N. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 1996

                                N. 344
 Ordinanza  emessa  il  20  gennaio  1996  dal  pretore di Saluzzo nel
 procedimento penale a carico di Cravero Giovanni
 Processo  penale  -  Procedimento  innanzi  al  pretore  -   Giudizio
 direttissimo  -  Giudice  che, prima della fase dibattimentale, abbia
 convalidato l'arresto dell'imputato ed applicato nei confronti  dello
 stesso   una   misura   cautelare  personale  -  Incompatibilita'  ad
 esercitare, nel prosieguo, le funzioni di giudice del dibattimento  -
 Omessa  previsione  -  Disparita'  di  trattamento  -  Violazione dei
 principi di uguaglianza e del  giusto  processo  -  Compressione  del
 diritto  di  difesa  -  Richiamo  ai  principi  espressi  dalla Corte
 costituzionale con la sentenza n.  432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma e 24, secondo comma).
(GU n.17 del 24-4-1996 )
                              IL PRETORE
   Premesso:
     che a seguito di arresto in flagranza  C.  G.  veniva  presentato
 direttamente  dalla  polizia giudiziaria davanti a questo pretore per
 la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo;
     che   questo   pretore   convalidava   l'arresto   ed   applicava
 all'imputato, su richiesta del p.m., la misura cautelare dell'obbligo
 di dimora;
     che  a  norma  dell'art. 566, comma sesto, c.p.p., questo pretore
 disponeva che si procedesse immediatamente al giudizio nei  confronti
 del prevenuto;
     che la difesa sollevava questione di legittimita' costituzionale,
 in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, Cost., dell'art.
 34,   comma   2,   c.p.p.,   nella   parte   in   cui   non   prevede
 l'incompatibilita' a celebrare il giudizio direttissimo  del  pretore
 che  all'esito  del giudizio di convalida dell'arresto abbia adottato
 una misura cautelare nei confronti dell'imputato;
     che il p.m. si e' associato all'eccezione sollevata dalla difesa;
   Ritenuto:
     che la questione di legittimita' costituzionale prospettata dalle
 parti appare rilevante e non manifestamente infondata;
     che, invero, detta questione, ad avviso di questo pretore, appare
 "analoga"  a  quella  esaminata  dalla  Corte  costituzionale   nella
 sentenza  15 settembre 1995, n. 432, con la quale e' stata dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, comma
 1, e 24, comma 2, della Costituzione, dell'art. 34, comma  2,  c.p.p.
 "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
 dibattimentale  il  giudice  per  le  indagini  preliminari che abbia
 applicato   una   misura   cautelare    personale    nei    confronti
 dell'imputato";
     che  anche  il  pretore  che  in  sede  di  giudizio di convalida
 dell'arresto   disponga   una   misura   cautelare   nei    confronti
 dell'imputato compie, al pari del g.i.p. che nel corso delle indagini
 preliminari adotti identico provvedimento nei confronti dell'imputato
 successivamente  rinviato a giudizio, una valutazione di merito sulla
 fondatezza   dell'accusa   (sussistenza   dei   "gravi   indizi    di
 colpevolezza"),  sulla  non  ricorrenza di condizioni legittimanti il
 proscioglimento  ex   art.   273,   comma   2,   c.p.p.   (cause   di
 giustificazione,  di non punibilita', di estinzione del reato o della
 pena)", sulla non  concedibilita'  del  beneficio  della  sospensione
 condizionale  della  pena  e  sull'entita'  della sanzione che potra'
 essere irrogata (cfr. l'art. 275, commi 2 e 2-bis, c.p.p.);
     che anche nel caso in esame, come in quello  che  ha  dato  luogo
 alla  sentenza  n.  432/1995,  sussiste il timore che "la valutazione
 conclusiva della responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire,
 condizionata dalla cosiddetta forza della  prevenzione,  e  cioe'  da
 quella  naturale  tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un
 atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello  stesso
 procedimento";
     che l'"analogia" con il caso esaminato dalla Corte costituzionale
 nella  richiamata  sentenza  appare  ancora  piu' evidente sol che si
 consideri che il p.m., nell'esercizio del suo  potere  discrezionale,
 ben  potrebbe  richiedere  la convalida dell'arresto e l'applicazione
 della misura cautelare al g.i.p. e poi presentare l'imputato  davanti
 al   pretore   per  il  giudizio  direttissimo  nei  quindici  giorni
 dall'arresto (cfr. l'art. 449, comma 4, c.p.p., applicabile anche  al
 procedimento  pretorile a seguito della sentenza n. 175 del 15 aprile
 1992 della Corte costituzionale)  e  in  una  siffatta  evenienza  il
 magistrato  che in veste di g.i.p. abbia adottato la misura cautelare
 si  troverebbe  sicuramente  in  situazione  di  incompatibilita'   a
 celebrare il giudizio direttissimo;
     che,  pertanto, l'omessa previsione nell'art. 34, comma 2, c.p.p.
 dell'incompatibilita' al  giudizio  del  pretore  che  all'esito  del
 giudizio   di  convalida  dell'arresto  abbia  applicato  una  misura
 cautelare personale nei confronti dell'imputato appare  in  contrasto
 con  i  valori  costituzionali dell'uguaglianza e del giusto processo
 (di cui e' componente essenziale il diritto di difesa);
     che solo risolvendo in senso  negativo  il  sollevato  dubbio  di
 costituzionalita'  questo  giudice  potrebbe  celebrare  il  giudizio
 direttissimo nei confronti dell'odierno imputato.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  ritenuta  la
 rilevanza   e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34,  comma  2,  del  c.p.p.  in
 riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza venga notificata a cura della
 cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Saluzzo, addi' 20 gennaio 1996
                          Il pretore: cavallo
 96C0479