N. 301 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1995
N. 301 Ordinanza emessa il 20 novembre 1995 dalla corte d'appello di Lecce sul ricorso proposto da Politano Antonio contro Venturi Ferdinando ed altro Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Reclamo avverso i provvedimenti cautelari concessi dal tribunale in composizione collegiale (nella specie: giudice di primo grado nelle controversie agrarie) - Mancata previsione di competenza della corte d'appello - Disparita' di trattamento rispetto ai ricorrenti di altri procedimenti - Lesione del diritto di difesa. (C.P., art. 669-terdecies). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.15 del 10-4-1996 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 488/95 del ruolo generale delle cause dell'anno, riservata all'udienza collegiale del 20 novembre 1995 tra Politano Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Lucarelli in virtu' di mandato a margine del reclamo e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Lecce, via S. Trinchese n. 18, reclamante e Venturi Ferdinando e Venturi Vittorio, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Dell'Antoglietta e presso questi elettivamente domiciliati in Lecce, via Imbriani n. 36 in virtu' di mandato a margine della comparsa di costituzione, resistente. F a t t o Con ricorso depositato il 18 settembre 1995, Antonio Politano ha proposto - per motivi di rito e di merito - reclamo avverso l'ordinanza 4 settembre 1995 - comunicatagli il successivo 8 settembre - del tribunale di Lecce, sez. spec. agr., con la quale, su istanza di Ferdinando e Antonio Venturi e' stato autorizzato il sequestro giudiziario dei frutti pendenti esistenti sul fondo, di proprieta' degli istanti, condotto a colonia dal resistente, sito in agro di Leverano, come indicato nel provvedimento reclamato. I Venturi costituitisi hanno in via preliminare eccepito l'inammissibilita' del reclamo a questa Corte "per non essere la fattispecie espressamente disciplinata dal legislatore"; All'udienza del 20 novembre 1995 la Corte ha riservato la decisione. D i r i t t o Com'e' noto, gia' in sede di primi commenti della novella, introdotta con legge 26 novembre 1990 n. 353, e' stato segnalato dalla dottrina, relativamente all'art. 669-terdecies c.p.c. il silenzio del legislatore in ordine all'individuazione del giudice competente a decidere sul reclamo avverso provvedimenti cautelari "concessi" dal tribunale in composizione collegiale, quale giudice di primo grado - come nelle controversie agrarie - o quale giudice d'appello o di rinvio. Per sopperire alla lacune e' stata prospettata, in via interpretativa, la duplice soluzione di attribuire la competenza ad altra sezione dello stesso tribunale o del tribunale piu' vicino secondo il criterio, desumibile dal secondo comma, ultima parte dell'art. cit., ovvero alla Corte d'appello, quale organo sovraordinato, mentre altra parte della dottrina ha optato tout-court per l'irreclamabilita' del provvedimento in questione. A quest'ultimo indirizzo, in analoga fattispecie, ha aderito questa Corte, che, con ordinanza 20 febbraio 1995, ha rilevato che la mancata individuazione dell'organo competente a conoscere del reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso dalla sez. spec. agr. del tribunale costituisce una "lacuna colmabile solo dal legislatore", mentre non puo' trovare spazio ne' la via interpretativa, ne' l'intervento della Corte costituzionale, cui non competerebbe "la designazione dell'organo sovraordinato", rimessa alla esclusiva scelta legislativa; nel contempo, nella menzionata ordinanza, non si e' escluso che non sia riscontrabile "una dimenticanza del legislatore", che potrebbe avere lasciato immutata la precedente disciplina speciale ex art. 26 legge n. 11/1971 con conseguente controllo sulla misura del sequestro a mezzo del giudizio di convalida. Melius re perpensa, la Corte non reputa praticabile quest'ultima strada, considerata l'abolizione dell'istituto della convalida, peraltro gia' elefantiaco e desueto, ex art. 89 legge n. 353/90, la generalita' della competenza della sez. spec. agr. in tema di misura cautelare, sulle quali - a parte il sequestro - non sarebbe consentito alcun controllo separato, la compatibilita' ex art. 669-quaterdecies delle disposizioni introdotte - come normativa generale - della novella ai provvedimenti cautelari autorizzati dalla sez. spec. agr. Indiscutibile la rilevanza della questione, che si incentra sulla conoscibilita' del reclamo da parte di questa Corte, va rilevato che dal primo comma dell'art. 669-terdecies citato, come integrato dalla pronuncia 23 giugno 1994 n. 253, della Corte costituzionale, sembra potersi desumere il principio dell'esperibilita' del reclamo contro tutte le ordinanze concessive o di rigetto di provvedimenti cautelari, nonche' avverso le ordinanze, che abbiamo pronunciato sulle competenze, come di recente sottolineato dalla Corte costituzionale con sentenza 26 maggio 1995 n. 197 Non appare seriamente discutibile il carattere "generale" del reclamo, come mezzo di controllo sugli errores in procedendo e in indicando, demandato ad altro giudice - diverso e collegiale -, eventualmente commessi dal giudice, che ha accordato o negato la cautela. Senonche' la mancata previsione del giudice competente a riesaminare le ordinanze, emesse in subiecta materia, dal tribunale in veste collegiale, potrebbe indurre plausibilmente a ritenere, come gia' ritenuto da questa Corte nel citato precedente, non consentita la revisio primae istantiae. Tale soluzione non solo non appare in linea con il primo comma dell'art. 669-terdecies citato, ma e' intrinsecamente contraddetto dalla previsione della reclamabilita' dei provvedimenti cautelari - anche in materia agraria - emessi dalla Corte, per i quali il controllo e' affidato, ai sensi del successivo secondo comma, ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello piu' vicina, il che induce ad escludere la possibilita' di agganciare l'irreclamabilita' della composizione collegiale dell'organo che ha provveduto sulla richiesta della cautela. La disciplina normativa, in questo specifico settore, si appalesa, dunque, irrazionale ed arbitraria, e, comunque, lesiva dell'art. 3 Cost., per la disparita' di trattamento, che riserva alle parti della causa agraria di primo grado, rispetto ai soggetti che controvertono in processi differenti, nonche' dell'art. 24 Cost. per il restringimento del diritto di difesa, menomato dall'assenza di un controllo, affidato a giudice diverso e - appare congruo ritenere, in difetto di specifiche diverse opzioni ed in applicazione dei principi generali in tema di impugnazioni - sovraordinato, sulla cautela accordata o negata. Reputa, dunque, la Corte di sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede il reclamo innanzi alla Corte d'appello, contro i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale, sez. spec. agr.
P. Q. M. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies del c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Lecce, addi' 20 novembre 1995 Il presidente: Angelelli 96C0430