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 legge 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede l'estensione alla carica di sindaco delle cause d'incompatibilita' ivi contemplate, e 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nella parte in cui non prevede l'estensione della pronuncia di decadenza per incompatibilita' dalla qualita' di sindaco. Va infatti osservato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993 n. 81 il sindaco, quantunque concorra a comporre il consiglio comunale, non riveste piu' la carica di consigliere comunale: cio' e' fatto palese dall' art. 1 della predetta legge n. 81/1993 che nettamente distingue il sindaco dai membri del consiglio, cosicche' questi ultimi soltanto, in quanto tali, sono definibili consiglieri. La distinzione tra le due funzioni e' evidenziata ripetutamente nella predetta legge, anche attraverso una differenziazione delle modalita' di elezione (v., tra l'altro, l'art. 5, primo e sesto comma). Da cio' consegue che non risulta piu' applicabile il settimo comma dell'art. 9-bis del d.P.R. 570/1960, secondo cui la pronuncia di decadenza dalla carica di consigliere produce di pieno diritto l'immediata decadenza dall'ufficio di sindaco. Nei confronti del sindaco, peraltro, risulta tuttora vigente l'art. 6 del d.P.R. n. 570/1960, secondo cui non puo' essere nominato sindaco chi si trovi in uno dei casi di ineleggibilita' previsti dalla legge. Orbene, le cause di ineleggibilita' a consigliere comunale sono previste nell'art. 2 della legge n. 154/1981 e la fattispecie in esame non ricade in nessuna di esse. La pendenza di una lite e', infatti, prevista dall'art. 3 della legge n. 154/1981 come causa di incompatibilita' ed e' sancito, dall'art. 6 stessa legge, che la causa di incompatibilita' sussistente al momento dell'elezione, o sopravvenuta successivamente, importi la decadenza dalla carica di consigliere comunale. Dunque, se per le cause di ineleggibilita' e' possibile, nei confronti del sindaco, l'applicazione dell'art. 6 del d.P.R. 570/1960, non e' certamente estensibile allo stesso la disciplina della decadenza in ordine alle cause di incompatibilita', che risulta esclusivamente limitata alla carica di consigliere comunale. Tali cause, peraltro, in quanto limitative di un diritto del cittadino costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.) hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di estensione a situazioni non espressamente disciplinate. Non essendo, come si e' visto poc'anzi, nemmeno applicabile la disposizione di cui al comma settimo dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 570/1960, sembra che non sussistano cause di incompatibilita' ostative all' esercizio della funzione di sindaco. Va rimarcato che essendo quest'ultima particolarmente rappresentativa, incisiva e determinante, non si comprende perche' il legislatore abbia voluto, dopo la riforma del 1990, assoggettarla a controlli di terzieta' piu' limitati rispetto a quelli imposti ai consiglieri: la rilevanza della detta funzione avrebbe, al contrario, dovuto portare all'adozione di una normativa che, quanto meno, estendesse al sindaco le incompatibilita' previste per il consigliere comunale. Non risulta quindi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione. E' palese infatti che non garantisca ne' il buon andamento ne' l'imparzialita' della p.a., al pari di un consigliere comunale, un sindaco che versi in una situazione di incompatibilita' costituita, come nel caso di specie, dalla pendenza di una lite. In punto di rilevanza della questione si osserva ancora che le ulteriori deduzioni inerenti alla pendenza potenziale od attuale della lite, alla regolare costituzione di parte civile ed alla fondatezza della domanda potrebbero essere esaminate solo dopo la soluzione della questione relativa alla estensibilita' al sindaco delle cause di incompatibilita' previste per il consigliere comunale. Relativamente alla notifica del ricorso al sindaco nella non specificata qualita' di presidente del consiglio comunale, deve rilevarsi che il sindaco non ha piu' la detta qualita' ex art. 31 legge n. 142/1990 e che, comunque, la necessita' della notifica nelle forme di cui all'art. 9-bis del d.P.R. 579/1960 era prevista nell'ipotesi di procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla qualita' di consigliere.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 della legge 23 aprile 1981 n. 154 e 9 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Tempio Pausania, addi' 31 ottobre 1995 Il presidente: Mazzaroppi 96C0405