N. 349 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1995

                                N. 349
 Ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal  tribunale  di  Trapani  nel
 procedimento penale a carico di Candela Nicolo'
 Reato  continuato  -  Concorso  di  reati unificati dal vincolo della
 continuazione - Trattamento  sanzionatorio  -  Applicazione  di  pena
 stabilita  per la violazione piu' grave, individuata in quella avente
 il massimo edittale piu' elevato - Irragionevolezza  nell'ipotesi  in
 cui  la  misura  della  pena  cosi'  determinata  risulti in concreto
 inferiore al minimo edittale previsto  per  talune  delle  violazioni
 ritenute meno gravi.
 (C.P., art. 81).
 (Cost., art. 3).
(GU n.17 del 24-4-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Nel  procedimento  penale  contro Candela Nicolo', imputato come da
 decreto che dispone il giudizio del g.i.p.  presso  il  tribunale  di
 Trapani in data 9 giugno 1994;
                                OSSERVA
   Il  difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha chiesto
 l'applicazione  della  pena  di  dieci  mesi  di  reclusione  e  lire
 settantamila di multa (pena base per il delitto di falsita' materiale
 in  atto  pubblico sub c) un anno di reclusione, aumentata ex art. 61
 n. 2 c.p. a un anno e un mese di reclusione, ulteriormente  aumentata
 ex  art.  81  cpv.  c.p. a un anno e tre mesi e L. 100.000 di multa e
 infine ridotta come sopra per il rito);
   Il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso;
   La determinazione  della  pena  si  fonda  sul  riconoscimento  del
 medesimo disegno criminoso che avvince tutti i reati contestati;
    Reato piu' grave e' stato considerato quello di falsita' materiale
 in  atto  pubblico,  sulla scorta della ormai costante giurisprudenza
 della suprema corte, a sezioni unite (n. 4901, dep. 30 aprile 1992  -
 ud.  27  marzo 1992, imp. Cardarilli; 12 ottobre 1993, imp. Cassata),
 che ritiene comunque piu' grave il reato con pena edittale  superiore
 nel massimo (nella fattispecie concreta di cui ci si occupa, sei anni
 di reclusione);
   Sussistendo  tutti i presupposti e condizioni di legge il tribunale
 dovrebbe  accogliere  l'istanza  di  applicazione  pena  cosi'   come
 formulata dalle parti;
   Tuttavia  la  norma ex art. 81 c.p., cosi' come ormai costantemente
 interpretata dalla giurisprudenza di legittimita',  e  come  dovrebbe
 applicarsi nel caso di specie, risulta palesemente irragionevole, con
 conseguente   violazione   dell'art.   3  della  Costituzione;  basti
 considerare, a mo' di esempio, con riferimento al caso di specie, che
 il reo del solo delitto di  abuso  d'ufficio  ex  art.  323,  secondo
 comma,   c.p.  soggiacerebbe  a  una  pena  minima  di  due  anni  di
 reclusione, mentre il reo dello stesso delitto in concorso con quello
 di falso in atto pubblico ex art. 479  c.p.  (in  relazione  all'art.
 476,  primo  comma, c.p.), soggiacerebbe a una pena minima di un anno
 di  reclusione  che  pur  aumentata  per  continuazione,  come  nella
 fattispecie,  di  due mesi di reclusione, risulterebbe inferiore alla
 prima;
   Conseguenza paradossale e irragionevole sarebbe che  colui  che  ha
 commesso  anche  solo il delitto per il quale la legge prevede minimo
 edittale superiore e massimo edittale inferiore, pur essendo  la  sua
 condotta  meno  grave, in concreto sarebbe condannato a pena maggiore
 rispetto a quella di colui che ha commesso,  oltre  a  quello,  altri
 reati unificabili a norma dell'art. 81 c.p.;
   Ne'  puo'  obiettarsi  che,  per  ovviare  a  tale  discrasia,  sia
 sufficiente aumentare la pena base di piu' di un anno di  reclusione,
 che'  in tal modo piu' grave diventerebbe il delitto "satellite", con
 palese violazione della disciplina dell'art. 81 c.p.;
   Quanto  al  requisito  della  rilevanza,  basti   evidenziare   che
 dall'accoglimento   della  prospettata  eccezione  di  illegittimita'
 costituzionale conseguirebbe il rigetto dell'istanza di  applicazione
 pena formulata dal procuratore speciale con il consenso del p.m., per
 illegittimita' della quantificazione della pena;
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  3  e  134  della  Costituzione,  1 della legge 9
 febbraio 1948 n. 1, 23 della legge 11 marzo  1953  n.  87,  81  c.p.,
 ritenutane la non manifesta infondatezza e rilevanza;
   Solleva  d'ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  81 c.p. in relazione all'art. 3 della  Costituzione  nella
 parte  in  cui  consente  che,  nell'ipotesi  di  concorso  di  reati
 unificabili per continuazione, la pena stabilita  per  la  violazione
 piu'  grave  (avente  il  massimo edittale piu' elevato) possa essere
 inferiore al minimo edittale previsto  per  taluna  delle  violazioni
 ritenute in concreto meno gravi;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
     Trapani, addi' 13 dicembre 1995
                        Il presidente: Cavasino
                                           I giudici: Celli - Di Iorio
 96C0484