N. 339 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1995
N. 339 Ordinanza emessa il 22 novembre 1995 dal tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di De Chiara Giovanni ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento di situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma e 24, secondo comma).(GU n.16 del 17-4-1996 )
IL TRIBUNALE Solleva questione di legittimita' costituzionale e da' lettura della seguente ordinanza; Premesso che e' un'ordinanza emessa in data 24 marzo 1995, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., il tribunale del riesame di Avellino confermava il provvedimento con cui e' stata disposta l'applicazione, nei confronti di alcuni degli imputati, della misura cautelare coercitiva della custodia cautelare in carcere; che del collegio giudicante, chiamato a svolgere le funzioni di giudice dibattimentale all'odierna udienza, fa parte, in veste di giudice a latere, il medesimo giudice che ha composto il collegio del tribunale del riesame che ebbe a pronunciare l'ordinanza di cui sopra; Considerato che la Corte costituzionale, modificando il proprio precedente orientamento, espresso nella sentenza n. 502/1992, ha di recente dichiarato l'illeggitimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (sentenza n. 432/1995); Ritenuto che sia ravvisabile una palese analogia tra la situazione presa in esame dalla Corte e quella relativa al caso di specie, in quanto le valutazioni che il tribunale del riesame deve compiere, attraverso lo strumento del riesame, previsto dall'art. 309 c.p.p. e configurato dal legislatore come un mezzo di impugnazione di merito, hanno lo stesso oggetto relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle altre condizioni legittimanti la adozione della misura cautelare e sono dello stesso tenore di quelle che la Corte, con la sentenza citata, ha reputato idoneo a radicare in capo al g.i.p. una situazione di incompatibilita', fondata sul principio della cosiddetta prevenzione.
P. Q. M. Visti ed applicati gli artt.23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possano partecipare al giudizio dibattimentale i giudici che hanno composto il tribunale del riesame, il quale si sia pronunciato sulla richiesta di riesame dell'ordinanza dispositiva di una misura coercitiva nei confronti dell'imputato; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica; Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Avellino, addi' 22 novembre 1995 Il Presidente: (firma illeggibile) 96C0474