N. 292 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1996
N. 292 Ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Dell'Oste Igino Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilita' stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti limiti di accettabilita' delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonche' scarichi che superino i limiti di accettabilita' inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severita', nonche' tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991). (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 3, primo comma, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172). (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).(GU n.14 del 3-4-1996 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 1336/95 r.g.g.i.p. nei confronti di Dell'Oste Igino nato il 7 aprile 1934 a Pasian di Prato (UD), ivi residente, via Cavour, persona sottoposta ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge 10 maggio 1976 n. 319 per avere, nella sua qualita' di sindaco pro-tempore del comune di Pasian di Prato, scaricato reflui dal depuratore fognario pubblico eccedenti i limiti di accettabilita' stabiliti dalla tabella A) allegata alla legge n. 319/1976; in comune di Pasian di Prato il 27 maggio 1992; Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 20 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalita' degli artt. 3 e 6 d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 c.p.p.; Premesso in fatto che dalla relazione di analisi dd. 15 giugno 1992 del Servizio chimico ambientale del Presidio multizonale di prevenzione presso la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva il superamento alla data del campionamento (27 maggio 1992) da parte delle acque di scarico della fogna comunale di Pasian di Prato, localita' via Colombo, dei limiti di accettabilita' previsti per numerosi parametri tanto dalle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 cit. quanto dalla tabella C1 del Piano generale di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia; Premesso altresi' che gli accertamenti furono originati da una denuncia privata segnalante il visibile fenomeno di inquinamento idrico all'uscita della fognatura comunale sfociante direttamente in una fossa di dispersione anziche' presso il depuratore biologico centrale;
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 290/1996). 96C0421