N. 321 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1995
N. 321 Ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal pretore di Acireale nella causa di opposizione all'esecuzione promossa da Capuana Vincenza Patrizia contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri ed architetti ed altra Esecuzione forzata - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti - Riscossione di contributi insoluti - Rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette - Conseguente impossibilita' di opposizione all'esecuzione e di sospensione della stessa da parte dell'autorita' giudiziaria ordinaria - Irragionevolezza, data la diversa natura e funzione delle entrate tributarie da quelle non tributarie e la diversa tutela giurisdizionale apprestata - Lesione del diritto di difesa. (Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 17; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.16 del 17-4-1996 )
IL PRETORE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa di opposizione all'esecuzione n. 12434/95 r.g. promossa da Capuana Vincenza Patrizia, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Cardaci del foro di Catania contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri ed architetti con sede a Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Cristofalo del foro di Catania e contro la s.p.a. Montepaschi Serit - Gestione Commissariale in Sicilia - Ambito unico di Catania, in persona del suo collettore dott. Vincenzo Impallomeni (via Dusmet 141, Catania). Svolgimento del processo Con ricorso del 5 maggio 1995 l'architetto Capuana Vincenza Patrizia proponeva opposizione all'esecuzione mobiliare intrapresa dall'esattoria di Acireale (gestita dalla s.p.a. Montepaschi Serit), che in data 28 aprile 1995 aveva pignorato mobili di proprieta' della ricorrente sulla base del debito iscritto a ruolo di L. 16.385.023 per contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri ed architetti per gli anni dal 1987 al 1994. La ricorrente deduceva come motivo dell'opposizione il fatto che la stessa fin dal 1982 aveva esercitato l'attivita' di insegnante e quindi era stata assoggettata ad altra forma di contribuzione obbligatoria, per cui doveva ritenersi esentata dall'iscrizione alla Cassa ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6. L'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione e la dichiarazione di inesistenza del debito. Il pretore fissava l'udienza di comparizione delle parti. Si costituivano sia la s.p.a. Montepaschi Serit sia la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti, che eccepivano preliminarmente l'inammissibilita' dell'opposizione ax art. 54 d.P.R. n. 602 del 1973 e (nel merito) l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedevano il rigetto. Il pretore, non sussistendo gravi motivi, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione. Motivazione E' preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilita' dell'opposizione all'esecuzione, che secondo gli opposti enti sarebbe vietata dall'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973. Detto d.P.R. e' infatti richiamato genericamente dall'art.17 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, che per la riscossione dei contributi autorizza la Cassa naz. prev. ed assistenza ingegneri ed architetti ad avvalersi dei "ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendente di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette". Il rinvio, nella sua genericita', autorizza a ritenere che siano applicabili (nella materia di cui trattasi) anche le norme del d.P.R. n. 602 del 1973 che vietano le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi dinanzi al pretore da parte del debitore esecutato e' che vietano (in tali casi) al pretore di sospendere l'esecuzione esattoriale (art. 54 d.P.R. citato). Per chiarire i termini della questione occorre considerare da un lato la diversa natura delle entrate disciplinate dal d.P.R n. 602/1973 rispetto a quelle disciplinate dalla legge n. 6/1981 e dall'altro lato le diverse possibilita' di difesa giurisdizionale offerte da dette leggi ai soggetti obbligati. Dal primo punto di vista, e' evidente che le imposte dirette (la cui riscossione e' disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973) adempiono al mantenimento in vita dell'apparato statale e quindi permettono l'esercizio da parte dello Stato di funzioni essenziali alla vita della comunita' statale; e cio' puo' giustificare il favore particolare accordato dalla legge alla riscossione di dette entrate (colla limitazione della possibilita' dell'opposizione e della sospensione dell'esecuzione esattoriale). Viceversa tale