N. 339 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1995

                                N. 339
   Ordinanza emessa il 22 novembre 1995 dal tribunale di Avellino  nel
 procedimento penale a carico di De Chiara Giovanni ed altri
 Processo  penale  -  Dibattimento - Giudice che, quale componente del
    tribunale  della  liberta',   ha   concorso   a   pronunciare   un
    provvedimento  sulla  liberta'  personale  nei confronti di alcuni
    imputati - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni  di  giudice
    del  dibattimento  - Omessa previsione - Disparita' di trattamento
    di situazioni analoghe - Compressione  del  diritto  di  difesa  -
    Richiamo  ai  principi  espressi  dalla Corte costituzionale nella
    sentenza n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma e 24, secondo comma).
(GU n.16 del 17-4-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Solleva questione di  legittimita'  costituzionale  e  da'  lettura
 della seguente ordinanza;
   Premesso che e' un'ordinanza emessa in data 24 marzo 1995, ai sensi
 dell'art. 309 c.p.p., il tribunale del riesame di Avellino confermava
 il  provvedimento  con  cui  e'  stata  disposta  l'applicazione, nei
 confronti di alcuni degli imputati, della misura cautelare coercitiva
 della custodia cautelare in carcere;  che  del  collegio  giudicante,
 chiamato a svolgere le funzioni di giudice dibattimentale all'odierna
 udienza,  fa parte, in veste di giudice a latere, il medesimo giudice
 che ha composto il collegio del tribunale  del  riesame  che  ebbe  a
 pronunciare l'ordinanza di cui sopra;
   Considerato  che  la  Corte  costituzionale, modificando il proprio
 precedente orientamento, espresso nella sentenza n. 502/1992,  ha  di
 recente  dichiarato  l'illeggitimita'  costituzionale  dell'art.  34,
 comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
 prevede che non  possa  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il
 giudice  per  le  indagini preliminari che abbia applicato una misura
 cautelare  personale  nei  confronti   dell'imputato   (sentenza   n.
 432/1995);
   Ritenuto  che sia ravvisabile una palese analogia tra la situazione
 presa in esame dalla Corte e quella relativa al caso  di  specie,  in
 quanto  le  valutazioni  che  il tribunale del riesame deve compiere,
 attraverso lo strumento del riesame, previsto dall'art. 309 c.p.p.  e
 configurato dal legislatore come un mezzo di impugnazione di  merito,
 hanno  lo  stesso  oggetto  relativamente  alla sussistenza dei gravi
 indizi di colpevolezza  e  delle  altre  condizioni  legittimanti  la
 adozione  della misura cautelare e sono dello stesso tenore di quelle
 che la Corte, con la sentenza citata, ha reputato idoneo  a  radicare
 in  capo  al  g.i.p.  una situazione di incompatibilita', fondata sul
 principio della cosiddetta prevenzione.
   P. Q. M.
   Visti ed applicati gli artt.23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n.
 87,  solleva  d'ufficio,  ritenendola  rilevante e non manifestamente
 infondata, la questione di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
 34,  comma  secondo,  del  c.p.p., in riferimento agli artt. 3, comma
 primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, nella  parte  in  cui
 non  prevede che non possano partecipare al giudizio dibattimentale i
 giudici che hanno composto il tribunale del riesame, il quale si  sia
 pronunciato  sulla richiesta di riesame dell'ordinanza dispositiva di
 una misura coercitiva nei confronti dell'imputato;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e sia comunicata al  Presidente  della  Camera
 dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
     Avellino, addi' 22 novembre 1995
                   Il Presidente: (firma illeggibile)
 96C0474