N. 355 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1996
N. 355 Ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal tribunale di Livorno nel procedimento penale a carico di Mansouri Ahmed Ben Said Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e del giusto processo - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.17 del 24-4-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza decidendo sull'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal difensore di Mansouri Hamed Ben Said con riferimento all'art. 34, secondo comma c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che quale componente del tribunale del riesame abbia confermato ex art. 309 c.p.p. la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza posti a base di ordinanza applicativa di misura cautelare personale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione; Sentite le altre parti; Premesso che il presidente del turno giudicante ha concorso a pronunciare l'ordinanza del tribunale del riesame in data 16 marzo 1995, con cui e' stata confermata l'ordinanza di custodia in carcere emessa il g.i.p. nei confronti del Mansouri il 28 febbraio 1995; OSSERVA che la questione sollevata e' rilevante in quanto dalla soluzione della stessa deriva l'affermazione ovvero l'esclusione di un obbligo di astensione di un membro di questo collegio e di una facolta' di ricusazione da parte dell'imputato Mansouri; che circa la fondatezza della stessa occorre richiamare i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 432 del 15 settembre 1995 con la quale, mutando opinione con quanto in precedenza affermato la stessa Corte affrontando la questione relativa all'esercizio di funzioni di giudice del dibattimento del g.i.p. che ha adottato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato ha evidenziato la possibilita' che "alcuni apprezzamenti su risultati delle indagini preliminari determinino una anticipazione di giudizio, suscettibile di minare l'imparzialita' del giudice, in quanto i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. si sostanziano pur sempre in una serie di elementi probatori individuati nelle indagini preliminari e idonei a fornire una consistente e ragionevole probabilita' di colpevolezza dell'indagato"; che nella parte conclusiva della stessa la Corte ha inoltre chiarito quali sono gli effetti che l'art. 34 c.p.p. mira ad impedire e cioe' "che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosi'detta farsa della prevenzione"; che si impone l'applicazione dei su esposti principi anche al caso in esame, posto che il tribunale del riesame e' chiamato proprio a valutare il merito del quadro indiziario su cui si fonda la misura cautelare, emettendo un giudizio anticipato sulla consistenza degli elementi di prova acquisiti; che pertanto l'eccezione prospettata dal difensore appare rilevante e non manifestamente infondata prospettandosi con riferimento alla formulazione dell'art. 34 c.p.p. la violazione di valori costituzionali tutelati dagli artt. 3, primo comma e 24 secondo comma Cost. dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e "del giusto processo e del diritto di difesa che ne e' componente essenziale".
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, primo e secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia proceduto al riesame dell'ordinanza che dispongono misure cautelari personali; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due camere; Sospende il giudizi in corso nei confronti di Mausouri Hamed Ben Said. Livorno, addi' 15 gennaio 1996 Il presidente: Sammarco 96C0491