N. 130 ORDINANZA 7 - 9 maggio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Corte  Costituzionale  - Norme di fissazione del momento temporale di
 efficacia delle sentenze della  Corte  -  Condizioni  di  accesso  al
 sindacato   di   legittimita'   -   Requisito   della  rilevanza  Jus
 superveniens (legge 23 dicembre 1996,  n. 662) -  Esigenza  di  nuovo
 esame circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al
 giudice rimettente.
 
 (Legge  21  luglio  1965, n. 903, art. 22; legge 24 dicembre 1993, n.
 537, art.  11,  comma  22  come  rispettivamente    modificati  dalle
 sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994; legge 11
 marzo 1953, n. 87,  artt. 23 e 30, terzo comma).
 
(GU n.20 del 14-5-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,  avv. Fernanda CONTRI,  prof. Guido
 NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e  miglioramento  dei
 trattamenti  di  pensione  della  previdenza sociale) e dell'art. 11,
 comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
 di  finanza  pubblica),  come  modificati,   rispettivamente,   dalle
 sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale
 e  degli artt. 23 e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 (Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
 costituzionale),  promossi  con n. 8 ordinanze emesse il 20 novembre,
 il 7 dicembre, il 29 novembre, il 5 dicembre, il 13 dicembre,  il  27
 novembre  e  il  7 dicembre 1995 ed il 1 febbraio 1996 dal pretore di
 Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 41, 134, 135, 136, 137, 173,
 189 e 309 del registro ordinanze 1996  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica nn. 6, 9, 10 e 15, prima serie speciale,
 dell'anno 1996;
   Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di  Sarabotani  Serafina
 nonche'  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  23  aprile  1997  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che il pretore di Brescia ha sollevato, con otto ordinanze
 emesse  tra  il  20 novembre 1995 e il  1 dicembre 1996, questioni di
 legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio  1965,
 n.  903,  e  dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.
 537, come modificati, rispettivamente, dalle sentenze n. 495 del 1993
 e n. 240 del 1994 di questa Corte (in senso estensivo del diritto  di
 integrazione   al   minimo),   per   violazione  dell'art.  81  della
 Costituzione, a causa dell'omessa copertura finanziaria  degli  oneri
 nascenti  da  tali  decisioni, nonche' in riferimento agli artt. 136,
 comma primo, 101 e 104, comma primo, della Costituzione per il dubbio
 che,  atteso  il loro carattere - definito "legislativo" - il giudice
 possa venir privato della possibilita' di interpretare la legge;
     che, in relazione alle predette censure, il  medesimo  rimettente
 ha  altresi' sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli
 artt. 30, comma terzo, e 23, della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  in
 riferimento  agli artt. 136, comma primo, 137, comma primo, 101, 104,
 comma primo, 111 e 134 Cost., in  quanto  dette  norme,  nel  fissare
 rispettivamente  il  momento  temporale  di  efficacia delle sentenze
 della Corte e le condizioni di accesso al sindacato  di  legittimita'
 costituzionale   -   in  particolare  imponendo  il  requisito  della
 rilevanza della questione nel giudizio  a quo - risulterebbero lesive
 del dettato costituzionale e comunque limitative  della  possibilita'
 per  il  giudice  di  sollevare  questioni  "il  cui oggetto sia solo
 concorrente nella decisione della causa";
   Considerato che per l'analogia delle questioni  i  giudizi  possono
 essere riuniti;
     che medio tempore e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996,
 n.  662,  la  quale  all'art.  1,  comma  183,  dichiara  estinti con
 compensazione di spese i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei
 diritti nascenti dalle citate due decisioni  di  questa  Corte,  come
 appunto  i  processi a quibus disponendo altresi' al comma successivo
 la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;
     che, pertanto, s'impone in via preliminare la restituzione  degli
 atti  al  pretore  di  Brescia, a prescindere dalle prospettate e del
 tutto ininfluenti questioni concernenti le  norme  sul  funzionamento
 della  Corte,  perche'  proceda  ad un nuovo esame delle censure alla
 luce della sopravvenuta normativa.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore  di
 Brescia.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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