N. 291 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 1996
N. 291 Ordinanza emessa il 18 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Michelotti Andrea ed altro Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilita' stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti limiti di accettabilita' delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonche' scarichi che superino i limiti di accettabilita' inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severita', nonche' tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991). (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 3, primo comma, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172). (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).(GU n.14 del 3-4-1996 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 2594/94 r.g.g.i.p. nei confronti di: Michelotti Andrea nato il 30 gennaio 1948 a Martignacco (UD), residente a Pagnacco (UD), via C.li Brugnil n. 12/1; Casarsa Maurizio nato il 14 settembre 1963 a Udine, residente a Gemona del Friuli (UD), via Salita al Castello n. 2, persone sottoposte ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge 10 maggio 1976 n. 319 per avere, il primo quale sindaco pro-tempore del comune di Pagnacco, il secondo quale legale rappresentante della ditta preposta alla gestione e manutenzione del depuratore, scaricato reflui del depuratore fognario pubblico eccedenti i limiti di accettabilita' stabiliti dalla tabella A) allegata alla legge n. 319/1976; in comune di Pagnacco il 4 maggio 1993; Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 18 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalita' degli artt. 3 e 6 d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9 e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 codice procedura penale; Premesso in fatto che dalla relazione di analisi dd. 10 maggio 1993 del Servizio chimico ambientale del Presidio multizonale di prevenzione presso la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva il superamento alla data del campionamento (4 maggio 1993) da parte delle acque di scarico dell'impianto di depurazione comunale di Pagnacco, "zona industriale" (autorizzato sin dal 5 settembre 1990), dei limiti di accettabilita' previsti, praticamente eccedenti nella loro quasi totalita' i limiti posti dalla tabella A allegata alla legge n. 319 e, ove previsti pure i limiti della tabella A1 del Piano di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia); Premesso altresi' che gli accertamenti furono originati da un denuncia privata segnalante il visibile fenomeno di inquinamento idrico all'uscita del depuratore e hanno consentito di rinvenirne la verosimile causa nel sottodimensionamento strutturale dell'impianto e nell'inadeguatezza dello stesso rispetto al quantitativo di liquami ricevuto;
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 290/1996). 96C0420