N. 283 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1995

                                N. 283
   Ordinanza  emessa  il 22 novembre 1995 dal tribunale amministrativo
 regionale per la Lombardia sul ricorso  proposto  da  Abbate  Armando
 contro il Ministero della difesa
 Impiego  pubblico  -  Equo indennizzo - Termine di cinque anni per la
 domanda  di  aggravamento  decorrente  dalla  data   di   concessione
 dell'equo indennizzo - Mancata previsione della decorrenza dalla data
 di  insorgenza dell'aggravamento - Ingiustificata deroga al principio
 civilistico (art. 2935 del c.c. della decorrenza  della  prescrizione
 dal   momento  dell'azionabilita'  del  diritto)  -  Incidenza  sulla
 garanzia  previdenziale  -  Riferimento  alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale n.  358/1991.
 (D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 56).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.14 del 3-4-1996 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso r.g. 2032/94
 proposto da Abbate Armando, rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Enzo
 Robaldo,  presso il cui studio in Milano, via Aurelio Saffi n. 29, e'
 domiciliato; contro il Ministero della difesa in persona del Ministro
 pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  distrettuale
 dello  Stato,  presso  i  cui  uffici  in Milano, via Freguglia n. 1,
 elettivamente domiciliato; per l'annullamento del provvedimento prot.
 AD1/12/3/16801, del 23 febbraio  1994,  con  il  quale  il  direttore
 generale  militare  dell'Aeronautica  ha rigettato la domanda di equo
 indennizzo presentata dal ricorrente in data 3 giugno 1993;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi  all'udienza  del  22  novembre  1995  (relatore  dott.  Rita
 Cerioni) i procuratori della parte ricorrente e  dell'Amministrazione
 resistente;
                      Ritenuto in fatto e diritto
   Al  ricorrente,  generale  di  brigata  aerea in pensione dal 1985,
 nell'anno 1976 e' stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermita'
 dipendenti da cause di servizio, successivamente aggravatesi, come e'
 stato verificato in occasione della visita medico-legale del 1985, ed
 in quella del 1993, a seguito della quale il ricorrente ha presentato
 istanza per ottenere un nuovo equo indennizzo.
   Tale richiesta e' stata respinta  con  il  provvedimento  impugnato
 perche'  trascorsi  piu'  di  cinque  anni dalla data di notifica del
 decreto concessivo dell'equo indennizzo. La  stessa  motivazione  era
 contenuta  nel  precedente  diniego del 1987, a seguito di istanza di
 aggravamento del 1986.
   A  giudizio  del  collegio  deve   dubitarsi   della   legittimita'
 costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, il quale
 fa  decorrere  il termine entro cui e' possibile proporre una istanza
 di aggravamento dalla data di concessione dell'equo indennizzo, e non
 gia' dalla data in cui sono insorti i denunziati aggravamenti.
   Tale norma, secondo il collegio, viola l'art. 3 della Costituzione,
 in quanto pone il dipendente pubblico, afflitto da una infermita', in
 posizione deteriore rispetto alla totalita' dei cittadini.
   Infatti, l'art.  56,  pur  prevedendo  la  indennizzabilita'  degli
 aggravamenti  delle  infermita'  dipendenti  da  cause  di  servizio,
 esclude in maniera del  tutto  illogica  che  si  possano  verificare
 aggravamenti   della   malattia   dopo  cinque  anni  dalla  data  di
 concessione dell'equo indennizzo,  in  contrasto  con  la  norma  del
 codice civile di cui all'art. 2935 che stabilisce la decorrenza della
 prescrizione dal momento in cui e' possibile far valere il diritto.
   Giustamente  la  Corte  ha  gia'  rilevato  nella  sentenza  n. 358
 dell'11-18 luglio 1991 la diversita' tra aggravamento dei postumi  da
 infortunio  ed aggravamento delle malattie professionali, laddove nel
 primo caso vi e' la certezza del dies per la causa violenta uno  actu
 dell'infortunio, e nel secondo l'incertezza temporale dell'insorgenza
 della malattia, ovvero degli aggravamenti della stessa.
   Non  e'  ragionevole,  qualora  sia  riconosciuta la risarcibilita'
 degli aggravamenti di uno stato morboso, fissare un termine entro  il
 quale  tali  eventi  debbano necessariamente verificarsi; ragionevole
 invece e' la norma che fissa un  termine,  magari  anche  diverso  da
 quello  della  prescrizione  ordinaria, per far valere il diritto una
 volta che sia insorto.
   La questione e' rilevante nella fattispecie poiche'  al  ricorrente
 e'  stato  negato  l'equo  indennizzo per aggravamenti sulla base del
 fatto  che  erano  trascorsi  piu'  di  cinque  anni  dalla  data  di
 concessione,  malgrado  immediatamente  dopo l'accertamento medico il
 generale Abbate avesse inoltrato la  relativa  domanda.  Allo  stato,
 infatti,  il  ricorso sulla base dell'art. 56, della cui legittimita'
 costituzionale si dubita, andrebbe respinto.
   La norma, ad avviso del collegio, contrasta  anche  con  l'art.  38
 della Costituzione per il fatto che, pur riconoscendo la normativa la
 indennizzabilita'  degli  aggravamenti  di una malattia contratta per
 causa di servizio, ne limita poi  irragionevolmente  l'efficacia  con
 l'apposizione  del  gia' richiamato termine, non fornendo di fatto al
 cittadino quei mezzi adeguati che il citato articolo garantisce.
 
                                P. Q. M.
   Solleva, ritenutane la rilevanza e la non  manifesta  infondatezza,
 la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 56 del d.P.R.
 3 maggio  1957  n.  686,  in  relazione  agli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina che a  cura  della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22  novembre
 1995
 Il presidente: Mangione
 L'estensore: Cerioni
 96C0412