N. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 1996
N. 344 Ordinanza emessa il 20 gennaio 1996 dal pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Cravero Giovanni Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Giudizio direttissimo - Giudice che, prima della fase dibattimentale, abbia convalidato l'arresto dell'imputato ed applicato nei confronti dello stesso una misura cautelare personale - Incompatibilita' ad esercitare, nel prosieguo, le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma e 24, secondo comma).(GU n.17 del 24-4-1996 )
IL PRETORE Premesso: che a seguito di arresto in flagranza C. G. veniva presentato direttamente dalla polizia giudiziaria davanti a questo pretore per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo; che questo pretore convalidava l'arresto ed applicava all'imputato, su richiesta del p.m., la misura cautelare dell'obbligo di dimora; che a norma dell'art. 566, comma sesto, c.p.p., questo pretore disponeva che si procedesse immediatamente al giudizio nei confronti del prevenuto; che la difesa sollevava questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, Cost., dell'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a celebrare il giudizio direttissimo del pretore che all'esito del giudizio di convalida dell'arresto abbia adottato una misura cautelare nei confronti dell'imputato; che il p.m. si e' associato all'eccezione sollevata dalla difesa; Ritenuto: che la questione di legittimita' costituzionale prospettata dalle parti appare rilevante e non manifestamente infondata; che, invero, detta questione, ad avviso di questo pretore, appare "analoga" a quella esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza 15 settembre 1995, n. 432, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione, dell'art. 34, comma 2, c.p.p. "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato"; che anche il pretore che in sede di giudizio di convalida dell'arresto disponga una misura cautelare nei confronti dell'imputato compie, al pari del g.i.p. che nel corso delle indagini preliminari adotti identico provvedimento nei confronti dell'imputato successivamente rinviato a giudizio, una valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa (sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza"), sulla non ricorrenza di condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 273, comma 2, c.p.p. (cause di giustificazione, di non punibilita', di estinzione del reato o della pena)", sulla non concedibilita' del beneficio della sospensione condizionale della pena e sull'entita' della sanzione che potra' essere irrogata (cfr. l'art. 275, commi 2 e 2-bis, c.p.p.); che anche nel caso in esame, come in quello che ha dato luogo alla sentenza n. 432/1995, sussiste il timore che "la valutazione conclusiva della responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento"; che l'"analogia" con il caso esaminato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza appare ancora piu' evidente sol che si consideri che il p.m., nell'esercizio del suo potere discrezionale, ben potrebbe richiedere la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare al g.i.p. e poi presentare l'imputato davanti al pretore per il giudizio direttissimo nei quindici giorni dall'arresto (cfr. l'art. 449, comma 4, c.p.p., applicabile anche al procedimento pretorile a seguito della sentenza n. 175 del 15 aprile 1992 della Corte costituzionale) e in una siffatta evenienza il magistrato che in veste di g.i.p. abbia adottato la misura cautelare si troverebbe sicuramente in situazione di incompatibilita' a celebrare il giudizio direttissimo; che, pertanto, l'omessa previsione nell'art. 34, comma 2, c.p.p. dell'incompatibilita' al giudizio del pretore che all'esito del giudizio di convalida dell'arresto abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato appare in contrasto con i valori costituzionali dell'uguaglianza e del giusto processo (di cui e' componente essenziale il diritto di difesa); che solo risolvendo in senso negativo il sollevato dubbio di costituzionalita' questo giudice potrebbe celebrare il giudizio direttissimo nei confronti dell'odierno imputato.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del c.p.p. in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Saluzzo, addi' 20 gennaio 1996 Il pretore: cavallo 96C0479