N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 26 marzo 1996

                                 N. 6
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 26 marzo 1996 (della regione Sicilia)
 Finanza pubblica allargata - Tassa per l'attribuzione del  numero  di
    partita  I.V.A.  -  Modalita' di versamento, in   attuazione della
    legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Obbligo per le banche di  versare
    il  50%  delle somme riscosse alle competenti sezioni di tesoreria
    provinciale dello Stato - Applicabilita' delle disposizioni  anche
    per  le  operazioni effettuate in Sicilia - Lesione dell'autonomia
    finanziaria della regione -  Violazione  della  normativa  di  cui
    all'art.    3  del d.m. 20 agosto 1992 - Riferimento alle sentenze
    della Corte nn. 47/1968 e 49/1972.
 (Circolare del Ministero delle  finanze  -  Dipart.  entrate  del  15
    gennaio 1996, n. II/4/126).
 (Statuto  regione  Sicilia,  art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,
 art. 2).
(GU n.24 del 12-6-1996 )
   Ricorso del presidente  della  regione  siciliana  pro-tempore  on.
 Matteo  Graziano,  autorizzato  a  ricorrere  con deliberazione della
 Giunta regionale n. 21 del 25 gennaio 1996, rappresentato  e  difeso,
 sia  congiuntamente  che  disgiuntamente, dall'avv. Francesco Torre e
 dall'avv. Francesco Castaldi dell'ufficio  legislativo  e  legale  ed
 elettivamente  domiciliato  nell'ufficio  della  regione in Roma, via
 Marghera, 36, giusta procura a margine del presente atto,  contro  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la
 carica  a  Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, Palazzo Chigi e  difeso  per  legge  dall'Avvocatura  dello
 Stato,  per  la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra
 la regione siciliana e lo Stato per effetto della nota del  Ministero
 delle  finanze  - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per
 la riscossione 15 gennaio 1996, n. II/4/126/96, recante:  "Versamento
 mediante  delega  alle  banche  delle somme relative alle tasse sulle
 concessioni  governative  limitatamente  agli  atti  o  provvedimenti
 previsti  dalle  voci concernenti i libri e i registri e il numero di
 partita IVA - Istituzioni di codici-tributo".
                               F a t t o
   Con  legge  28  dicembre  1995,  n. 549, pubblicata nel supplemento
 ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995,  sono
 state  adottate  diverse  misure  di  razionalizzazione della finanza
 pubblica. In particolare l'art. 3, commi da 138 a 146,  ha  apportato
 varie   modifiche  alla  disciplina  delle  tasse  sulle  concessioni
 governative sopprimendone  alcune  con  effetto  immediato,  altre  a
 partire  dal 1988 ed elevando la misura o modificando le modalita' di
 riscossione di quelle mantenute.  Tra  le  modifiche  assume  rilievo
 nella  genesi  del presente conflitto quella riguardante la tassa per
 l'attribuzione annuale della partita I.V.A. istituita con  l'art.  36
 del  d.-l.  2  marzo  1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla
 legge 27 aprile 1989, n. 154 (che non conteneva alcuna riserva  della
 relativa  entrata in favore dell'Erario). L'art. 3 della citata legge
 n. 549/1995, al comma 143, innova le modalita' di pagamento  di  tale
 tassa  disponendo che venga "corrisposta mediante delega alle aziende
 e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono  a
 versarla  alle  sezioni  della tesoreria provinciale dello Stato ..."
 anziche' mediante versamento presso l'ufficio del  registro  -  tasse
 sulle  concessioni governative - di Roma come avveniva in precedenza.
 Al comma 241 si prevede poi che le "entrate di  cui  ai  commi  82  e
 seguenti del presente articolo sono destinate all'erario e concorrono
 alla  copertura  degli  oneri  per  il  servizio del debito pubblico,
 nonche' alla  realizzazione  delle  linee  di  politica  economica  e
 finanziaria  in  funzione  degli impegni di riequilibrio del bilancio
 assunti in sede comunitaria".
