N. 343 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 1995
N. 343 Ordinanza emessa il 15 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Ferrari Virgilio ed altri Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 27).(GU n.17 del 24-4-1996 )
IL GIUDICE Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' per il giudice delle indagini preliminari, che abbia emesso misure cautelari, a giudicare con rito abbreviato; OSSERVA Gli imputati Ferrari, Buffa, Sanguedolce, Nistri, e Petruccioli sono stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza emessa da questo g.i.p. in data 11 aprile 1994; per Caselli la richiesta di applicazione di identica misura e' stata respinta sul presupposto tuttavia della mancanza di esigenze cautelari, mentre e' stata ritenuta l'esistenza di gravi indizi, con una valutazione quindi che rispecchia quella compiuta nei confronti dei destinatari del provvedimento cautelare. Di conseguenza, sotto il profilo che qui interessa e che si incentra proprio sull'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, la posizione del Caselli deve essere equiparata a quella dei coimputati indicati in premessa. La Corte costituzionale, con sentenza n. 432/1995, ha dichiarato illegittimo l'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso una misura cautelare personale a carico dell'imputato, sul presupposto che il g.i.p., allorche' applica una misura cautelare, compie una valutazione, non solo di legittimita', ma di merito sulla colpevolezza dell'imputato. La Corte inoltre mette in evidenza la sostanziale analogia con le valutazioni compite dal g.i.p. quando, decidendo sulla richiesta di archiviazione, ordina di formulare l'imputazione o quando, a fronte di una richiesta di applicazione pena concordata, l'abbia respinta, riconoscendo l'incompatibilita' del g.i.p. a partecipare al successivo giudizio abbreviato (sentenza n. 401 del 12 novembre 1991 e n. 439 del 16 dicembre 1993) sul rilievo che "non puo' essere lo stesso giudice che ha compiuto una cosi' incisiva valutazione di merito ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilita' dell'imputato". Ma v'e' di piu' nel contesto della motivazione della citata sentenza n. 432/1995, si rileva come, nel caso di richiesta di "patteggiamento" o giudizio abbreviato, i medesimi elementi che, nella fase delle indagini preliminari, erano semplici indizi e che, sovente, sono gli stessi messi a fondamento della misura personale cautelare, vengono sostanzialmente apprezzati come prove; a questo potendosi aggiungere che, nell'ipotesi di giudizio abbreviato, il giudicante e' un organo monocratico, per cui viene meno anche quello scambio di opinioni e di giudizi attraveso i quali si articola la decisione nel collegio dibattimentale. Di conseguenza, gli stessi profili di incostituzionalita' dell'art. 34 secondo comma c.p.p., che hanno portato all'adozione delle predette decisioni possono valere con riferimento alla situazione in esame. Infatti la mancata previsione dell'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del g.i.p. che abbia disposto, nel corso delle indagini preliminari, una misura cautelare si pone in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3) nel senso che, nel caso di piu' imputati, l'imputato assoggettato a misura cautelare o comunque oggetto di una pronuncia concernente, sempre con riguardo all'applicazione di misura cautelare, il presupposto dei gravi indizi, non godrebbe nel giudizio abbreviato delle medesime garanzie degli altri non soggetti agli stessi provvedimenti o alla stessa pronuncia; con il principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27) e con il diritto di difesa (art. 24) per il rischio che detta presunzione possa soccombere di fronte alla prognosi di colpevolezza compiuta in sede cautelare e che la valutazione conclusiva della responsabilita' penale sia, o possa apparire, condizionata dalla propensione del giudice a confermare la propria precedente decisione. Conosce il giudice le argomentazioni in contrario del g.i.p. di questo tribunale dott. Crivelli e non puo' non condividerne la conclusione, secondo cui, proprio la situazione di dubbio, non risolvibile in via interpretativa, conferma la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' e quindi la necessita' di rimettere gli atti alla Corte costituzionale. La remissione tuttavia non puo' coinvolgere gli imputati per i quali non erano state chieste misure cautelari, come nel caso di Di Giovine Santa Margherita, perche' vengono a difettare i presupposti che la giustificano, segnalandosi inoltre che, benche' si tratti di reati associativi e percio' a concorso necessario, il presente procedimento, riguardante numerosi imputati, ha gia' subito diverse separazioni, senza che ne derivasse pregiudizio per le singole posizioni compiutamente definite.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 secondo comma, del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato da parte del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato una misura cautelare personale o comunque non pronuncia in merito al requisito dei gravi indizi nei confronti dell'imputato; Dispone la sospensione del processo nei confronti di Ferrari Virgilio, Sanguedolce Antonio, Buffa Damiano, Nistri Fabio, Caselli Stefano, Petruccioli Vinicio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' al Presidente dei due rami del Parlamento e del Consiglio dei Ministri. Firenze, addi' 15 novembre 1995 Il giudice per le indagini preliminari: Di Grazia 96C0478