N. 324 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1995

                                N. 324
   Ordinanza emessa il 18  dicembre  1995  dalla  corte  d'appello  di
 Milano nel procedimento penale a carico di Tureli Numan
 Processo  penale  -  Dibattimento - Giudice che, quale componente del
    tribunale  della  liberta',   ha   concorso   a   pronunciare   un
    provvedimento  sulla  liberta'  personale  nei confronti di alcuni
    imputati - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni  di  giudice
    del  dibattimento  - Omessa previsione - Violazione del diritto di
    difesa - Richiamo ai principi espressi della Corte  costituzionale
    nella   sentenza   n.   432/1995   -   Questione  di  legittimita'
    costituzionale sollevata dalla  corte  di  appello  nel  corso  di
    procedimento di ricusazione.
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., art. 24).
(GU n.16 del 17-4-1996 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale di
 ricusazione proposto dall'imputato Tureli Numan nei  confronti  della
 dott.ssa  Francesca  Manca,  presidenti del collegio davanti al quale
 pende il giudizio a carico di Aliv Nedtez + 49;
   Vista  la  richiesta  del  p.g.,  il  quale  ha  concluso  per   la
 declaratoria   di  inammissibilita'  della  dichiarazione,  salvo  il
 rilievo d'ufficio  della  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 34 n. 2 c.p.p.;
   Decidendo in sede di valutazione dell'ammissibilita';
                             O s s e r v a
   La  ricusazione  e'  stata proposta con riferimento al fatto che il
 giudice ricusato ha fatto parte, prima del  giudizio,  del  tribunale
 del  riesame  che  ha  respinto  la impugnazione proposta dal Tureli,
 contro un provvedimento restrittivo della liberta' personale adottato
 dal g.i.p. di Milano nei  suoi  confronti.  Non  vi  e'  dubbio  che,
 secondo  la  giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte costituzionale
 n. 502/1991), tale  ipotesi  non  ricade  sotto  il  divieto  di  cui
 all'art.  34  c.p.p.;  sotto tale profilo la ricusazione risulterebbe
 senz'altro inammissibile stante la tassativita' dei casi in cui  essa
 e'  prevista  dalla  legge,  mentre  non  puo'  aver alcun rilievo la
 tardivita' invocata dal p.g.  posto che il termine di tre giorni  non
 ha  mai iniziato a decorrere per la inesistenza del momento iniziale,
 ravvisato dall'art. 38 c.p.p.   nel sorgere ovvero  nella  conoscenza
 della  causa  di  ricusazione,  nella  specie,  come  si e' rilevato,
 inesistente.
   La  Corte  non  puo'  tuttavia  esimersi  dal  considerare  che  la
 ricusazione  in  esame  e'  stata proposta sulla base di una invocata
 incostituzionalita' della norma che, nella ricordata interpretazione,
 non ravvisa incompatibilita' fra la partecipazioe  al  tribunale  del
 riesame  e  quella  del  tribunale  del  merito:  infatti  se venisse
 ravvisata tale illeggittimita' costituzionale sorgerebbe, dal momento
 della pronuncia in proposito della  Corte  costituzionale,  un  nuovo
 motivo  di  incompatibilita' avente effetto sul processo in corso (in
 quanto norma processuale-ordinamentale).
   La  questione  risulta  gia'  sollevata  in  altre  sedi  (con   la
 conseguente possibilita' che il giudizio a carico del Tureli ne venga
 comunque  influenzato,  poiche' in tale processo la questione e' gia'
 stata posta), a seguito della sentenza della Corte costituzionale  n.
 432/1995   la   quale,   decidendo   un  caso  diverso,  ha  comunque
 espressamente  mutato  in   maniera   significativa   il   precedente
 orientamento  in materia di incompatibilita' di funzioni giudiziarie,
 nell'intento di garantire la piu' ampia esplicazione del  diritto  di
 difesa  e  di  tenere  conto  della ratio legis della recente legge 8
 agosto 1995 n. 332; significativo, in particolare, e' il fatto che la
 Corte citi, tra le decisioni antecedenti alla  "diversa  conclusione"
 cui  oggi  essa perviene, proprio la sentenza n. 502 del 1991 in tema
 di art. 309 del c.p.p., che  appare  quindi  superata,  nel  giudizio
 della Corte, in base alle nuove argomentazioni.
   Ritiene  in  sostanza  la Corte costituzionale che il magistrato il
 quale abbia giudicato in una fase antecedente al giudizio  di  merito
 non  possa partecipare a quest'ultimo quando la sua prima valutazione
 non  sia  stata  di  mera  legittimita'  ma  si  sia  estesa  ad  una
 valutazione,  sia  pure parziale, del merito "circa l'idoneita' delle
 risultanze delle  indagini  preliminari  a  fondare  un  giudizio  di
 responsabilita' dell'imputato".
   Nella  sentenza  della  Corte  costituzionale sono utilizzati anche
 altri argomenti piu' strettamente riferibili al caso allora in  esame
 (che  riguardava  la incompatibilita' del g.i.p.), ma il principio di
 fondo  sopra  enunciato  pare  decisamente  dotato  di  una   portata
 estensibile  ad ogni caso di duplicazione nell'esercizio, da parte di
 un solo magistrato,  di  funzioni  attinenti  al  merito  in  momenti
 diversi.  Tale  considerazioni, ad avviso di questa Corte, dimostrava
 all'evidenza la non manifesta infondatezza della questione, mentre la
 rilevanza di essa nel caso  in  esame  e'  gia'  stata  ricordata  in
 precedenza,  e  deriva  comunque  dal  fatto  che,  in  concreto,  il
 tribunale del riesame di cui faceva parte il magistrato oggi ricusato
 compi' pregnanti  valutazioni  sul  merito  del  giudizio,  per  cui,
 qualora  la  Corte  costituzionale ritenesse fondata la questione, la
 ricusazione proposta dal Tureli diverrebbe ammissibile.
   La  Corte  deve  quindi  rimettere  la  decisione  sulla   indicata
 questione  alla  Corte  costituzionale,  sospendendo  il procedimento
 incidentale (pronuncia sulla ricusazione) pendente davanti a essa.
                                 P.Q.M.
   Visto l'art. 23 della legge  11  marzo  1953  n.  87,  ritiene  non
 manifestamente  infondata  e  rilevante  la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nalla parte in cui non prevede
 la incompatibilita' del giudice che abbia partecipato alla decisione,
 interferente nel  merito,  da  parte  del  tribunale  del  riesame  a
 prendere  parte  al  successivo dibattimento di merito, per contrasto
 con l'art.  24  della  Costituzione,  e  conseguentemente  ordina  la
 immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte  costituzionale,
 sospendendo il giudizio incidentale pendente davanti a questa Corte;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 comunicata  alla  Presidenza  delle  due  Camere del Parlamento e sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri,  al  procuratore
 generale  in  Sede,  al  proponente  la  ricusazione ed al magistrato
 ricusato.
     Milano, addi' 18 dicembre 1995
                         Il presidente: Milano
                                   I consiglieri: Celentano - Riccardi
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