N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1996

                                N. 285
   Ordinanza  emessa  il  15  gennaio 1996 dal tribunale di Genova nei
 procedimenti penali riuniti a carico di Birama Diadji Ndiaje ed altri
 Processo penale - Dibattimento - Giudice che,  quale  componente  del
 tribunale  della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento
 sulla liberta'  personale  nei  confronti  dello  stesso  imputato  -
 Incompatibilita'   ad   esercitare   le   funzioni   di  giudice  del
 dibattimento - Omessa  previsione  -  Disparita'  di  trattamento  in
 situazioni  analoghe  - Compressione del diritto di difesa - Richiamo
 ai principi espressi dalla Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.
 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.14 del 3-4-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Sentita  l'eccezione, formulata nell'interesse dell'imputato Malick
 Thiam, cui si sono associati i difensori di tutti gli altri imputati,
 di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo,  codice
 procedura  penale  in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, nella
 parte in cui non  prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio
 dibattimentale  il  giudice  che  abbia  fatto parte del collegio del
 tribunale per il riesame, chiamato a pronunciarsi su un provvedimento
 in  materia  di   liberta'   personale   nell'ambito   del   medesimo
 procedimento;
   Rilevato  che  effettivamente  due  componenti,  di questo collegio
 hanno partecipato alla decisione emessa dal tribunale del riesame  in
 data  31  marzo  1995  sull'appello proposto nell'interesse di Malick
 Thiam e Gueye Macodou in  relazione  ad  uno  dei  procedimenti  oggi
 riuniti dinanzi a questo tribunale;
   Rilevato  che in quella sede in tribunale del riesame ha confermato
 le  ordinanze  impugnate,  traendo  la  sussistenza  delle   esigenze
 cautelari  anche  dalla  valutazione  del  quadro indiziario a carico
 degli appellanti ed, incidentalmente, del  coimputato  Birama  Diadji
 Ndiaje;
   Ritenuto  che  la  pregressa  valutazione  espressa dai giudici del
 riesame, cosi' come sopra precisata, possa profilarsi come analoga  a
 quella  del  giudice  delle  indagini  preliminari  che  abbia emesso
 un'ordinanza  cautelare  e   cosi'   potenzialmente   incorrere   nel
 condizionamento  della  "forza  della  prevenzione" evidenziato dalla
 Corte costituzionale con sentenza n. 432/95;
   Ritenuto, pertanto, che l'eccezione sollevata dalle difese sia  non
 manifestamente  infondata,  in  quanto  incentrata  su  una possibile
 interpretazione analogica della decisione della Corte  costituzionale
 sopra citata;
   Ritenuto  che la questione di costituzionalita' cosi' sollevata sia
 rilevante ai fini del  decidere,  posto  che,  dall'accoglimento  del
 ricorso  deriverebbero  un  obbligo  di  astensione in capo a due dei
 componenti  dell'attuale  collegio  ed  un  correlativo   motivo   di
 ricusazione da parte dei difensori degli imputati;
   Ritenuto,  infine,  che  la  connessione  soggettiva  ed  oggettiva
 sussistente tra il procedimento gia' oggetto di valutazione da  parte
 del  tribunale  del riesame e quello ad esso riunito in data odierna,
 renda necessaria la trattazione congiunta degli stessi;
   Sentito il parere favorevole del p.m.;
 
                                P. Q. M
   Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
   Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  l'eccezione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma secondo, codice
 procedura penale in relazione agli artt. 3 e 24  della  Costituzione,
 nella  parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
 dibattimentale il giudice che abbia  fatto  parte  del  collegio  del
 tribunale  per  il riesame che si sia pronunciato su un provvedimento
 in  materia  di   liberta'   personale   nell'ambito   del   medesimo
 procedimento;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   deglia   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso nei confronti di Birama  Diadji  piu'
 sette  e Birama Diadji piu' tre (procedimenti riuniti all'udienza del
 15 gennaio 1996);
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai
 Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
     Genova, addi' 15 gennaio 1996
  Il presidente: (firma illeggibile)
 96C0414