N. 282 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 1996
N. 282 Ordinanza emessa il 9 gennaio 1996 dalla corte d'assise di Salerno nel procedimento penale a carico di Barbetta Vincenzo Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento tra imputati - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.14 del 3-4-1996 )
LA CORTE D'ASSISE Preso atto della eccezione di incostituzionalita' sollevata dagli avvocati Gaetano Pastore e Massimo Torre, con riferimento alla posizione dell'imputato Barbetta Vincenzo, dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non ha previsto la incompatibilita' fra il giudice chiamato a celebrare il giudizio dibattimentale e quello che ha partecipato in una diversa fase processuale riguardante lo stesso imputato; Rilevato che il dott. Siano che oggi compone la Corte di assise quale giudice a latere, ha composto il collegio del c.d. tribunale della liberta', chiamato a pronunziarsi sulla richiesta dl riesame presentata nell'interesse di Barbetta Vincenzo, avverso l'ordinanza del g.i.p. in sede, emessa il 5 novembre 1994, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del Barbetta; Ritenuto che l'eccezione e' rilevante ai fini della decisione, in quanto, se venisse dichiarata la sua fondatezza verrebbe a essere pregiudicata la decisione assunta all'esito del giudizio, attesa la contemporanea presenza di un componente della Corte e precisamente del dottor Siano nel collegio che ha pronunciato la decisione del 25 novembre 1994, quale giudice del riesame, ed a quello dibattimentale odierno, sicche' il predetto giudice risulterebbe incompatibile ai sensi dell'art. 34 del c.p.p; Rilevato che la questione e', del pari, non manifestamente infondata, ed, invero, va sottolineato che essa ha registrato un contrasto interpretativo con gli stessi giudici ordinari, come e' desumibile anche da pronuncia della Corte di cassazione, che ha dichiarato manifestamente infondate eccezioni analoghe a quella odierna. (Si confronti, al riguardo, la sentenza della sezione VI, 23 aprile 1991, Garazzini, che ha avuto modo di pronunciarsi rigettando la eccezione di non manifesta infondatezza proprio per la dedotta incompatibilita' per la partecipazione di uno o piu' magistrati al collegio giudicante che abbia in precedenza partecipato al procedimento incidentale di riesame); La stessa Corte costituzionale, affrontando il tema in oggetto con sentenza n. 502 del 1991, ha dichiarato infondata la questione, giunta al suo esame, di legittimita' costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che la previa conoscenza degli atti dell'indagine preliminare acquisita dal giudice in occasione del riesame, ex art. 309 c.p.p., comporta l'incompatibilita' a partecipare al dibattimento; In quell'occasione, la Corte epresse il principio della sostanziale diversita' del giudizio di merito, riconducibile alla fase incidentale ed a quella dibattimentale, per farne derivare l'esclusione di ogni pregiudizio che potesse vulnerare l'imparzialita' del processo formativo della decisione; Senonche', con sentenza n. 432 del 15 settembre 1995, la Corte costituzionale, pur chiamata a decidere sulla fattispecie concernente l'incompatibilita' del g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale, a partecipare al giudizio dibattimentale, sembra prospettare una inversione di tendenza rispetto al precedente orientamento di chiusura; In particolare, la Corte espressamente si richiama alle piu' recenti pronuncie sul tema della incompatibilita' (n. 186/92 e n. 124/92) unitamente alle evidenziazioni dei nuovi principi informatori introdotti dalla legge n. 88/95, n. 332 che, a giudizio della Corte, si pongono come utili elementi di raffronto e consentono ora di pervenire a diversa conclusione; In tale nuovo quadro interpretativo, la Corte ha sottolineato che l'analisi del problema non si esaurisce nella valutazione di tipo indiziario che il giudice compie in sede di indagini preliminari e nel giudizio sul merito dell'accusa all'esito del dibattimento, ma deve anche considerare piu' specificamente la possibilita' che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di eliminare l'imparzialita' del giudice; Inoltre, la Corte ha rilevato che il giudice che applica la misura cautelare ai sensi dell'art. 292, lett. c), c.p.p., cui e' assimilabile la posizione funzionale del giudice del riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., e' tenuto ad esporre con adeguata motivazione gli indizi che giustificano, in concreto, la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e per i quali essi assumono rilevanza; Ed inoltre (elemento di sostanziale importanza) la Corte ritiene che l'applicazione della misura cautelare comporta una valutazione negativa, non solo circa l'esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento, di cause di giustificazione, di non punibilita', di estinzione del reato e della pena (ex art. 273, comma secondo, c.p.p.), ma anche in ordine alla possibilita' di ottenere con la sentenza che evidentemente si ritiene di condanna, la sospensione condizionale della pena, ex art. 275, comma 2-bis, introdotto dalla citata legge n. 332 del 1995; In sostanza, il giudice del riesame investito ex art. 309 c.p.p., viene ad esercitare un'attivita' di controllo, non solo di legittimita' sul provvedimento impugnato, ma di vero e proprio merito, con poteri integrativi che consentono di poter decidere anche sulla base di motivi diversi da quelli enunciati dal g.i.p. nel provvedimento applicativo della misura; Pertanto non puo' manifestamente escludersi che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla c.d. forza della prevenzione, cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento; Cio' posto, si delinea il dedotto contrasto dell'art. 34, c.p.p. con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto si profila la disparita' di un trattamento tra imputati giudicati da magistrati che non si sono pronunciati sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, legittimando l'adozione della misura, e quelli che vengono giudicati da magistrati mai chiamati ad esprimere una tale valutazione; Tale situazione ridonda anche in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, ove si consideri che la valutazione sulla responsabilita' potrebbe essere pregiudicata dall'accennata forza di prevenzione in pregiudizio dei diritto di difesa.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, primo e secondo comma c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia proceduto al riesame, ex art. 309, c.p.p., delle ordinanze che dispongono la misura coercitiva; Sospende il giudizio in corso a carico di Barbetta Vincenzo e ordina che a cura della cancelleria vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone inoltre che l'ordinanza di trasmissione sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai sigg.ri Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Cio' premesso, a norma dell'art. 18, primo comma, lett. b), c.p.p., dispone la separazione delle posizioni processuali degli imputati Alfieri Carmine, Cuomo Domenico, Pecoraro Alfonso, Rago Cosimo, Chieffo Giuseppe, Ciardi Domenico, Notargiacomo Carmine, Adelizzi Giuseppe, Fabbiano Franco, Vallari Emanuele, Renna Pasquale ed Esposito Paolo da quello di Barbetta Vincenzo. Salerno, addi' 9 gennaio 1996 Il presidente: (firma illeggibile) 96C0411