N. 282 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 1996

                                N. 282
   Ordinanza  emessa il 9 gennaio 1996 dalla corte d'assise di Salerno
 nel procedimento penale a carico di Barbetta Vincenzo
 Processo penale - Dibattimento - Giudice che,  quale  componente  del
 tribunale  della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento
 sulla liberta'  personale  nei  confronti  dello  stesso  imputato  -
 Incompatibilita'   ad   esercitare   le   funzioni   di  giudice  del
 dibattimento - Omessa previsione  -  Disparita'  di  trattamento  tra
 imputati  - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi
 espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.14 del 3-4-1996 )
                           LA CORTE D'ASSISE
   Preso atto della eccezione di incostituzionalita'  sollevata  dagli
 avvocati  Gaetano  Pastore  e  Massimo  Torre,  con  riferimento alla
 posizione dell'imputato  Barbetta  Vincenzo,  dell'art.  34,  secondo
 comma,  c.p.p.  con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 nella parte in cui non ha previsto la incompatibilita' fra il giudice
 chiamato a celebrare il  giudizio  dibattimentale  e  quello  che  ha
 partecipato  in  una  diversa  fase processuale riguardante lo stesso
 imputato;
   Rilevato che il dott. Siano che oggi compone  la  Corte  di  assise
 quale  giudice  a  latere, ha composto il collegio del c.d. tribunale
 della liberta', chiamato a pronunziarsi sulla  richiesta  dl  riesame
 presentata  nell'interesse  di Barbetta Vincenzo, avverso l'ordinanza
 del g.i.p. in sede, emessa il  5  novembre  1994,  applicativa  della
 misura   della  custodia  cautelare  in  carcere  nei  confronti  del
 Barbetta;
   Ritenuto che l'eccezione e' rilevante ai fini della  decisione,  in
 quanto,  se  venisse  dichiarata  la sua fondatezza verrebbe a essere
 pregiudicata la decisione assunta all'esito del giudizio,  attesa  la
 contemporanea  presenza  di  un componente della Corte e precisamente
 del dottor Siano nel collegio che ha pronunciato la decisione del  25
 novembre  1994, quale giudice del riesame, ed a quello dibattimentale
 odierno, sicche' il predetto giudice  risulterebbe  incompatibile  ai
 sensi dell'art. 34 del c.p.p;
   Rilevato   che  la  questione  e',  del  pari,  non  manifestamente
 infondata, ed, invero, va sottolineato  che  essa  ha  registrato  un
 contrasto  interpretativo  con  gli  stessi giudici ordinari, come e'
 desumibile anche da pronuncia  della  Corte  di  cassazione,  che  ha
 dichiarato  manifestamente  infondate  eccezioni  analoghe  a  quella
 odierna. (Si confronti, al riguardo, la sentenza della sezione VI, 23
 aprile 1991, Garazzini, che ha avuto modo di pronunciarsi  rigettando
 la  eccezione  di  non  manifesta infondatezza proprio per la dedotta
 incompatibilita'  per  la  partecipazione di uno o piu' magistrati al
 collegio  giudicante  che  abbia   in   precedenza   partecipato   al
 procedimento incidentale di riesame);
   La  stessa Corte costituzionale, affrontando il tema in oggetto con
 sentenza n. 502 del  1991,  ha  dichiarato  infondata  la  questione,
 giunta al suo esame, di legittimita' costituzionale dell'articolo 34,
 secondo  comma,  c.p.p.  nella parte in cui non prevede che la previa
 conoscenza degli atti dell'indagine preliminare acquisita dal giudice
 in  occasione   del   riesame,   ex   art.   309   c.p.p.,   comporta
 l'incompatibilita' a partecipare al dibattimento;
   In quell'occasione, la Corte epresse il principio della sostanziale
 diversita'   del   giudizio   di   merito,  riconducibile  alla  fase
 incidentale  ed  a  quella   dibattimentale,   per   farne   derivare
 l'esclusione    di    ogni    pregiudizio   che   potesse   vulnerare
 l'imparzialita' del processo formativo della decisione;
   Senonche', con sentenza n. 432 del  15  settembre  1995,  la  Corte
 costituzionale, pur chiamata a decidere sulla fattispecie concernente
 l'incompatibilita'   del   g.i.p.  che  abbia  applicato  una  misura
 cautelare personale, a partecipare al giudizio dibattimentale, sembra
 prospettare  una  inversione  di  tendenza  rispetto  al   precedente
 orientamento di chiusura;
   In  particolare,  la  Corte  espressamente  si  richiama  alle piu'
 recenti pronuncie sul tema della incompatibilita'  (n.  186/92  e  n.
