N. 321 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1995

                                N. 321
   Ordinanza  emessa il 13 dicembre 1995 dal pretore di Acireale nella
 causa di opposizione  all'esecuzione  promossa  da  Capuana  Vincenza
 Patrizia  contro  la  Cassa  nazionale  di  previdenza  e  assistenza
 ingegneri ed architetti ed altra
 Esecuzione forzata - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza  per
    ingegneri  ed  architetti   - Riscossione di contributi insoluti -
    Rinvio alle  norme  previste  per  la  riscossione  delle  imposte
    dirette - Conseguente impossibilita' di opposizione all'esecuzione
    e  di sospensione della stessa da parte dell'autorita' giudiziaria
    ordinaria - Irragionevolezza, data la diversa  natura  e  funzione
    delle  entrate  tributarie  da  quelle non tributarie e la diversa
    tutela giurisdizionale apprestata - Lesione del diritto di difesa.
 (Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 17; d.P.R. 29  settembre  1973,  n.
    602, art. 54).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.16 del 17-4-1996 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza nella causa di opposizione
 all'esecuzione  n.  12434/95  r.g.  promossa  da   Capuana   Vincenza
 Patrizia, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Cardaci del foro di
 Catania   contro  la  Cassa  nazionale  di  previdenza  e  assistenza
 ingegneri  ed  architetti  con  sede  a  Roma, rappresentata e difesa
 dall'avv. Salvatore Di Cristofalo del foro di  Catania  e  contro  la
 s.p.a. Montepaschi Serit - Gestione Commissariale in Sicilia - Ambito
 unico  di  Catania,  in  persona  del  suo  collettore dott. Vincenzo
 Impallomeni (via Dusmet 141, Catania).
                        Svolgimento del processo
   Con  ricorso  del  5  maggio  1995  l'architetto  Capuana  Vincenza
 Patrizia  proponeva  opposizione  all'esecuzione mobiliare intrapresa
 dall'esattoria di Acireale (gestita dalla s.p.a. Montepaschi  Serit),
 che in data 28 aprile 1995 aveva pignorato mobili di proprieta' della
 ricorrente  sulla  base  del debito iscritto a ruolo di L. 16.385.023
 per contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
 ingegneri ed architetti per gli anni dal 1987 al 1994.
   La ricorrente deduceva come motivo dell'opposizione il fatto che la
 stessa fin dal 1982 aveva  esercitato  l'attivita'  di  insegnante  e
 quindi  era  stata  assoggettata  ad  altra  forma  di  contribuzione
 obbligatoria, per cui doveva ritenersi esentata dall'iscrizione  alla
 Cassa  ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge 3 gennaio 1981
 n. 6.
   L'opponente  chiedeva   la   sospensione   dell'esecuzione   e   la
 dichiarazione di inesistenza del debito.
   Il  pretore  fissava  l'udienza  di  comparizione  delle  parti. Si
 costituivano sia la s.p.a. Montepaschi Serit sia la  Cassa  nazionale
 di  previdenza  ed assistenza ingegneri ed architetti, che eccepivano
 preliminarmente l'inammissibilita' dell'opposizione ax art. 54 d.P.R.
 n. 602 del 1973 e (nel merito)  l'infondatezza  dell'opposizione,  di
 cui chiedevano il rigetto.
   Il  pretore,  non  sussistendo gravi motivi, rigettava l'istanza di
 sospensione dell'esecuzione.
                              Motivazione
   E'   preliminare   l'esame   dell'eccezione   di   inammissibilita'
 dell'opposizione all'esecuzione, che secondo gli opposti enti sarebbe
 vietata dall'art.  54 del d.P.R. n. 602 del 1973.
   Detto  d.P.R. e' infatti richiamato genericamente dall'art.17 della
 legge 3 gennaio 1981 n. 6, che  per  la  riscossione  dei  contributi
 autorizza  la  Cassa naz. prev. ed assistenza ingegneri ed architetti
 ad  avvalersi  dei  "ruoli  da   essa   compilati,   resi   esecutivi
 dall'Intendente  di  finanza  competente  e  da  porre in riscossione
 secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette".
   Il rinvio, nella sua genericita', autorizza a  ritenere  che  siano
 applicabili (nella materia di cui trattasi) anche le norme del d.P.R.
 n. 602 del 1973 che vietano le opposizioni all'esecuzione e agli atti
 esecutivi  dinanzi  al pretore da parte del debitore esecutato e' che
 vietano  (in  tali  casi)  al  pretore  di  sospendere   l'esecuzione
 esattoriale (art. 54 d.P.R. citato).
   Per  chiarire  i  termini della questione occorre considerare da un
 lato la diversa  natura  delle  entrate  disciplinate  dal  d.P.R  n.
 602/1973  rispetto  a  quelle  disciplinate  dalla  legge n. 6/1981 e
 dall'altro lato le diverse  possibilita'  di  difesa  giurisdizionale
 offerte da dette leggi ai soggetti obbligati.
   Dal  primo  punto  di vista, e' evidente che le imposte dirette (la
 cui riscossione e' disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973) adempiono  al
 mantenimento  in  vita  dell'apparato  statale  e  quindi  permettono
 l'esercizio da parte dello Stato di  funzioni  essenziali  alla  vita
 della   comunita'   statale;  e  cio'  puo'  giustificare  il  favore
 particolare accordato dalla legge alla riscossione di  dette  entrate
 (colla   limitazione  della  possibilita'  dell'opposizione  e  della
 sospensione dell'esecuzione esattoriale).
