N. 297 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 1995

                                N. 297
   Ordinanza emessa il 24 ottobre 1995  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per l'Emilia Romagna, sez. di Parma sul ricorso proposto da
 Adolfi Ferruccio ed altri contro l'Universita' degli studi di Parma
 Impiego  pubblico  -  Sospensione, per l'anno 1993, degli automatismi
    stipendiali - Disparita' di trattamento dei dipendenti pubblici in
    ragione  della  circostanza   meramente   casuale   dell'anno   di
    maturazione dell'aumento.
 (Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 7, terzo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.15 del 10-4-1996 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Adolfi
 Ferruccio,   Aimi   Maria  Alessandra,  Arisi  Luca,  Arrigoni  Maria
 Giovanna, Azzali Giacomo, Azzimondi Paola, Baratta Maria  Antonietta,
 Baruffi  Silvana,  Bassotti  Lucilla,  Battaglia  Luigi Pietro, Berni
 Rodolfo, Bertolini Fernando,  Bertorelli  Laura,  Bianchi  Carluccio,
 Bonilini  Giovanni,  Bordi  Fabrizio,  Borghi Loris, Borromei Renato,
 Botti Paolo, Bracchi Pier Giovanni, Cabassi Enrico, Calzetti Stefano,
 Caretta Antonio, Casiraghi Giovanni, Castellano  Salvatore,  Catalano
 Antonio  Lucio,  Catellani  Marta,  Catellani  Pierluigi,  Chiavarini
 Milena, Chiusoli Gianpaolo,  Cingi  Biagini  Marina,  Colombo  Paolo,
 Conti   Giorgio,  Corradi  Maria  Grazia,  Costa  Elisabetta,  Cuccio
 Antonino, Cusmano Ferdinando, Dossena Arnaldo, Falasca  Anna,  Favali
 Maria  Augusta,  Favilla  Roberto,  Ferrero  Giovanni,  Gabba Felice,
 Gallico Claudio, Gardini Gianpiero, Gariboldi Luigi  Mario,  Gasparri
 Fava  Giovanna,  Giacomini Corrado, Gozzi Giorgio, Grasselli Antonio,
 Iori Marina, Lanfredi Manotti Anna Maria, Livraghi  Renata,  Lo  Moro
 Caterina,   Lo  Moro  Mariafortunata,  Lugari  Maria  Teresa,  Lugari
 Roberta, Macchi Emilio, Maggiali  Cesare  Augusto,  Magliani  Walter,
 Magnone  Stefania,  Mancia  Domenico,  Mandich  Anna Maria, Marchelli
 Rosangela, Mazzini  Alberto,  Mazzucchi  Anna,  Mingiardi  Mariarosa,
 Montenero  Angelo,  Monteverdi  Daniela,  Mozzarelli  Andrea, Musiari
 Luisa, Palla Gerardo, Panu Rino, Pasquali  Petronio,  Pauri  Massimo,
 Pelizzi  Corrado,  Pietrini  Vladimiro,  Plazzi  Piervincenzo, Porati
 Alfredo, Rinaldi Elio, Rinaldi Maria Gabriella,  Rizza  Giambattista,
 Ronchi  Gabriella,  Rossi  Carlo,  Sansebastiano Giuliano, Scaravelli
 Corrado, Spaccapelo Benito, Spaggiari William, Tamanini Carlo,  Tanzi
 Cattabianchi  Luigi,  Tellini  Claudio, Torelli Luigi, Uleri Gastone,
 Ungaro  Rocco,  Urgeletti  Giulietta,  Vene'  Michelotti  Margherita,
 Venturelli Giampiero, Vezzani Alberto, Vighi Paola, Vinci Anna,  Zani
 Sergio,  Zoboli  Maurizio,  rappresentati  e difesi dall'avv. Stefano
 Asmone e  domiciliati  nello  studio  dello  stesso,  in  Parma,  via
 Tommasini   n.   20;   contro   il   Magnificio  Rettore  pro-tempore
 dell'Universita'  degli  studi  di  Parma,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  di Bologna e domiciliato
 nella segreteria della stessa Avvocatura, in Bologna, via G. Reni  n.
 4;  per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione
 dell'aumento stipendiale periodico maturato nel corso del 1993, dalla
 data  di  maturazione  al  31  dicembre  1993  e  per   la   condanna
 dell'Amministrazione    resistente   al   pagamento   degli   importi
 conseguentemente dovuti;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 resistente;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito alla pubblica udienza del 24 ottobre 1995, l'avv. Asmone  per
 i ricorrenti;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   I  ricorrenti  lamentano  la mancata corresponsione, durante l'anno
 1993,  dell'aumento  biennale  di  stipendio  maturato  a  favore  di
 ciascuno di essi nel corso dello stesso anno.
