N. 294 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1996

                                N. 294
   Ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura  di  Udine nel procedimento penale a
 carico di Ponchini Flavio ed altro
 Ambiente (tutela dell') -  Inquinamento  -  Scarichi  provenienti  da
 pubbliche  fognature  che superino limiti di accettabilita' stabiliti
 dalle  regioni,  scarichi  provenienti  da  insediamenti   produttivi
 eccedenti limiti di accettabilita' delle tabelle di cui alla legge n.
 319/1976  o,  se  recapitano  in  pubbliche fognature, quelli fissati
 dall'art.  12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonche' scarichi  che
 superino  i  limiti di accettabilita' inderogabili per i parametri di
 natura   tossica   persistente   e   bioaccumulabile   -    Lamentata
 depenalizzazione  per  la prima ipotesi e riduzione della pena per le
 altre - Irragionevolezza -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  ad
 ipotesi  meno  gravi,  ma  punite  con maggior severita', nonche' tra
 regioni e rispetto alla disciplina dettata  con  altre  leggi  sempre
 sull'inquinamento  delle  acque  -  Lesione  del diritto all'ambiente
 salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale,
 in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).
 (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt.  3,  primo  comma,  convertito  in
 legge 17 maggio 1995, n. 172).
 (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).
(GU n.14 del 3-4-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di rinvio degli atti alla
 Corte costituzionale letti  gli  atti  del  procedimento  n.  2589/94
 r.g.g.i.p.  nei confronti di:
     Ponchini  Flavio  nato  il  2  agosto  1934  a Udine, residente a
 Trecesimo (UD), via M. Bernadia n. 19;
     Cecchetto Lorenzo nato il 24 luglio 1953 a Volpago  del  Montello
 (TV), residente a Udine, via Soffumbergo n. 23, persone sottoposte ad
 indagini  in ordine al reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge
 10 maggio 1976 n. 319 per avere, il primo quale  sindaco  pro-tempore
 del  comune  di  Tricesimo,  il  secondo  quale tecnico preposto alla
 gestione  e  manutenzione  del  depuratore,  scaricato   reflui   del
 depuratore  fognario  pubblico  eccedenti  i limiti di accettabilita'
 stabiliti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976; in  comune
 di Tricesimo il 1 giugno 1993;
   Vista  la  richiesta  del  pubblico  ministero pervenuta in data 18
 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalita'  degli
 artt.  3  e  6  d.-l.  16  gennaio  1995,  n.  9 e, in subordine, per
 l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto  dalla
 legge come reato, ai sensi dell'art. 554 c.p.p.;
   Premesso  in fatto che dalla relazione di analisi dd. 8 luglio 1993
 del  Servizio  chimico  ambientale  del   Presidio   multizonale   di
 prevenzione  presso  la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva il superamento
 alla data del campionamento (1 giugno 1993) da parte delle  acque  di
 scarico dell'impianto di depurazione comunale di Tricesimo, localita'
 Braidamatta  (autorizzato  sin  dal maggio 1991), di alcuni limiti di
 accettabilita' previsti, per tali parametri  tanto  dalla  tabella  A
 allegata  alla legge n. 319 cit. quanto dalla tabella C1 del Piano di
 risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia;
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 290/1996).
 96C0423