N. 310 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 1996
N. 310 Ordinanza emessa il 24 gennaio 1996 dalla corte d'appello di Salerno nel procedimento penale a carico di Apicella Girolamo Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di imparzialita' del giudice, del giusto processo e del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 24, primo comma, e 25, primo comma).(GU n.15 del 10-4-1996 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento camerale indicato a margine ed avente ad oggetto la dichiarazione di ricusazione del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno dott.ssa Emilia Anna Giordano per incompatibilita' ai sensi dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. La Corte, letti gli atti e udite le parti comparse all'odierna udienza camerale, osserva quanto segue. F a t t o In data 11 dicembre 1995 Apicella Girolamo depositava dichiarazione di ricusazione del g.i.p. presso il tribunale di' Salerno dott.ssa Emilia Anna Giordano assumendo la incompatibilita' del predetto giudice a celebrare il giudizio abbreviato nei confronti dell'Apicella, fissato per l'udienza camerale del 9 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 34 comma secondo c.p.p., avendo gia' in precedenza adottato nei confronti di esso istante una misura cautelare personale coercitiva. L'Apicella, con lo stesso atto, denunciava la illegittimita' costituzionale del menzionato art. 34, comma secondo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa celebrare il giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato una misura cautelare personale di natura coercitiva nei confronti dell'imputato. D i r i t t o La Corte, ritenuto il carattere tassativo delle cause di incompatibilita' contemplate dall'art. 34 c.p.p. e la mancata previsione di un'ipotesi come quella dedotta nella procedura de qua, e' chiamata a valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimita' costituzionale della norma sopra richiamata, dovendo altrimenti disattendere l'istanza alla luce della disciplina vigente. Cio' premesso, si rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995 ha statuito che il giudice per le indagini preliminari, nel disporre una misura cautelare personale di qualsiasi tipo, deve compiere valutazioni comportanti la formulazione di un giudizio non di mera legittimita', ma di merito - sia pure prognostico ed allo stato degli atti - sulla colpevolezza dell'indagato. A tale conclusione la Corte e' pervenuta - rivisitando il contrario orientamento in precedenza espresso - anche per l'intervenuto mutamento del quadro normativo per effetto della legge 8 agosto 1995 n. 332 che, accentuando il carattere di eccezionalita' delle misure cautelari personali, impone al giudice un piu' pregnante apprezzamento degli elementi a carico ed a favore dell'indagato emersi all'esito dell'attivita' d'indagine del p.m. nonche' l'obbligo di dar conto dei motivi per i quali ritiene che essi assumono rilevanza, pena la nullita' del provvedimento applicativo espressamente sancita dall'art. 292 c.p.p. Pertanto la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato. L'identita' soggettiva tra il g.i.p. che ha disposto l'applicazione di una misura cautelare personale, esprimendosi in termini di valutazione di alta probabilita' del fondamento dell'accusa, e il giudice per la udienza preliminare chiamato ad esprimere una valutazione di merito in sede di giudizio abbreviato sarebbe anch'essa idonea, ad avviso dell'istante, a determinare un pregiudizio che mina la garanzia costituzionale di imparzialita' del giudice (art. 25 Cost.), essendo evidente l'analogia delle due situazioni (celebrazione del dibattimento e del giudizio abbreviato) e l'assimilabilita' dell'attivita' valutativa del giudice per l'udienza preliminare con quella del giudice del dibattimento. Pertanto, anche nel caso all'esame di questa Corte, il giudice per la udienza preliminare, chiamato a svolgere il giudizio abbreviato, sarebbe esposto agli effetti trascinanti di una valutazione sulla fondatezza dell'accusa gia' espressa in precedenza, atteso che il termine "giudizio" comprende qualsiasi tipo di giudizio cioe' ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito e quindi anche quello che si svolge col rito abbreviato. La lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 sarebbe conseguenza inevitabile della possibile prevenzione che puo' inquinare il convincimento del giudice per la ridotta valenza che assumerebbero le argomentazioni difensive di fronte alla naturale tendenza a mantenere fermo un giudizio gia' espresso. Questo collegio condivide le esposte argomentazioni, dimostrative della non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. sotto i profili sopra indicati, considerato anche che la Corte costituzionale, in occasione delle numerose pronuncie emesse in argomento, ha sempre costantemente differenziato la posizione di chi e' chiamato ad una valutazione di contenuto (i giudici indicati nell'art. 34 c.p.p. e quelli individuati con le sentenze di illegittimita') da quella dei giudici chiamati ad una valutazione meramente processuale. In tal modo e' pervenuta ad una definizione complessiva dell'incompatibilita' quale istituto volto ad assicurare la genuinita' e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice che si ricollega alla garanzia costituzionale del giusto processo e che e' ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicita' del giudizio di merito sullo stesso oggetto. Orbene proprio questa duplicita' di giudizio di merito sullo stesso oggetto e' ravvisabile nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, tanto piu' che se sussiste incompatibilita' tra il giudice che ha emesso una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato e quello che e' chiamato a partecipare al dibattimento al quale il predetto sia stato rinviato, a maggior ragione dovrebbe sussistere tale incompatibilita' allorquando si tratti di celebrare non un giudizio ordinario, nel corso del quale si procede alla raccolta ex novo delle prove e nel quale il fascicolo per il dibattimento non contiene di regola atti acquisiti nella fase delle indagini preliminari e quindi gia' valutati dallo stesso giudice in occasione dell'applicazione della misura cautelare, bensi' allorquando si tratti di celebrare un giudizio abbreviato il cui materiale probatorio e' dato proprio dalle risultanze delle indagini preliminari. In altri termini, se e' possibile escludere un'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare da parte del giudice che ha applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato giacche' l'udienza preliminare e' strutturata come una fase processuale e non di cognizione piena, dato che si e' voluto evitare che una valutazione approfondita del merito dell'imputazione da parte del giudice potesse avere, come per il passato, un'influenza condizionante sulla successiva fase del giudizio, non sembra altrettanto possibile escludere la suddetta incompatibilita' allorquando il giudice che ha applicato la misura cautelare sia chiamato a partecipare al giudizio abbreviato. Invero mentre la regola di giudizio assegnata al giudice dell'udienza preliminare attiene al rito e non al merito e consiste cioe' non in una valutazione di tipo prognostico sulle prospettive di condanna o di assoluzione dell'imputato, ma in un controllo sulla legittimita' della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero, viceversa il compito attribuito al giudice nel giudizio dibattimentale o abbreviato e' proprio quello di pronunciarsi sul merito dell'imputazione e quindi di valutare la responsabilita' dell'imputato alla luce delle prove raccolte. Da cio' consegue che puo' profilarsi una condizione di prevenzione da parte del g.i.p., suscettibile di determinare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. per lesione della garanzia costituzionale sulla imparzialita' del giudice e del diritto di difesa dell'imputato, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' come conseguenza di tale possibile prevenzione. Alla stregua delle esposte considerazioni deve essere sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. cosi' come indicato in dispositivo.
P. Q. M. Visto l'art. 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante nel procedimento in corso e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 24, secondo comma e 25, primo comma, della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Sospende il procedimento in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al procuratore generale, ad Apicella Girolamo, ai suoi difensori di fiducia ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Salerno, addi' 24 gennaio 1996 Il presidente: Caputo I consiglieri: Grippo - Daniele 96C0439