N. 347 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 1995

                                N. 347
 Ordinanza emessa  il  27  novembre  1995  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di Rusitoski Sacet
 Immigrazione  -  Stranieri  extracomunitari  - Arresto in flagranza -
 Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico  ministero,
 salvo  il  limite  delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta
 configurazione di detta espulsione come  misura  cautelare  personale
 applicabile   esclusivamente   nei   confronti   degli   stranieri  -
 Ingiustificata  disparita'  rispetto  al  trattamento  riservato   al
 cittadino  italiano - Lamentata introduzione di norme penali disposta
 con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessita' ed urgenza  -
 Lesione  del  principio  di  riserva  di  legge  in  materia penale -
 Violazione dei doveri di solidarieta' sociale nonche' dell'obbligo di
 motivazione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale  -
 Compressione del diritto di difesa.
 (D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, art.
 7-ter; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7).
 (Cost., artt. 2, 3, 11, 24, 25, 77 e 113).
(GU n.17 del 24-4-1996 )
                              IL PRETORE
   Letti  gli  atti  del procedimento n. 3300/95 r.g. dib. a carico di
 Rusitoski Sacet nato a Kicevo (ex Yugoslavia) il  12  febbraio  1970,
 imputato del reato p.p. dagli artt. 624, 625 n. 1 c.p.:
   Rilevato  che,  all'udienza  in  data  27  novembre 1995 il p.m. ha
 sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  del  d.-l.  18
 novembre  1995  n.  489  ed  in  particolare dell'art. 7-ter d.-l. n.
 416/89 come introdotto da tale decreto, in relazione agli artt. 2, 3,
 25, 13 e 111, 24 della Costituzione e che questo pretore  ritiene  di
 dover  d'ufficio  sollevare  ulteriore questione di costituzionalita'
 della medesima norma in riferimento altresi' all'artt. 27 e 77  della
 Costituzione;
   Ritenuto, quanto alla rilevanza, che l'imputato veniva arrestato in
 flagranza  in data 26 novembre 1995 e quindi condotto avanti a questo
 pretore per la convalida  dell'arresto  ed  il  conseguente  giudizio
 direttissimo  e  che  -  convalidato l'arresto - il p.m. chiedeva nei
 confronti dell'imputato medesimo la misura dell'espulsione  ai  sensi
 del citato art. 7-ter, primo e terzo comma;
   ritenuto   in   merito   alla   valutazione   della  non  manifesta
 infondatezza quanto segue:
    1. - Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
   L'art. 7 del d.-l. 18 novembre 1995 n. 489 introduce - abrogando la
 precedente formulazione dell'art. 7 d.-l. 30 dicembre 1989 n.  416  -
 sette  nuovi articoli (rubricati dal 7 al 7-septies) uno dei quali in
 particolare,  l'art.  7-ter,   risulta   applicabile   nel   presente
 procedimento penale in cui il cittadino straniero sopra generalizzato
 e'  stato  presentato  a  questo pretore a norma dell'art. 566 c.p.p.
 per la convalida dell'arresto in flagranza operato nei suoi confronti
 in data 26 novembre 1995, ed il contestuale giudizio.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 346/1996).
 96C0482