N. 91 ORDINANZA 25 - 28 marzo 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro - Dipendenti della S.p.a. Ferrovie dello  Stato  -  Erogazione
 della  rendita  per  malattia  professionale  o  infortunio - Onere a
 carico - Ius superveniens: d.-l. 1 febbraio 1996, n.  39  -  Servizio
 assicurato  dall'I.N.A.I.L.  con  obbligo  di versamento dei relativi
 premi a carico dell'Ente Ferrovie dello Stato S.p.a.  -  Esigenza  di
 una  nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione
 degli atti al giudice a quo.
 
 (Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 21, quarto comma).
(GU n.14 del 3-4-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente: avv. Mauro FERRI;
   Giudici:    prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 21, quarto
 comma, della legge 17 maggio  1985,  n.  210  (Istituzione  dell'Ente
 Ferrovie  dello  Stato),  promosso  con ordinanza emessa il 24 aprile
 1995  dal  Pretore  di  Nocera  Inferiore,  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Pagano Bartolomeo e Ferrovie dello Stato - Societa' di
 trasporti e servizi per azioni,  iscritta  al  n.  460  del  registro
 ordinanze  del  1995  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
 Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto l'atto di costituzione di Pagano Bartolomeo,  nonche'  l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito  nella  udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore
 Carlo Mezzanotte;
   Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
   Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Pagano Bartolomeo
 nei confronti delle Ferrovie dello Stato - Societa' di trasporti e di
 servizi  per  azioni (gia' Ente Ferrovie dello Stato e, prima ancora,
 Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) - per il  riconoscimento
 della   sussistenza  di  una  malattia  professionale  (ipoacusia  da
 rumori), il Pretore di Nocera Inferiore ha  sollevato,  su  eccezione
 della  societa' resistente, questione di legittimita' costituzionale,
 in  riferimento  all'art.  38,  quarto  comma,  della   Costituzione,
 dell'art.  21,  quarto  comma,  della  legge  17  maggio 1985, n. 210
 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato);
     che, ad avviso del giudice a quo la disposizione  impugnata,  nel
 consentire   in   via   transitoria,   ma  di  fatto  stabilmente  in
 considerazione della mancata approvazione della legge di riforma  del
 generale  trattamento  previdenziale  e  pensionistico dei lavoratori
 dipendenti, che le prestazioni previdenziali per i  dipendenti  della
 societa'  per  azioni Ferrovie dello Stato, ivi compresa l'erogazione
 della rendita per malattia professionale  o  infortunio  sul  lavoro,
 siano  poste  a  carico  della  societa'  stessa, sarebbe divenuta, a
 seguito  della  trasformazione  dell'Ente  Ferrovie  dello  Stato  in
 societa' per azioni, costituzionalmente illegittima, in quanto l'art.
 38,  quarto  comma,  della  Costituzione,  stabilisce  che ai compiti
 previsti dall'art. 38 provvedano "organi  o  istituti  predisposti  o
 integrati dallo Stato";
     che  si  e'  costituito  nel  presente giudizio il ricorrente nel
 giudizio  a  quo   chiedendo   l'accoglimento   della   questione   e
 prospettando  la  necessita'  della  consequenziale  dichiarazione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 127, primo comma,  numero  2,
 del   d.P.R.  30  giugno  1965,  n.  1124,  il  quale  esclude  dalla
 assicurazione infortuni  presso  l'INAIL  i  dipendenti  dell'Azienda
 autonoma Ferrovie dello Stato (oggi Ente Ferrovie dello Stato);
     che  e'  altresi'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata  inammissibile  o
 infondata,  anche  alla  luce  del  decreto del Ministro del lavoro e
 della previdenza sociale  30  marzo  1994,  con  il  quale  e'  stata
 approvata  la  delibera  del  19 gennaio 1994, n. 11, del Commissario
 straordinario dell'INAIL che introduce una nuova voce di tariffa  per
 l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
 professionali del personale dipendente dell'Ente Ferrovie S.p.a.;
   Considerato che successivamente alla  ordinanza  con  la  quale  e'
 stata  sollevata  la questione di legittimita' costituzionale oggetto
 del presente giudizio e'  intervenuto  il  decreto-legge  1  febbraio
 1996,  n.  39  (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
 utili,  di  interventi  a  sostegno  del   reddito   e   in   materia
 previdenziale), il quale, all'art. 2, tredicesimo comma (riproduttivo
 dell'art.  4,  quattordicesimo  comma,  del  decreto-legge 4 dicembre
 1995, n. 515, non convertito), cosi'  dispone:  "A  decorrere  dal  1
 gennaio  1996  il  personale  ferroviario in attivita' di servizio e'
 assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e  l'Ente  Ferrovie
 dello  Stato  S.p.a.    e' tenuto al versamento dei relativi premi in
 base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro  e
 della  previdenza  sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data
 sono poste a carico dell'INAIL tutte le  rendite  e  tutte  le  altre
 prestazioni,  comprese  quelle  relative agli eventi infortunistici e
 alla manifestazione di malattie professionali verificatisi  entro  il
 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data";
     che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perche'
 possa  valutare  l'incidenza  dello  ius  superveniens  nel  giudizio
 principale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Nocera Inferiore.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
  Il presidente:  Ferri
  Il redattore:  Mezzanotte
  Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996.
  Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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