N. 278 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 1996

                                N. 278
   Ordinanza emessa  il  22  gennaio  1996  dal  tribunale  di  Foggia
 sull'istanza proposta da Altamura Attilio
 Progetto  penale  -  Dibattimento - Giudice che, quale componente del
 tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un  provvedimento
 sulla  liberta'  personale  nei  confronti  dello  stesso  imputato -
 Incompatibilita'  ad  esercitare   le   funzioni   di   giudice   del
 dibattimento  -  Omessa  previsione  -  Disparita'  di trattamento in
 situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa  -  Richiamo
 ai  principi  espressi  dalla  Corte costituzionale nella sentenza n.
 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.14 del 3-4-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Sentite le parti;
   Sciogliendo la riserva  formulata  all'odierna  udienza  in  ordine
 all'eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art.  34, secondo comma,
 codice procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma,  e
 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede
 l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento
 da  parte del giudice che abbia emesso l'ordinanza ex art. 309 codice
 procedura penale;
   Letto il provvedimento emesso da questo tribunale  in  funzione  di
 giudice ex art. 309 codice procedura penale, in data 11 gennaio 1994,
 con  il  quale sono stati esaminati i gravi indizi di colpevolezza in
 ordine al reato di tentata violenza carnale  contestato  ad  Altamura
 Attilio,  anche  sotto  il profilo della qualificazione giuridica dei
 fatti confermandosi ivi la prognosi  di  colpevolezza  formulata  dal
 gip;
   Ritenuta  pertanto  alla  luce  delle  su esposte considerazioni la
 rilevanza nel procedimento pendole nei confronti di Altamura Attilio;
   Considerato  che, come evincibile in atti, i giudici del riesame si
 identificano nelle stesse  persone  fisiche  componenti  il  Collegio
 chiamato a giudicare nella fase del merito; rilevato che con sentenza
 della  Corte  costituzionale n. 432 del 6-15 settembre 1995, e' stata
 dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   34,   comma
 secondo,  codice procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo
 comma e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non
 prevede che non  possa  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il
 giudice  per  le  indagini preliminari che abbia applicato una misura
 cautelare personale nei confronti dell'imputato;
   Precisato, altresi', che con la suddetta decisione il giudice delle
 leggi ha evidenziato che le  enunciazioni  contenute  nella  sentenza
 della  Corte  costituzionale  n.  502 del 1991, di rigetto di analoga
 questione, devono intendersi superate  dai  nuovi  principi  di  base
 enucleati  dalla  recente  giurisprudenza  costituzionale  in tema di
 incompatibilita'  oltre  che  dal  mutamento  del  quadro   normativo
 determinato  dalla  legge  8  agosto 1995 n. 332 che ha accentuato il
 carattere di eccezionalita' delle misure coercitive  incidenti  sulla
 liberta'  personale disposte prima della sentenza di condanna e che i
 diversi criteri  utilizzabili  ai  fini  della  scelta  della  misura
 comportano  un  apprezzamento  piu'  penetrante  da parte del giudice
 cautelare;
   Considerato inoltre che alla  luce  dei  su  esposti  principi,  la
 previa valutazione degli indizi, sia pure effettuata allo stato degli
 atti  delle  indagini preliminari, comportando un anticipato giudizio
 sulla  sussistenza   o   meno   dei   presupposti   di   colpevolezza
 dell'indagato,  costituisce  circostanza  idonea  ad  influenzare  il
 libero convincimento del giudice del  merito  nella  valutazione  dei
 fatti  sin  da  riflettersi sulla imparzialita' dello stesso, sancita
 dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione;
   Ritenuto da ultimo che la  questione  di  costituzionalita'  teste'
 sollevata  presenta  caratteri  analoghi  a  quelli  gia'  valutati e
 risolti in senso favorevole con la pronuncia n.  432/95  della  Corte
 costituzionale  e  che quindi in riferimento all'art. 3, primo comma,
 della Costituzione e dall'esigenza primaria di assicurare la garanzia
 costituzionale del giusto processo, a parere di questo  Collegio,  si
 impone   la   necessita'  di  equiparare  il  regime  procedurale  di
 situazioni allo stato analoghe;
   Atteso che il giudizio a carico di Altamura Attilio non puo' essere
 definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale sollevata concernente l'incompatibilita'
 di questo  giudice  del  dibattimento  per  atti  gia'  compiuti  nel
 procedimento  e  che  la medesima non appare manifestamente infondata
 per le argomentazioni sopra esposte;
 
                               P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante
 e  non  manifestamente  infondata  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale sollevata dal pubblico ministero per contrasto con gli
 artt.  3,  primo  comma,  e  24,  comma  secondo, della Costituzione,
 dell'art. 34, comma secondo, del codice procedura penale, nella parte
 in  cui  non  prevede  che  non   possa   partecipare   al   giudizio
 dibattimentale  il medesimo Collegio giudicante che si e' pronunciato
 sulla sussistenza dei gravi indizi di  colpevolezza  in  funzione  di
 giudice ex art. 309 codice procedura penale;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale e
 dispone che copia del  presente  provvedimento  sia    notificato  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Letto l'art. 3 del codice procedura penale sospende il processo nei
 confronti  di  Altamura Attilio fino a quando  non venga notificato a
 questo ufficio la decisione adottata dalla Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria perche' comunichi la presente  decisione  ai
 Presidenti delle due Camere.
     Foggia, addi' 22 gennaio 1996
  Il presidente: Bortone
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