 124/92) unitamente alle evidenziazioni dei nuovi principi informatori
 introdotti  dalla legge n. 88/95, n. 332 che, a giudizio della Corte,
 si pongono come utili elementi  di  raffronto  e  consentono  ora  di
 pervenire a diversa conclusione;
   In  tale  nuovo quadro interpretativo, la Corte ha sottolineato che
 l'analisi del problema non si esaurisce  nella  valutazione  di  tipo
 indiziario  che  il  giudice compie in sede di indagini preliminari e
 nel giudizio sul merito dell'accusa all'esito  del  dibattimento,  ma
 deve anche considerare piu' specificamente la possibilita' che alcuni
 apprezzamenti  sui  risultati  delle indagini preliminari determinino
 un'anticipazione    di    giudizio    suscettibile    di    eliminare
 l'imparzialita' del giudice;
   Inoltre,  la Corte ha rilevato che il giudice che applica la misura
 cautelare  ai  sensi  dell'art.  292,  lett.  c),  c.p.p.,   cui   e'
 assimilabile la posizione funzionale del giudice del riesame ai sensi
 dell'art.   309 c.p.p., e' tenuto ad esporre con adeguata motivazione
 gli indizi che giustificano, in concreto,  la  misura  disposta,  con
 l'indicazione  degli  elementi  di  fatto da cui sono desunti e per i
 quali essi assumono rilevanza;
   Ed inoltre (elemento di sostanziale importanza)  la  Corte  ritiene
 che  l'applicazione  della  misura cautelare comporta una valutazione
 negativa, non solo circa l'esistenza di  condizioni  legittimanti  il
 proscioglimento,  di cause di giustificazione, di non punibilita', di
 estinzione del reato e  della  pena  (ex  art.  273,  comma  secondo,
 c.p.p.),  ma  anche  in  ordine  alla possibilita' di ottenere con la
 sentenza che evidentemente si ritiene  di  condanna,  la  sospensione
 condizionale  della  pena, ex art. 275, comma 2-bis, introdotto dalla
 citata legge n. 332 del 1995;
   In sostanza, il giudice del riesame investito ex art.  309  c.p.p.,
 viene   ad   esercitare   un'attivita'  di  controllo,  non  solo  di
 legittimita' sul  provvedimento  impugnato,  ma  di  vero  e  proprio
 merito, con poteri integrativi che consentono di poter decidere anche
 sulla  base  di  motivi  diversi  da  quelli enunciati dal g.i.p. nel
 provvedimento applicativo della misura;
   Pertanto non puo'  manifestamente  escludersi  che  la  valutazione
 conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire,
 condizionata  dalla  c.d.  forza  della  prevenzione, cioe' da quella
 naturale  tendenza  a  mantenere  un  giudizio  gia'  espresso  o  un
 atteggiamento  gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso
 procedimento;
   Cio' posto, si delinea il dedotto contrasto  dell'art.  34,  c.p.p.
 con  gli  artt.  3  e  24 della Costituzione, in quanto si profila la
 disparita' di un trattamento tra imputati giudicati da magistrati che
 non  si  sono  pronunciati  sull'esistenza   di   gravi   indizi   di
 colpevolezza,  legittimando  l'adozione  della  misura,  e quelli che
 vengono giudicati da magistrati mai chiamati ad  esprimere  una  tale
 valutazione;
   Tale  situazione  ridonda  anche  in  violazione degli artt. 3 e 24
 della  Costituzione,  ove  si  consideri  che  la  valutazione  sulla
 responsabilita'  potrebbe essere pregiudicata dall'accennata forza di
 prevenzione in pregiudizio dei diritto di difesa.
 
                                P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge costituzionale 11  marzo  1953,  n.  87
 dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata, per violazione
 degli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 34, primo  e  secondo  comma  c.p.p.,  nella
 parte  in  cui  non  prevede che non possa partecipare al giudizio il
 giudice che abbia proceduto al riesame, ex art.  309,  c.p.p.,  delle
 ordinanze che dispongono la misura coercitiva;
   Sospende  il  giudizio  in  corso  a  carico di Barbetta Vincenzo e
 ordina che a cura della cancelleria vengano trasmessi gli  atti  alla
 Corte costituzionale;
   Dispone  inoltre  che l'ordinanza di trasmissione sia notificata al
 sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai  sigg.ri
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Cio' premesso, a norma dell'art. 18, primo comma, lett. b), c.p.p.,
 dispone  la  separazione  delle  posizioni processuali degli imputati
 Alfieri Carmine,  Cuomo  Domenico,  Pecoraro  Alfonso,  Rago  Cosimo,
 Chieffo  Giuseppe,  Ciardi  Domenico,  Notargiacomo Carmine, Adelizzi
 Giuseppe,  Fabbiano  Franco,  Vallari  Emanuele,  Renna  Pasquale  ed
 Esposito Paolo da quello di Barbetta Vincenzo.
     Salerno, addi' 9 gennaio 1996
  Il presidente: (firma illeggibile)
 96C0411