N. 130 ORDINANZA 7 - 9 maggio 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte Costituzionale - Norme di fissazione del momento temporale di efficacia delle sentenze della Corte - Condizioni di accesso al sindacato di legittimita' - Requisito della rilevanza Jus superveniens (legge 23 dicembre 1996, n. 662) - Esigenza di nuovo esame circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 22 come rispettivamente modificati dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e 30, terzo comma).(GU n.20 del 14-5-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), come modificati, rispettivamente, dalle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale e degli artt. 23 e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), promossi con n. 8 ordinanze emesse il 20 novembre, il 7 dicembre, il 29 novembre, il 5 dicembre, il 13 dicembre, il 27 novembre e il 7 dicembre 1995 ed il 1 febbraio 1996 dal pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 41, 134, 135, 136, 137, 173, 189 e 309 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 9, 10 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Sarabotani Serafina nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che il pretore di Brescia ha sollevato, con otto ordinanze emesse tra il 20 novembre 1995 e il 1 dicembre 1996, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificati, rispettivamente, dalle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte (in senso estensivo del diritto di integrazione al minimo), per violazione dell'art. 81 della Costituzione, a causa dell'omessa copertura finanziaria degli oneri nascenti da tali decisioni, nonche' in riferimento agli artt. 136, comma primo, 101 e 104, comma primo, della Costituzione per il dubbio che, atteso il loro carattere - definito "legislativo" - il giudice possa venir privato della possibilita' di interpretare la legge; che, in relazione alle predette censure, il medesimo rimettente ha altresi' sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 30, comma terzo, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento agli artt. 136, comma primo, 137, comma primo, 101, 104, comma primo, 111 e 134 Cost., in quanto dette norme, nel fissare rispettivamente il momento temporale di efficacia delle sentenze della Corte e le condizioni di accesso al sindacato di legittimita' costituzionale - in particolare imponendo il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo - risulterebbero lesive del dettato costituzionale e comunque limitative della possibilita' per il giudice di sollevare questioni "il cui oggetto sia solo concorrente nella decisione della causa"; Considerato che per l'analogia delle questioni i giudizi possono essere riuniti; che medio tempore e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quale all'art. 1, comma 183, dichiara estinti con compensazione di spese i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei diritti nascenti dalle citate due decisioni di questa Corte, come appunto i processi a quibus disponendo altresi' al comma successivo la copertura finanziaria degli oneri conseguenti; che, pertanto, s'impone in via preliminare la restituzione degli atti al pretore di Brescia, a prescindere dalle prospettate e del tutto ininfluenti questioni concernenti le norme sul funzionamento della Corte, perche' proceda ad un nuovo esame delle censure alla luce della sopravvenuta normativa.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C0470