N. 293 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1996

                                N. 293
   Ordinanza  emessa  il  19  gennaio 1996 dal giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di  Udine  nel  procedimento  penale  a
 carico di Pittonet Antonio
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Inquinamento  - Scarichi provenienti da
 pubbliche fognature che superino limiti di  accettabilita'  stabiliti
 dalle   regioni,  scarichi  provenienti  da  insediamenti  produttivi
 eccedenti limiti di accettabilita' delle tabelle di cui alla legge n.
 319/1976 o, se recapitano  in  pubbliche  fognature,  quelli  fissati
 dall'art.   12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonche' scarichi che
 superino i limiti di accettabilita' inderogabili per i  parametri  di
 natura    tossica   persistente   e   bioaccumulabile   -   Lamentata
 depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena  per  le
 altre  -  Irragionevolezza  -  Disparita'  di trattamento rispetto ad
 ipotesi meno gravi, ma punite  con  maggior  severita',  nonche'  tra
 regioni  e  rispetto  alla  disciplina dettata con altre leggi sempre
 sull'inquinamento delle acque  -  Lesione  del  diritto  all'ambiente
 salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale,
 in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).
 (D.-L.  17  marzo  1995,  n.  79, artt. 3, primo comma, convertito in
 legge 17 maggio 1995, n. 172).
 (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).
(GU n.14 del 3-4-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  di  rinvio  degli  atti  alla
 Corte  costituzionale  letti  gli  atti  del  procedimento n. 1339/95
 r.g.g.i.p.  nei confronti di Pittonet Antonio  nato  il  9  settembre
 1941  a Flaibano (UD), ivi residente, persona sottoposta ad indagini,
 quale sindaco del comune di  Flaibano,  in  ordine  allo  scarico  di
 reflui  da  depuratore  fognario  pubblico  entro  la  tabella C1 del
 d.p.g.r.  23  agosto  1982  n.  384,  ma  eccedente   i   limiti   di
 accettabilita'  stabiliti  dalla  tabella  A  allegata  alla legge n.
 319/1976;  avvenuto  in data 12 maggio 1993 nel territorio del comune
 di Flaibano;
   Vista la richiesta del pubblico  ministero  pervenuta  in  data  20
 febbraio  1995 che instava per il giudizio di costituzionalita' degli
 artt. 3 e 6 d.-l.  16  gennaio  1995,  n.  9  e,  in  subordine,  per
 l'archiviazione  del procedimento non essendo il fatto previsto dalla
 legge come reato, ai sensi dell'art. 554 c.p.p.;
   Premesso in fatto che dalla relazione di analisi  dd.  30  novembre
 1992  e  8  luglio  1993 del Servizio chimico ambientale del Presidio
 multizonale di prevenzione presso la U.S.L. n. 7  "Udinese"  emergeva
 il  superamento  alla  data  dei campionamenti (12 novembre 1992 e 12
 maggio 1993)  da  parte  delle  acque  di  scarico  dell'impianto  di
 depurazione comunale di Flaibano, frazione San Odorico, dei limiti di
 accettabilita'  previsti  eccedenti i limiti dalla tabella A allegata
 alla legge n.  319 cit. e, per quanto  concerne  il  primo  prelievo,
 pure  il  limite  della  tabella A1 del Piano generale di risanamento
 delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia;
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 290/1996).
 96C0422