N. 348 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 1995

                                N. 348
 Ordinanza emessa  il  27  novembre  1995  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di Houssin Amin ed altro
 Immigrazione  -  Stranieri  extracomunitari  - Arresto in flagranza -
 Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico  ministero,
 salvo  il  limite  delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta
 configurazione di detta espulsione come  misura  cautelare  personale
 applicabile   esclusivamente   nei   confronti   degli   stranieri  -
 Ingiustificata  disparita'  rispetto  al  trattamento  riservato   al
 cittadino  italiano - Lamentata introduzione di norme penali disposta
 con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessita' ed urgenza  -
 Lesione  del  principio  di  riserva  di  legge  in  materia penale -
 Violazione dei doveri di solidarieta' sociale nonche' dell'obbligo di
 motivazione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale  -
 Compressione del diritto di difesa.
 (D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, art.
 7-ter; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7).
 (Cost., artt. 2, 3, 11, 24, 25, 77 e 113).
(GU n.17 del 24-4-1996 )
                              IL PRETORE
   Letti  gli  atti  del procedimento n. 3296/95 r.g. dib. a carico di
 Houssin Amin nato il 15 agosto 1958 in India e Akhatari Savid nato  a
 Teheran  (Iran)  il  25  febbraio 1966, imputati del reato p.p. dagli
 artt. 110, 624, 625 n. 4 c.p.;
   Rilevato che, all'udienza in data  27  novembre  1995  il  p.m.  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  del  d.-l. 18
 novembre 1995 n. 489 ed  in  particolare  dell'art.  7-ter  d.-l.  n.
 416/89 come introdotto da tale decreto, in relazione agli artt. 2, 3,
 25, 27 e 77, 13 e 111 della Costituzione e che questo pretore ritiene
 di dover d'ufficio sollevare ulteriore questione di costituzionalita'
 della  medesima  norma  in  riferimento  altresi'  all'art.  24 della
 Costituzione;
   Ritenuto,   quanto   alla  rilevanza,  che  gli  imputati  venivano
 arrestati in flagranza in data 25 novembre  1995  e  quindi  condotti
 avanti   a  questo  pretore  per  la  convalida  dell'arresto  ed  il
 conseguente giudizio direttissimo e che - convalidato l'arresto -  il
 p.m.   chiedeva   nei  confronti  dell'imputato  medesimo  la  misura
 dell'espulsione ai sensi del citato art. 7-ter, primo e terzo comma;
   ritenuto  in  merito   alla   valutazione   della   non   manifesta
 infondatezza quanto segue:
    1. - Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
   L'art. 7 del d.-l. 18 novembre 1995 n. 489 introduce - abrogando la
 precedente  formulazione dell'art. 7 d.-l. 30 dicembre 1989 n.  416 -
 sette nuovi articoli (rubricati dal 7 al 7-septies) uno dei quali  in
 particolare,   l'art.   7-ter,   risulta   applicabile  nel  presente
 procedimento penale in cui i cittadini stranieri sopra  generalizzati
 sono  stati  presentati a questo pretore a norma dell'art. 566 c.p.p.
 per la convalida dell'arresto in flagranza operato nei loro confronti
 in data 25 novembre 1995, ed il contestuale giudizio.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 346/1996).
 96C0483