N. 333 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 1996
N. 333 Ordinanza emessa il 12 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Larino nel procedimento penale a carico di D'Aurizio Mario ed altro Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunicato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di imparzialita' e terzieta' del giudice - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).(GU n.16 del 17-4-1996 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel corso delle indagini preliminari relative al procedimento penale n. 49/1995 r.g.p.m.t. questo giudice ha applicato misure cautelari personali per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990 nei confronti di alcuni indagati, tra i quali D'Aurizio Mario e Verzino Alfonso, i quali, avendone fatto rituale richiesta ai sensi dell'art. 458 c.p.p., sono stati ammessi al giudizio abbreviato che si dovrebbe celebrare nell'odierna udienza. Cio' premesso in fatto, il giudicante ritiene di sollevare d'ufficio la questione di legittimita' della norma di cui all'art. 34 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che ha applicato per lo stesso fatto-reato misure cautelari personali nei confronti dell'imputato. Con la recente sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995 la Corte costituzionale ha gia' dichiarato l'illegittimita' della citata norma in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che avesse applicato una misura cautelare personale, coercitiva o interdittiva, nei confronti dell'imputato e cio' perche' il giudice nel disporre tale misura compie una valutazione di merito sulla probabile fondatezza dell'accusa, donde la necessita' di impedire che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla c.d. forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso in altri momenti decisionali dello stesso procedimento. Orbene, non v'e' chi non veda che i motivi posti a fondamento della citata sentenza n. 432/1995 valgono anche nel caso in cui il giudice che procede a giudizio abbreviato abbia emesso nella fase delle indagini preliminari una misura cautelare nei confronti dello stesso imputato, priva di rilevanza essendo la natura pattizia di tale rito. Anche in tale ipotesi, infatti, la valutazione compiuta dal g.i.p. in funzione del provvedimento cautelare si traduce in un giudizio sul merito della res iudicanda idoneo a determinare un pericolo di pregiudizio, suscettibile di influire sulla decisione definitiva in ordine alla responsabilita' dell'imputato, con conseguente venir meno delle garanzie di imparzialita' e di terzieta' che devono sempre caratterizzare il giudice, con conseguente lesione del diritto di difesa, tanto piu' che, come la stessa Corte costituzionale ha osservato nella sopra citata sentenza n. 432/1995, nel giudizio abbreviato "i medesimi elementi che nella fase delle indagini erano semplici indizi vengono sostanzialmente apprezzati come prova". E' poi evidente che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' sopra esposta;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della norma di cui all'art. 34 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa svolgere le funzioni di giudice del giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Larino, addi' 12 gennaio 1996 Il giudice: (firma illeggibile) 96C0462