N. 293 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1996
N. 293 Ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Pittonet Antonio Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilita' stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti limiti di accettabilita' delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonche' scarichi che superino i limiti di accettabilita' inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severita', nonche' tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991). (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 3, primo comma, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172). (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).(GU n.14 del 3-4-1996 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 1339/95 r.g.g.i.p. nei confronti di Pittonet Antonio nato il 9 settembre 1941 a Flaibano (UD), ivi residente, persona sottoposta ad indagini, quale sindaco del comune di Flaibano, in ordine allo scarico di reflui da depuratore fognario pubblico entro la tabella C1 del d.p.g.r. 23 agosto 1982 n. 384, ma eccedente i limiti di accettabilita' stabiliti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976; avvenuto in data 12 maggio 1993 nel territorio del comune di Flaibano; Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 20 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalita' degli artt. 3 e 6 d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 c.p.p.; Premesso in fatto che dalla relazione di analisi dd. 30 novembre 1992 e 8 luglio 1993 del Servizio chimico ambientale del Presidio multizonale di prevenzione presso la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva il superamento alla data dei campionamenti (12 novembre 1992 e 12 maggio 1993) da parte delle acque di scarico dell'impianto di depurazione comunale di Flaibano, frazione San Odorico, dei limiti di accettabilita' previsti eccedenti i limiti dalla tabella A allegata alla legge n. 319 cit. e, per quanto concerne il primo prelievo, pure il limite della tabella A1 del Piano generale di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia;
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 290/1996). 96C0422