N. 278 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 1996
N. 278 Ordinanza emessa il 22 gennaio 1996 dal tribunale di Foggia sull'istanza proposta da Altamura Attilio Progetto penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento in situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.14 del 3-4-1996 )
IL TRIBUNALE Sentite le parti; Sciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza in ordine all'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 34, secondo comma, codice procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento da parte del giudice che abbia emesso l'ordinanza ex art. 309 codice procedura penale; Letto il provvedimento emesso da questo tribunale in funzione di giudice ex art. 309 codice procedura penale, in data 11 gennaio 1994, con il quale sono stati esaminati i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata violenza carnale contestato ad Altamura Attilio, anche sotto il profilo della qualificazione giuridica dei fatti confermandosi ivi la prognosi di colpevolezza formulata dal gip; Ritenuta pertanto alla luce delle su esposte considerazioni la rilevanza nel procedimento pendole nei confronti di Altamura Attilio; Considerato che, come evincibile in atti, i giudici del riesame si identificano nelle stesse persone fisiche componenti il Collegio chiamato a giudicare nella fase del merito; rilevato che con sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 6-15 settembre 1995, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, codice procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Precisato, altresi', che con la suddetta decisione il giudice delle leggi ha evidenziato che le enunciazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 502 del 1991, di rigetto di analoga questione, devono intendersi superate dai nuovi principi di base enucleati dalla recente giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilita' oltre che dal mutamento del quadro normativo determinato dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 che ha accentuato il carattere di eccezionalita' delle misure coercitive incidenti sulla liberta' personale disposte prima della sentenza di condanna e che i diversi criteri utilizzabili ai fini della scelta della misura comportano un apprezzamento piu' penetrante da parte del giudice cautelare; Considerato inoltre che alla luce dei su esposti principi, la previa valutazione degli indizi, sia pure effettuata allo stato degli atti delle indagini preliminari, comportando un anticipato giudizio sulla sussistenza o meno dei presupposti di colpevolezza dell'indagato, costituisce circostanza idonea ad influenzare il libero convincimento del giudice del merito nella valutazione dei fatti sin da riflettersi sulla imparzialita' dello stesso, sancita dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione; Ritenuto da ultimo che la questione di costituzionalita' teste' sollevata presenta caratteri analoghi a quelli gia' valutati e risolti in senso favorevole con la pronuncia n. 432/95 della Corte costituzionale e che quindi in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione e dall'esigenza primaria di assicurare la garanzia costituzionale del giusto processo, a parere di questo Collegio, si impone la necessita' di equiparare il regime procedurale di situazioni allo stato analoghe; Atteso che il giudizio a carico di Altamura Attilio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata concernente l'incompatibilita' di questo giudice del dibattimento per atti gia' compiuti nel procedimento e che la medesima non appare manifestamente infondata per le argomentazioni sopra esposte;
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal pubblico ministero per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, comma secondo, della Costituzione, dell'art. 34, comma secondo, del codice procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il medesimo Collegio giudicante che si e' pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in funzione di giudice ex art. 309 codice procedura penale; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che copia del presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Letto l'art. 3 del codice procedura penale sospende il processo nei confronti di Altamura Attilio fino a quando non venga notificato a questo ufficio la decisione adottata dalla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria perche' comunichi la presente decisione ai Presidenti delle due Camere. Foggia, addi' 22 gennaio 1996 Il presidente: Bortone 96C0406