   Viceversa tale giustificazione non c'e' per le  entrate  di  natura
 non  tributaria  (quali  quelle in esame) a favore di un ente che non
 adempie certo a funzioni pubbliche essenziali.
   Per quanto riguarda, poi, il  secondo  aspetto  (cioe'  la  diversa
 tutela  giurisdizionale  accordata  dalle  leggi  nel caso di entrate
 tributarie e nel caso di contributi a favore della Cassa  in  parola)
 si  osserva che, mentre la legge consente il ricorso alle Commissioni
 tributarie avverso l'accertamento di imposte  e,  in  pendenza  della
 definizione  della controversia, stabilisce una graduale iscrizione a
 ruolo (art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973), invece  la  legge  3  gennaio
 1981 n. 6 non prevede nulla di tutto cio'.
   La  legge  consente  alla  Cassa di riscuotere direttamente mediate
 ruolo i contributi, senza neppure la necessita' di una  contestazione
 all'iscritto;  la contestazione e' prevista (art. 11 del regolamento)
 soltanto  per  "le  sanzioni    e  gli  interessi"  (ma  non  per   i
 contributi),  e  comunque  ne'  la legge ne' il regolamento prevedono
 alcun rimedio
  giurisdizionale  particolare  per  impedire  l'iscrizione  a  ruolo.
 Orbene,   se  il  richiamo  generico  alla  "norme  previste  per  la
 riscossione delle  imposte  dirette"  vuol  dire  (come  sembra)  che
 all'ingegnere  o  architetto e' vietata l'opposizione giurisdizionale
 all'esecuzione nonche' la  possibilita'  di  ottenere  dall'autorita'
 giudiziaria (adita per l'opposizione) la sospensione dell'esecuzione,
 cio' sarebbe in evidente contrasto coi principi sanciti dagli artt. 3
 e 24 della Costituzione:
     1) perche' non sarebbe ragionevole l'equiparazione tra lo Stato e
 la  Cassa  con  riferimento  ai  limiti  imposti ai debitori riguardo
 all'opposizione all'esecuzione e alla  sospensione    dell'esecuzione
 dall'art.  17 della legge n. 6/1981 con rinvio all'art. 54 d.P.R.  n.
 602/1973;
     2)  perche'  gli  ingegneri   e   gli   architetti   resterebbero
 inammissibilmente   privi  di  tutela  giurisdizionale,  non  potendo
 evitare che la Cassa metta in riscossione i contributi mediante ruolo
 esattoriale,  essendo  inibito  agli  stessi  di  adire   l'autorita'
 giudiziaria  per  la dichiarazione di inesistenza del debito e per la
 sospensione dell'esecuzione (stante  il  divieto  posto  all'art.  54
 d.P.R.  n. 602/1973 richiamato genericamente dall'art. 17 della legge
 n. 6 del 1981).
   In un caso analogo la Corte costituzionale ha dichiarato  (sentenza
 n.  318  del  1995) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della
 legge istitutiva dell'Ente acquedotto pugliese nella  parte  in  cui,
 richiamando  le  norme  in  vigore  per  la riscossione delle imposte
 dirette,  impedisce  -  nell'ipotesi   in   cui   l'utente   contesti
 l'esistenza  o  l'entita'  del  credito  -  all'autorita' giudiziaria
 ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli  esattoriali  relativi
 ad entrate di natura non tributaria.
   Senonche'  tale  pronunzia  riguarda  solo  l'art.  1  della  legge
 sull'Ente acquedotto pugliese e inoltre  rigurda  solo  la  questione
 della   sospensione   dell'esecuzione   (e  non  anche  la  questione
 dell'opposizione all'esecuzione).   Tale  sentenza  non  puo'  quindi
 estendersi al caso di cui ci occupiamo.
   Il  ripetersi  di rimessione alla Corte costituzionale di questioni
 di legittimita' costituzionale riguardanti l'art. 54  d.P.R.  n.  602
 del 1973, richiamato da leggi particolari che regolano la riscossione
 di   entrate   non   tributarie,   puo'   essere   evitato   non  con
 interpretazioni adeguatrici  (del  tipo  di  quelle  contenute  nelle
 sentenze n. 255 e 311 del 1994 e 437/1995), ma solo con una pronunzia
 che investa l'art.  54 citato in se' considerato.
   E questa e', riteniamo, l'occasione per farlo (se lo si vuole).
   Riteniamo,  infatti,  che,  alla  luce  delle  considerazioni fatte
 sopra, ci siano fondati dubbi di  costituzionalita'  della  norma  in
 esame  nella  parte in cui fa divieto di opposizione all'esecuzione e
 di sospensione dell'esecuzione da  parte  dell'autorita'  giudiziaria
 ordinaria  nelle  ipotesi  di  riscossione di entrate non tributarie,
 quando la legge che fa rinvio  a  detta  norma  non  appresti  rimedi
 giurisdizionali   perche'   il  preteso  debitore  possa  far  valere
 l'inesistenza totale o parziale del debito  (non  tributario)  e  non
 consenta   altresi'   al   giudice,  investito  della  questione,  di
 sospendere l'esecuzione esattoriale frattanto intrapresa.
                               P. Q. M.
   In applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Sospende il giudizio in corso;
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale  relativa all'art. 17 della legge 3 gennaio 1981 n.  6
 e all'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in  relazione  agli
 artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina che la cancelleria notifichi questa ordinanza al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e la comunichi ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento, nonche' al Presidente della Corte di appello e
 al procuratore generale presso la Corte di appello di  Catania  e  al
 pretore dirigente di Catania.
     Acireale, addi' 13 dicembre 1995
                        Il pretore:  Struriale
 96C0450