   In attuazione delle disposizioni di cui sopra  il  Ministero  delle
 finanze  con  la  predetta nota n. II/4/126/96 del 15 gennaio 1996 ha
 dettato le modalita' di versamento delle somme riscosse dalle  banche
 a  titolo  di  tassa annuale di vidimazione dei libri sociali e tassa
 annuale partita I.V.A., attribuendo alle stesse,  rispettivamente,  i
 codici  7085 e 7088 e prevedendo che, "per le operazioni eseguite nel
 territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia, la banca versa  il
 50%  delle  somme  riscosse  con  il  predetto codice alle competenti
 sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato al Capo  VIII,  capitolo
 1217, art. 1 del bilancio dello Stato e la restante parte all'art.  3
 dello  stesso  Capo e Capitolo"; mentre per "le operazioni effettuate
 in Sicilia", la stessa circolare dispone che "la banca versa  il  50%
 alle competenti sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, al Capo
 VIII,  Capitolo  1217,  art. 3 del bilancio dello Stato e la restante
 parte direttamente  all'Ufficio  provinciale  della  Cassa  regionale
 siciliana al rispettivo Capo, Capitolo e articolo di competenza della
 Cassa regionale siciliana corrispondente all'art. 1 Capitolo 1217 del
 bilancio dello Stato".
   La  suddetta  circolare,  nella  parte  in  cui,  per le operazioni
 effettuate in Sicilia demanda alle banche il versamento del 50% delle
 somme riscosse a titolo  di  tassa  partita  I.V.A.  alle  competenti
 sezioni  di  Tesoreria  provinciale  dello  Stato, si appalesa lesiva
 delle attribuzioni della regione siciliana e viene censurata  per  le
 seguenti ragioni di
                             D i r i t t o
  Violazione  dell'art.  36  dello  statuto  della regione siciliana e
 dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria  di  cui
 al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.
   Ai  sensi dell'art. 2, comma primo, delle norme di attuazione dello
 statuto siciliano in materia finanziaria, approvate col  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 - che concorrono
 ad integrare il parametro di costituzionalita'  insito  nell'art.  36
 dello  statuto  stesso  -  spettano  alla  regione siciliana tutte le
 entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione
 delle nuove entrate tributarie il  cui  gettito  sia  destinato,  con
 apposite   leggi,  alla  copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare
 particolari  finalita'  contingenti  o  continuative   dello   Stato,
 specificate nelle leggi medesime.
   Secondo  la  costante  giurisprudenza  di  codesta  Corte requisito
 basilare per la  devoluzione  allo  Stato  delle  entrate  tributarie
 riscosse in Sicilia e' quello della novita' dell'entrata, ravvisabile
 in "un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del
 quale  l'entrata  non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il
 nuovo atto  impositivo  introduca  un  tributo  nuovo  o  ne  aumenti
 soltanto uno precedente" (sentt. n. 47 del 1968, n. 49 del 1972).
   Ora,  le  modifiche introdotte dal citato art. 3 della legge n. 549
 del 1995 alla previgente normativa concernente la tassa sulla partita
 I.V.A. non  incrementano  il  flusso  della  corrispondente  entrata,
 essendo  limitate  esclusivamente alle modalita' di versamento, senza
 alcuna  variazione  dell'importo  del  tributo  sinora  pacificamente
 incamerato dalla regione.
   Manca,  quindi,  all'entrata  in  discorso l'estremo della novita',
 come precisato dalla giurisprudenza di codesta Corte.
   Vero e' che il comma 241 del citato art.  3,  recante  la  clausola
 devolutiva  all'erario  prevista  dal  citato  art.  2  del d.P.R. n.
 1074/1965 si riferisce indiscriminatamente alle "entrate  di  cui  ai
 commi  82  e seguenti del presente articolo", e quindi anche a quella
 derivante dalla  tassa  sulla  partita  I.V.A.,  che  nuova  non  e'.
 Tuttavia  il  comma  243  dello stesso art. 3 della legge n. 549/1995
 chiarisce che le  disposizioni  di  questa  "sono  applicabili  nelle
 regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
 Bolzano in quanto non  in  contrasto  con  le  norme  dei  rispettivi
 statuti e con le relative norme di attuazione".