   Tale  mancata corresponsione e' stata determinata dall'applicazione
 dell'art. 7 della legge n. 438/1992, ai sensi  del  quale  norme  che
 comunque  comportino  incrementi  retributivi,  quale  conseguenza di
 automatismi stipendiali, non devono trovare applicazione  per  l'anno
 1993.
   La disciplina del trattamento economico dei professori universitari
 e  dei  ricercatori  universitari  (ai  quali  ultimi  sono  altresi'
 equiparati, quanto al trattamento economico, gli assistenti del ruolo
 ad esaurimento)  prevede  una  progressione  economica  sviluppantesi
 dapprima in classi biennali e quindi in scatti biennali.
   Ne  consegue  che professori, ricercatori e assistenti universitari
 godono tutti, ad anni alterni, di aumenti retributivi.
   Ovviamente, la decorrenza di tali aumenti avra' inizio nel corso di
 anni di numero dispari per il personale nominato  in  ruolo  in  anno
 dispari  e  nel corso di anni pari per il personale nominato in ruolo
 in un anno pari.
   Il "congelamento" degli aumenti retributivi biennali per la  durata
 di  alcuni  mesi  ha  comportato,  naturalmente,  un  contenuto danno
 economico per  ciascuno  degli  interessati  (dell'ordine  di  alcune
 centinaia  di  migliaia  di  lire  di  mancata  retribuzione), che ha
 esclusivamente colpito, ripetesi, il  personale  assunto  negli  anni
 dispari.
   Di  qui l'attale ricorso, che si fonda sulla assunta illegittimita'
 costituzionale (per contrasto con l'art. 3) del-l'art. 7 della  legge
 n. 438/1992.
   Si  costituiva  in giudizio per resistere l'Universita' degli studi
 di Parma.
   In  prossimita' dell'udienza di discussione le parti si scambiavano
 memorie a sostegno delle rispettive difese.
   All'odierna pubblica udienza la causa veniva chiamata e ritenuta in
 decisione.
                         Motivi della decisione
   Gli odierni ricorrenti,  professori  di  prima  e  seconda  fascia,
 assistenti  e  ricercatori  in  servizio  presso  l'Ateneo  parmense,
 chiedono che, previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti
 alla Corte costituzionale per la dichiarazione  della  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 7, comma terzo, del d.-l. 19 settembre 1992,
 n. 384 convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, sia accertato il
 loro  diritto  alla  percezione  degli  aumenti periodici biennali di
 stipendio, e  degli  aumenti  periodici  di  competenza  dell'assegno
 aggiuntivo,   maturati   nel   corso   del  1993,  e  sia  condannata
 l'Amministrazione  universitaria  al   pagamento   delle   differenze
 retributive  dovute,  con rivalutazione monetaria ed interessi legali
 dalla maturazione delle singole mensilita' al saldo.
   La menzionata disposizione stabilisce che, in materia  di  pubblico
 impiego,  "per  l'anno  1993  non  trovano  applicazione le norme che
 comunque  comportano  incrementi  retributivi  in  conseguenza  di...
 automatismi  stipendiali....".  Tra  queste, dunque, anche quelle che
 prevedono aumenti periodici automatici  delle  competenze  economiche
 dei pubblici dipendenti.
   L'eccezione  di  incostituzionalita'  e'  sollevata  in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della  ingiustificata
 disparita'   di   trattamento   rispetto  ai  colleghi  che  maturano
 incrementi retributivi automatici in anni diversi  dal  1993  e  che,
 pertanto,  non  subiscono  alcun  pregiudizio dall'applicazione della
 disposizione in commento.
   Secondo l'Amministrazione la diversa collocazione  temporale  delle
 nomine,   e  quindi  della  maturazione  del  diritto  all'incremento
 retributivo, costituiscono sufficienti elementi differenziali tra  le
 situazioni  poste a raffronto: il fattore temporale legittima infatti
 il differente trattamento normativo (ed economico) di fattispecie per
 altri versi assimilabili.
   La questione e' palesemente  rilevante  ai  fini  del  giudizio  in
 corso,  poiche'  la  applicazione  del  contestato disposto normativo
 preclude,  fino  al  1  gennaio  1994,  la  erogazione   dell'aumento
 stipendiale  maturato nel 1993, che i ricorrenti pretendono in questa
 sede.
   Inoltre, essa non e' manifestamente infondata,  come  emerge  dalle
 considerazioni  che  seguono  e che inducono la Sezione a trasmettere
 gli atti processuali alla Corte costituzionale e  ad  attenderne  una
 pronuncia in merito.
