N. 291 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 1996

                                N. 291
   Ordinanza  emessa  il  18  gennaio 1996 dal giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di  Udine  nel  procedimento  penale  a
 carico di Michelotti Andrea ed altro
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Inquinamento  - Scarichi provenienti da
 pubbliche fognature che superino limiti di  accettabilita'  stabiliti
 dalle   regioni,  scarichi  provenienti  da  insediamenti  produttivi
 eccedenti limiti di accettabilita' delle tabelle di cui alla legge n.
 319/1976 o, se recapitano  in  pubbliche  fognature,  quelli  fissati
 dall'art.   12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonche' scarichi che
 superino i limiti di accettabilita' inderogabili per i  parametri  di
 natura    tossica   persistente   e   bioaccumulabile   -   Lamentata
 depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena  per  le
 altre  -  Irragionevolezza  -  Disparita'  di trattamento rispetto ad
 ipotesi meno gravi, ma punite  con  maggior  severita',  nonche'  tra
 regioni  e  rispetto  alla  disciplina dettata con altre leggi sempre
 sull'inquinamento delle acque  -  Lesione  del  diritto  all'ambiente
 salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale,
 in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).
 (D.-L.  17  marzo  1995,  n.  79, artt. 3, primo comma, convertito in
 legge 17 maggio 1995, n. 172).
 (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).
(GU n.14 del 3-4-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  di  rinvio  degli  atti  alla
 Corte  costituzionale  letti  gli  atti  del  procedimento n. 2594/94
 r.g.g.i.p.  nei confronti di:
     Michelotti Andrea nato il 30 gennaio  1948  a  Martignacco  (UD),
 residente a Pagnacco (UD), via C.li Brugnil n. 12/1;
     Casarsa  Maurizio  nato il 14 settembre 1963 a Udine, residente a
 Gemona del  Friuli  (UD),  via  Salita  al  Castello  n.  2,  persone
 sottoposte ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art. 21, terzo
 comma,  legge 10 maggio 1976 n. 319 per avere, il primo quale sindaco
 pro-tempore  del  comune  di  Pagnacco,  il  secondo   quale   legale
 rappresentante  della ditta preposta alla gestione e manutenzione del
 depuratore,  scaricato  reflui  del  depuratore   fognario   pubblico
 eccedenti  i  limiti  di  accettabilita'  stabiliti  dalla tabella A)
 allegata alla legge n. 319/1976; in comune di Pagnacco  il  4  maggio
 1993;
   Vista  la  richiesta  del  pubblico  ministero pervenuta in data 18
 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalita'  degli
 artt.  3  e  6  d.-l.  16  gennaio  1995  n.  9  e, in subordine, per
 l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto  dalla
 legge come reato, ai sensi dell'art. 554 codice procedura penale;
   Premesso in fatto che dalla relazione di analisi dd. 10 maggio 1993
 del   Servizio   chimico   ambientale  del  Presidio  multizonale  di
 prevenzione presso la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva  il  superamento
 alla  data del campionamento (4 maggio  1993) da parte delle acque di
 scarico dell'impianto di  depurazione  comunale  di  Pagnacco,  "zona
 industriale"  (autorizzato  sin  dal 5 settembre 1990), dei limiti di
 accettabilita' previsti,  praticamente  eccedenti  nella  loro  quasi
 totalita'  i limiti posti dalla tabella A allegata alla legge n.  319
 e,  ove  previsti  pure  i  limiti  della  tabella  A1  del  Piano di
 risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia);
   Premesso altresi' che  gli  accertamenti  furono  originati  da  un
 denuncia  privata  segnalante  il  visibile  fenomeno di inquinamento
 idrico all'uscita del depuratore e hanno consentito di rinvenirne  la
 verosimile causa nel sottodimensionamento strutturale dell'impianto e
 nell'inadeguatezza
  dello stesso rispetto al quantitativo di liquami ricevuto;
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 290/1996).
 96C0420