giustificazione non c'e' per le entrate di natura non tributaria (quali quelle in esame) a favore di un ente che non adempie certo a funzioni pubbliche essenziali. Per quanto riguarda, poi, il secondo aspetto (cioe' la diversa tutela giurisdizionale accordata dalle leggi nel caso di entrate tributarie e nel caso di contributi a favore della Cassa in parola) si osserva che, mentre la legge consente il ricorso alle Commissioni tributarie avverso l'accertamento di imposte e, in pendenza della definizione della controversia, stabilisce una graduale iscrizione a ruolo (art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973), invece la legge 3 gennaio 1981 n. 6 non prevede nulla di tutto cio'. La legge consente alla Cassa di riscuotere direttamente mediate ruolo i contributi, senza neppure la necessita' di una contestazione all'iscritto; la contestazione e' prevista (art. 11 del regolamento) soltanto per "le sanzioni e gli interessi" (ma non per i contributi), e comunque ne' la legge ne' il regolamento prevedono alcun rimedio giurisdizionale particolare per impedire l'iscrizione a ruolo. Orbene, se il richiamo generico alla "norme previste per la riscossione delle imposte dirette" vuol dire (come sembra) che all'ingegnere o architetto e' vietata l'opposizione giurisdizionale all'esecuzione nonche' la possibilita' di ottenere dall'autorita' giudiziaria (adita per l'opposizione) la sospensione dell'esecuzione, cio' sarebbe in evidente contrasto coi principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione: 1) perche' non sarebbe ragionevole l'equiparazione tra lo Stato e la Cassa con riferimento ai limiti imposti ai debitori riguardo all'opposizione all'esecuzione e alla sospensione dell'esecuzione dall'art. 17 della legge n. 6/1981 con rinvio all'art. 54 d.P.R. n. 602/1973; 2) perche' gli ingegneri e gli architetti resterebbero inammissibilmente privi di tutela giurisdizionale, non potendo evitare che la Cassa metta in riscossione i contributi mediante ruolo esattoriale, essendo inibito agli stessi di adire l'autorita' giudiziaria per la dichiarazione di inesistenza del debito e per la sospensione dell'esecuzione (stante il divieto posto all'art. 54 d.P.R. n. 602/1973 richiamato genericamente dall'art. 17 della legge n. 6 del 1981). In un caso analogo la Corte costituzionale ha dichiarato (sentenza n. 318 del 1995) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge istitutiva dell'Ente acquedotto pugliese nella parte in cui, richiamando le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impedisce - nell'ipotesi in cui l'utente contesti l'esistenza o l'entita' del credito - all'autorita' giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria. Senonche' tale pronunzia riguarda solo l'art. 1 della legge sull'Ente acquedotto pugliese e inoltre rigurda solo la questione della sospensione dell'esecuzione (e non anche la questione dell'opposizione all'esecuzione). Tale sentenza non puo' quindi estendersi al caso di cui ci occupiamo. Il ripetersi di rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimita' costituzionale riguardanti l'art. 54 d.P.R. n. 602 del 1973, richiamato da leggi particolari che regolano la riscossione di entrate non tributarie, puo' essere evitato non con interpretazioni adeguatrici (del tipo di quelle contenute nelle sentenze n. 255 e 311 del 1994 e 437/1995), ma solo con una pronunzia che investa l'art. 54 citato in se' considerato. E questa e', riteniamo, l'occasione per farlo (se lo si vuole). Riteniamo, infatti, che, alla luce delle considerazioni fatte sopra, ci siano fondati dubbi di costituzionalita' della norma in esame nella parte in cui fa divieto di opposizione all'esecuzione e di sospensione dell'esecuzione da parte dell'autorita' giudiziaria ordinaria nelle ipotesi di riscossione di entrate non tributarie, quando la legge che fa rinvio a detta norma non appresti rimedi giurisdizionali perche' il preteso debitore possa far valere l'inesistenza totale o parziale del debito (non tributario) e non consenta altresi' al giudice, investito della questione, di sospendere l'esecuzione esattoriale frattanto intrapresa.
P. Q. M. In applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Sospende il giudizio in corso; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 17 della legge 3 gennaio 1981 n. 6 e all'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la cancelleria notifichi questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonche' al Presidente della Corte di appello e al procuratore generale presso la Corte di appello di Catania e al pretore dirigente di Catania. Acireale, addi' 13 dicembre 1995 Il pretore: Struriale 96C0450