N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1996
N. 285 Ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal tribunale di Genova nei procedimenti penali riuniti a carico di Birama Diadji Ndiaje ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento in situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.14 del 3-4-1996 )
IL TRIBUNALE Sentita l'eccezione, formulata nell'interesse dell'imputato Malick Thiam, cui si sono associati i difensori di tutti gli altri imputati, di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, codice procedura penale in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale per il riesame, chiamato a pronunciarsi su un provvedimento in materia di liberta' personale nell'ambito del medesimo procedimento; Rilevato che effettivamente due componenti, di questo collegio hanno partecipato alla decisione emessa dal tribunale del riesame in data 31 marzo 1995 sull'appello proposto nell'interesse di Malick Thiam e Gueye Macodou in relazione ad uno dei procedimenti oggi riuniti dinanzi a questo tribunale; Rilevato che in quella sede in tribunale del riesame ha confermato le ordinanze impugnate, traendo la sussistenza delle esigenze cautelari anche dalla valutazione del quadro indiziario a carico degli appellanti ed, incidentalmente, del coimputato Birama Diadji Ndiaje; Ritenuto che la pregressa valutazione espressa dai giudici del riesame, cosi' come sopra precisata, possa profilarsi come analoga a quella del giudice delle indagini preliminari che abbia emesso un'ordinanza cautelare e cosi' potenzialmente incorrere nel condizionamento della "forza della prevenzione" evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 432/95; Ritenuto, pertanto, che l'eccezione sollevata dalle difese sia non manifestamente infondata, in quanto incentrata su una possibile interpretazione analogica della decisione della Corte costituzionale sopra citata; Ritenuto che la questione di costituzionalita' cosi' sollevata sia rilevante ai fini del decidere, posto che, dall'accoglimento del ricorso deriverebbero un obbligo di astensione in capo a due dei componenti dell'attuale collegio ed un correlativo motivo di ricusazione da parte dei difensori degli imputati; Ritenuto, infine, che la connessione soggettiva ed oggettiva sussistente tra il procedimento gia' oggetto di valutazione da parte del tribunale del riesame e quello ad esso riunito in data odierna, renda necessaria la trattazione congiunta degli stessi; Sentito il parere favorevole del p.m.;
P. Q. M Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, codice procedura penale in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale per il riesame che si sia pronunciato su un provvedimento in materia di liberta' personale nell'ambito del medesimo procedimento; Dispone l'immediata trasmissione deglia atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso nei confronti di Birama Diadji piu' sette e Birama Diadji piu' tre (procedimenti riuniti all'udienza del 15 gennaio 1996); Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Genova, addi' 15 gennaio 1996 Il presidente: (firma illeggibile) 96C0414