N. 292 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1996

                                N. 292
   Ordinanza  emessa  il  19  gennaio 1996 dal giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di  Udine  nel  procedimento  penale  a
 carico di Dell'Oste Igino
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Inquinamento  - Scarichi provenienti da
 pubbliche fognature che superino limiti di  accettabilita'  stabiliti
 dalle   regioni,  scarichi  provenienti  da  insediamenti  produttivi
 eccedenti limiti di accettabilita' delle tabelle di cui alla legge n.
 319/1976 o, se recapitano  in  pubbliche  fognature,  quelli  fissati
 dall'art.   12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonche' scarichi che
 superino i limiti di accettabilita' inderogabili per i  parametri  di
 natura    tossica   persistente   e   bioaccumulabile   -   Lamentata
 depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena  per  le
 altre  -  Irragionevolezza  -  Disparita'  di trattamento rispetto ad
 ipotesi meno gravi, ma punite  con  maggior  severita',  nonche'  tra
 regioni  e  rispetto  alla  disciplina dettata con altre leggi sempre
 sull'inquinamento delle acque  -  Lesione  del  diritto  all'ambiente
 salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale,
 in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).
 (D.-L.  17  marzo  1995,  n.  79, artt. 3, primo comma, convertito in
 legge 17 maggio 1995, n. 172).
 (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).
(GU n.14 del 3-4-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  di  rinvio  degli  atti  alla
 Corte  costituzionale  letti  gli  atti  del  procedimento n. 1336/95
 r.g.g.i.p.  nei confronti di Dell'Oste Igino nato il 7 aprile 1934  a
 Pasian  di  Prato (UD), ivi residente, via Cavour, persona sottoposta
 ad indagini in ordine al reato p. e p.  dall'art.  21,  terzo  comma,
 legge  10 maggio 1976 n. 319 per avere, nella sua qualita' di sindaco
 pro-tempore del comune di  Pasian  di  Prato,  scaricato  reflui  dal
 depuratore  fognario  pubblico  eccedenti  i limiti di accettabilita'
 stabiliti dalla tabella A) allegata alla legge n. 319/1976; in comune
 di Pasian di Prato il 27 maggio 1992;
   Vista  la  richiesta  del  pubblico  ministero pervenuta in data 20
 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalita'  degli
 artt.  3  e  6  d.-l.  16  gennaio  1995,  n.  9 e, in subordine, per
 l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto  dalla
 legge come reato, ai sensi dell'art. 554 c.p.p.;
   Premesso in fatto che dalla relazione di analisi dd. 15 giugno 1992
 del   Servizio   chimico   ambientale  del  Presidio  multizonale  di
 prevenzione presso la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva  il  superamento
 alla  data del campionamento (27 maggio 1992) da parte delle acque di
 scarico della fogna  comunale  di  Pasian  di  Prato,  localita'  via
 Colombo, dei limiti di accettabilita' previsti per numerosi parametri
 tanto  dalle  tabelle  A  e  C allegate alla legge n. 319 cit. quanto
 dalla tabella C1 del Piano generale di risanamento delle acque  della
 regione Friuli-Venezia Giulia;
   Premesso  altresi'  che  gli  accertamenti  furono originati da una
 denuncia privata segnalante  il  visibile  fenomeno  di  inquinamento
 idrico  all'uscita della fognatura comunale sfociante direttamente in
 una fossa di dispersione  anziche'  presso  il  depuratore  biologico
 centrale;
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 290/1996).
 96C0421