N. 280 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 1995

                                N. 280
   Ordinanza  emessa  il  2  ottobre  1995  dal  pretore di Latina nel
 procedimento penale a carico di Corsi Bruno Giordano ed altri
 Pena - Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni
 di lavoro - Inosservanza - Sanzione pecuniaria determinata in  misura
 fissa  (lire  diecimila)  per  ogni  lavoratore  occupato  e per ogni
 giornata di occupazione - Asserita impossibilita' per il  giudice  di
 effettuare  i  calcoli ai fini dell'oblazione - Lesione del principio
 di "certezza" della norma penale.
 (Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1 e 2).
 (Cost., art. 27).
(GU n.14 del 3-4-1996 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti del prc. n. 1089/1995 contro Corsi Bruno +2;
   Rilevato che nel presente procedimento deve procedersi  a  modifica
 dell'ordinanza che ammette gli imputati all'oblazione;
   Considerato  che  la  pena,  determinata  ex  art.  1 e 2, legge n.
 1369/1960 e' una sanzione pecunaria fissa;
   Atteso che si verte della diretta applicabilita' delle  norme,  per
 la  quale  il  p.m.  ha  eccepito  l'incostituzionalita',  e  che  la
 questione sul punto e' rilevante;
   Considerato che i citati articoli, non determinando  se  la  misura
 della pena sia quella minima o massima, non consentono di individuare
 al  giudice  la  pena  sulla quale operare i calcoli ex art. 162 c.p.
 per ammettere gli imputati all'oblazione, violando  il  principio  di
 certezza  della  norme  penale,  relativo  anche  alla  misura  della
 sanzione, e che quindi la questione non e' manifestamente infondata;
   Visto l'art. 23, legge n. 87 dell'11 marzo 1953;
 
                                P. Q. M.
 
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata alla questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 1369 del
 23 ottobre  1960  nella  parte  in  cui  non  prevedono  se  la  pena
 dell'ammenda  comminata  sia  relativa  al  minimo o al massimo della
 sanzione, in relazione all'art. 27 della Costituzione;
   Sospende il processo e dispone la notifica della presente ordinanza
 al  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,   nonche'   la   sua
 comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Latina, 2 ottobre 1995
  Il pretore:  Morgigni
 96C0408