N. 311 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 1996

                                N. 311
   Ordinanza  emessa  il  24  gennaio  1996  dalla  corte d'appello di
 Salerno nel procedimento penale a carico di Vitale Domenico
 Processo penale - Giudizio  abbreviato  -  Giudice  per  le  indagini
    preliminari  che  si  sia  pronunciato  su  una  misura  cautelare
    personale nei confronti dello stesso imputato  -  Incompatibilita'
    ad  esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale -
    Omessa previsione - Lesione  dei  principi  di  imparzialita'  del
    giudice, del giusto processo e del diritto di difesa - Richiamo ai
    principi  espressi  dalla  Corte  costituzionale nella sentenza n.
    432/1995 - Eccezione di  illegittimita'  costituzionale  sollevata
    dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 24, primo comma, e 25, primo comma).
(GU n.15 del 10-4-1996 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento camerale
 indicato  a  margine  ed  avente  ad  oggetto  la  dichiarazione   di
 ricusazione  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 tribunale   di   Salerno   dott.ssa   Emilia   Anna   Giordano    per
 incompatibilita' ai sensi dell'art.  34, comma secondo, c.p.p.
   La  Corte,  letti  gli  atti  e udite le parti comparse all'odierna
 udienza camerale, osserva quanto segue.
                               F a t t o
   In data 11 dicembre 1995 Vitale Domenico  depositava  dichiarazione
 di  ricusazione  del  g.i.p.  presso il tribunale di Salerno dott.ssa
 Emilia Anna  Giordano  assumendo  la  incompatibilita'  del  predetto
 giudice  a celebrare il giudizio abbreviato nei confronti del Vitale,
 fissato  per  l'udienza  camerale  del  9  dicembre  1995,  ai  sensi
 dell'art.  34,  comma  secondo,  c.p.p.,  avendo  gia'  in precedenza
 adottato nei confronti di esso istante una misura autelare  personale
 coercitiva.
   Il  Vitale,  con  lo  stesso  atto,  denunciava  la  illegittimita'
 costituzionale del menzionato art. 34, comma  secondo,  c.p.p.  nella
 parte  in  cui  non  prevede  che  non  possa  celebrare  il giudizio
 abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia  adottato
 una  misura  cautelare  personale  di natura coercitiva nei confronti
 dell'imputato.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 310/1996).
 96C0440