   Se  e'  vero che la Corte costituzionale ha ritenuto che il fattore
 temporale puo' costituire valida ragione di differenziazione ai  fini
 della  applicazione,  o  meno,  di  benefici  contrattuali,  non puo'
 ignorarsi la peculiarita' della presente fattispecie, in cui esso non
 viene preso in considerazione dal legislatore al fine di stabilire la
 decorrenza  di  un   diverso   trattamento   economico,   ovvero   di
 ricollegarlo  ad  una  determinata  anzianita' di servizio, bensi' al
 fine di differenziare il trattamento medesimo  in  relazione  ad  una
 qualita' (pari o dispari) degli anni di nomina del tutto indifferente
 alla   loro  posizione  (anteriore  o  posteriore)  nella  successiva
 cronologica.
   Tale  e'  infatti  l'inevitabile risultato del meccanismo riduttivo
 previsto dall'art. 7, comma terzo, della  legge  n.  438/92  (mancata
 erogazione  per  il  1993  degli  incrementi  stipendiali  automatici
 maturati nel solo anno 1993), attesa la periodicita'  biennale  degli
 aumenti stipendiali bloccati.
   Cosi',  i  dipendenti che hanno maturato gli aumenti nel 1992 e nel
 1994  (siccome  nominati  in  anni  pari)  non  hanno  subito   alcun
 differimento  nella  erogazione  dei relativi incrementi retributivi,
 mentre tutti i dipendenti  che  hanno  maturato  l'aumento  nel  1993
 (cioe'  quelli nominati in anni dispari) si sono visti differire al 1
 gennaio 1994 la decorrenza del  miglioramento  retributivo  (con  una
 perdita  che  va dalla differenza retributiva corrispondente a dodici
 mensilita',  per  coloro  il  cui  aumento  biennale  avrebbe  dovuto
 decorrere  dal  gennaio 1993, ad una differenza corrispondente ad una
 sola mensilita', per quanto avevano maturato l'aumento con decorrenza
 dal dicembre).
   Sembra  al  Collegio  del  tutto  irrazionale  che  una  parte  del
 personale  subisca per alcuni mesi un trattamento economico deteriore
 in relazione alla circostanza che la sua nomina abbia avuto luogo  in
 un anno dispari, laddove in tale decurtazione non incorre la restante
 parte, nominata in un anno pari.
   La disparita' del trattamento economico infatti non si ricollega ad
 alcuna  diversita',  ancorche'  casuale  (es. priorita' della nomina,
 anzianita' di servizio...) delle situazioni considerate,  ma  investe
 posizioni  giuridiche  assolutamente  identiche,  in  relazione ad un
 criterio (parita' o disparita' dell'anno  di  nomina)  che  non  puo'
 identificarsi  con  il  fattore  temporale  considerato  dalla  Corte
 costituzionale (con la giurisprudenza invocata dall'Amministrazione),
 secondo la quale il fluire del tempo costituisce di per se'  elemento
 diversificatore,  proprio  perche'  non  ha carattere cronologico (di
 priorita' o posterita' rispetto ad una data stabilita) ma casuale  ed
 alterno (un anno si e uno no).
   Poiche'  secondo  la  consolidata  giurisprudenza costituzionale il
 principio di uguaglianza va inteso nel  senso  che  ad  identita'  di
 posizioni  soggettive  ed  oggettive  deve  corrispondere  parita' di
 trattamento  legislativo,  il  Collegio  ritiene  non  manifestamente
 infondata  la  dedotta  questione di incostituzionalita' dell'art. 7,
 comma 3, della legge 14 novembre 1992, n. 438, in relazione  all'art.
 3 della Costituzione.
   Rinviando, dunque, ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese
 processuali,  va  sospeso  il  giudizio, disponendosi la trasmissione
 degli atti, a cura della segreteria della sezione,  alla  cancelleria
 della   Corte   costituzionale,  affinche'  quest'ultima  esamini  la
 sollevata questione di legittimita'.
                                P. Q. M.
   Sospende il giudizio in corso;
   Solleva, in quanto rilevante ai fini del presente  giudizio  e  non
 manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  7,  comma  3,  della  legge  14  novembre 1992, n. 438, in
 relazione all'art. 3 della Costituzione;
   Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti  siano
 trasmessi alla cancelleria della Corte costituzionale in Roma;
   Disponde che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti della Camera dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
     Cosi' deciso in Parma, addi' 24 ottobre 1995
                        Il presidente: Ciccio'
                                 Il primo referendario rel. est.: Pasi
 96C0426