N. 287 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1996
N. 287 Ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal tribunale di Salerno sul ricorso proposto da Libero Luciana Stato civile (rettifica degli atti) - Riconoscimento del figlio naturale da parte della sola madre - Cambiamento del cognome - Diritto del figlio di mantenere il cognome originariamente attribuitogli, qualora questo sia autonomo segno distintivo della identita' personale - Mancata previsione - Lesione di diritto inviolabile dell'uomo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 13/1994. (C.C., art. 262). (Cost., art. 2).(GU n.14 del 3-4-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura n. 1197/95 r.g. v.g. a seguito di ricorso presentato da Libero Luciana, tendente ad ottenere la rettifica del proprio atto di stato civile; Letti gli atti relativi al procedimento identificato in epigrafe; Sentito il relatore ed acquisito il parere del p.m.; Premette in fatto Con ricorso ex art. 167 r.d. n. 1238/39 del 18 settembre 1995, Libero Luciana evidenziava che a seguito di disconoscimento di paternita' con sentenza del 6 giugno 1950, fu dichiarata figlia di genitori ignoti, assumendo il cognome Libero, non potendo assumere il cognome della madre Luisa Pizzuti come da normativa del precedente Diritto di famiglia che impediva alla madre di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio; in data 9 novembre 1994 tale situazione era stata regolarizzata con atto di riconoscimento di figlio naturale redatto dal notaio Raffaele Laudisio di Salerno e con il quale la predetta era stata regolarmente riconosciuta come figlia dalla madre Pizzuti; a seguito di tale riconoscimento la stessa aveva assunto il cognome di Pizzuti non prevedendo pero' che tale assunzione di cognome comportasse automaticamente l'eliminazione del precedente cognome Libero che da quarantacinque anni costituiva la sua identita' giuridica e professionale e venendo a conoscenza del fatto dal ricevimento del certificato elettorale del comune di Firenze come Luciana Pizzuti; che avendo la medesima in corso pubblicazioni di libri, regolari contratti con aziende editoriali e numerosi altri impegni professionali che richiedevano una chiara e definitiva identita' giuridica il suddetto cambiamento di cognome costituiva grave pregiudizio alla sua professione; che pur dando ampio consenso al riconoscimento di maternita' e all'assunzione del cognome Pizzuti ma in aggiunta al cognome Libero, ella aveva provveduto a redigere un nuovo atto insieme alla madre Pizzuti, presso il suddetto notaio in data 19 aprile 1995, con il quale si precisava che nella volonta' di essa Libero Luciana vi era quella di aggiungere al proprio cognome Libero quello della madre medesima. Con tale atto integrativo si autorizzava l'ufficiale dello stato civile di Salerno alla trascrizione con esonero dello stesso di qualsiasi responsabilita' al riguardo; che in data 10 maggio 1995 veniva recapitata alla suddeta tramite il notaio Laudisio restituzione di atto integrativo con il quale l'ufficiale di stato civile evidenziava che tale atto non teneva in conto alcuno l'art. 262 del codice civile e che non era stato possibile esperire la richiesta di integrazione dell'atto in quanto l'eventuale rettifica poteva essere unicamente autorizzata dalla competente procura della Repubblica. Ricorreva pertanto a questo tribunale chiedendo di anteporre al proprio cognome Pizzuti il precedente cognome Libero. Il p.m. esprimeva parere contrario per i motivi gia' divisati dall'ufficiale di stato civile. Osserva in diritto Nel nostro ordinamento l'attribuzione del cognome e' ordinariamente conseguente al possesso di uno status familiare, per cui quando l'art. 6 c.c. dispone: "Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito" non rinvia a norme che disciplinano direttamente l'acquisto del nome, bensi' a norme che regolano in genere il riconoscimento di uno status (e cioe' prendono in esame tutte le possibili vicende in tema di filiazione legittima, naturale, legittimazione e adozione) e quindi, indirettamente, l'assunzione del nome. Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identita' personale. Si tratta del diritto ad essere se' stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipare alla vita associata, con acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo. L'identita' personale costituisce un bene per se' medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno e' riconosciuto il diritto a che la sua individualita' sia preservata. Tra i tanti profili, il primo e piu' immediato elemento che caratterizza l'identita' personale e' evidentemente il nome singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 Cost. che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione. Accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, il cognome stesso in alcune ipotesi gia' gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalita'; da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive: la stessa tutela (art. 9 c.c.) dello pseudonimo non ha altra ragione, ed anche la norma citata (art. 262, comma 2, c.c.) ha alla base l'esplicito riconoscimento del pregiudizio che la dismissione del cognome, cui il soggetto sia costretto, comporterebbe; e sotto questo aspetto anche la disciplina dello scioglimento del matrimonio per divorzio prende in considerazione - tra gli altri - tale interesse in quanto non preclude la conservazione alla donna del cognome del marito (pur se la regola e' la perdita del cognome aggiunto), potendo il tribunale autorizzare la donna che ne faccia richiesta a mantenerlo, aggiunto al proprio, quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela. Sulla base delle suesposte riflessioni la Corte costituzionale, con sentenza 3 febbraio 1994 n. 13 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost., l'art. 165 cit. r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 (ordinamento dello stato civile) nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi segno distintivo della sua identita' personale. Osserva il Collegio che la fattispecie de qua non sia sostanzialmente dissimile, quanto alla ratio ispiratrice, a quella dinanzi esaminata poiche' pure nel caso di specie a seguito di un atto unilaterale disposto da Pizzuti Luisa ed avente ad oggetto il riconoscimento, per propria figlia, della ricorrente Libero Luciana, quest'ultima, ex art. 262 c.c. ha assunto il cognome del genitore che per primo la ha riconosciuta. Ne' puo' condurre a diverso avviso la partecipazione della stessa all'atto di riconoscimento del 25 novembre 1994 ex artt. 250 e 273 c.c. atteso che i valori in questione appaiono incomparibili tra loro in quanto il diritto al riconoscimento del proprio status di figlio non puo' subire influenze di sorta e, pertanto, non puo' logicamente essere condizionato dall'esigenza di mantenere il cognome nelle more acquisito (incongruenza che, allo stato, l'ordinamento provoca). Ne discende la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalita' del citato art. 262 c.c. nei termini della gia' rilevata illegittimita' dell'art. 163 r.d. 1939/1238 sostanzialmente analoghe apparendo la fattispecie di guisa che nell'ipotesi affermativa, la ricorrente non troverebbe ostacolo a vedersi riconoscere l'aggiunta del cognome acquisito a quello proprio anche in caso di riconoscimento successivo effettuato dal genitore naturale. Occorre, pertanto, disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendere, nelle more, il presente procedimento.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e l'art. 262 c.c.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituizionale affinche' si pronunci sulla legittimita' dell'art. 262 codice civile in relazione all'art. 2 della Costituzione nei sensi di cui alla parte motiva; Sospende il presente procedimento; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Salerno, 15 gennaio 1996 Il presidente: Palumbo 96C0416