   Quindi,  atteso  il  palese  contrasto con l'art. 2 del decreto del
 Presidente della  Repubblica  n.  1074/1965  cit.  della  devoluzione
 all'erario  di  un'entrata  spettante  alla regione, il citato art. 3
 (commi 143 e 146)  legge  n.  549/1995,  ove  ritenuto  integralmente
 applicabile  in  Sicilia, sarebbe costituzionalmente illegittimo e la
 regione prudenzialmente ha avanzato al riguardo  impugnativa  in  via
 principale della legge con ricorso notificato il 29 gennaio 1996.
   Ma  il canone ermeneutico che, nel dubbio, privilegia la lettura di
 una disposizione in  senso  conforme  al  dettato  costituzionale  (o
 statutario),  induce  ad  escludere  l'applicazione  in  Sicilia  del
 combinato-disposto dei commi 143 e 146 legge n.  549/1995  quanto  al
 versamento  della  tassa  per  l'attribuzione  del  numero di partita
 I.V.A. Di qui l'erroneita' sul punto della circolare impugnata,  resa
 evidente   del  resto,  dall'istruzione  di  versare  alle  tesorerie
 provinciali dello Stato solo il 50%  anziche'  l'intero  gettito  del
 tributo  riscosso  in  Sicilia.  Tale  istruzione, invero, ricalca la
 disposizione dell'art.  3,  comma  primo,  prima  parte  del  decreto
 ministeriale  20  agosto  1992  (pubblicato nel supplemento ordinario
 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992),  attuativo  della
 clausola  devolutiva  all'Erario  delle  maggiori  entrate  derivanti
 dall'aumento del 100% delle tasse sulle  concessioni  governative  di
 cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 641, previsto dall'art. 10, comma primo, del d.-l. 11 luglio 1992, n.
 333, convertito con modifiche dalla legge  8  agosto  1992,  n.  359,
 destinate  dall'art.  13  dello  stesso  decreto-legge alla copertura
 degli oneri per il servizio del debito pubblico. Ma  mentre  in  quel
 caso   il  50%  delle  entrate  raddoppiate  riservato  alla  regione
 corrispondeva all'intero ammontare della  vecchia  entrata  spettante
 alla   medesima,   nel  caso  attuale,  non  essendovi  stata  alcuna
 maggiorazione della tassa di partita I.V.A.,  il  dimezzamento  della
 corrispondente entrata riservata alla regione siciliana non ha alcuna
 ragion  d'essere.  Onde  e'  da  presumere che il Ministero, piu' che
 ritenere integralmente applicabile in Sicilia    il  citato  art.  3,
 commi  143  e 146 della legge n. 549/1995 (nel qual caso avrebbe dato
 disposizione alle banche di versare l'intero gettito del tributo) sia
 incorso in errore sulla novita' dell'entrata.
   In ogni modo e' innegabile  il  pregiudizio  subito  dalla  regione
 ricorrente  per effetto dell'atto impugnato che si manifesta peraltro
 in palese violazione dello  stesso  decreto  ministeriale  20  agosto
 1992,  il  cui  art.  3, ultimo inciso dispone l'integrale versamento
 alla regione siciliana  delle  tasse  relative  all'attribuzione  del
 numero di partita I.V.A.
                                P. Q. M.
   Si chiede a codesta Corte costituzionale:
     di  volere  accogliere  il  presente  ricorso, dichiarando che la
 circolare  del  Ministero  delle  finanze   15   gennaio   1996,   n.
 II/4/126/96, indicata nelle premesse, e' illegittima in quanto lesiva
 delle attribuzioni regionali in materia finanziaria sancite dall'art.
 36    dello  statuto  siciliano e dall'art. 2 delle relative norme di
 attuazione approvate con decreto del Presidente della  Repubblica  26
 luglio 1965, n. 1074;
     di  volere  pronunziare  in  conseguenza l'annullamento dell'atto
 impugnato nella parte in cui sottrae alla regione  siciliana  il  50%
 delle  somme  riscosse  in  Sicilia per tassa di partita I.V.A., alla
 stessa integralmente spettante.
   Si depositano col presente atto:
     1) autorizzazione a ricorrere (delibera della giunta regionale n.
 21 del 1996);
     2)  copia  della  circolare  del  Ministero   delle   finanze   -
 Dipartimento delle entrate, 15 gennaio 1996, n. II/4/126/96.
      Palermo, addi' 12 marzo 1996
            Avv. Francesco Torre - avv. Francesco Castaldi
 96C0409