N. 359 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 1996
N. 359 Ordinanza emessa il 22 gennaio 1996 dalla corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di Bauleo Alfonso ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., art. 24).(GU n.17 del 24-4-1996 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione proposto dagli imputati: Bauleo Alfonso, Rapocciolo Natale, Boccardo Franco, Natoli Antonino, Natoli Agatino, Heperol Mehemet Sani, De Ponti Francesco, Deniziaran Mehemet, Audino Angelo, Temer Moutaf Moustafa', Kir Uzeyr, Yurttas Hamit, Butun Ahmet, Irfan Sahir, Guner Orhan, Aliu Nedzdet, Kays Sabri, Techden Fatih, Orgiu Sebastiano, Necati Aznan, Guresci Adnan, nei confronti della dott.ssa Giovanna Verga componente del Collegio davanti al quale pende il giudizio a carico di Aliu Nedzdet + 49 (n. 2022/1993 r.g. trib. Milano) Lette le richieste del p.g.; Decidendo in sede di valutazione dell'ammissibilita' OSSERVA La ricusazione e' stata proposta con riferimento al fatto che il giudice ricusato ha fatto parte, prima del giudizio, del tribunale del riesame che ha respinto la impugnazione proposta dal Bauleo, contro il provvedimento restrittivo della liberta' personale adottato dal g.i.p. Milano nei di lui confronti. Non vi e' dubbio che, secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. C. cost. n. 502/1991), tale ipotesi non ricada sotto il divieto di cui all'art. 34 c.p.p.; sotto tale profilo la ricusazione risulterebbe senz'altro inammissibile stante la tassativita' dei casi in cui essa e' prevista dalla legge, mentre non puo' aver alcun rilievo una prospettabile tardivita', posto che il termine di tre giorni non ha mai iniziato a decorrere per la inesistenza del momento iniziale, ravvisato dall'art. 38 c.p.p. nel sorgere ovvero nella conoscenza della causa di ricusazione nella specie, come si e' rilevato, inisistente. La Corte non puo' tuttavia esimersi dal considerare che la ricusazione in esame e' stata proposta sulla base di una invocata incostituzionalita' della norma che, nella ricordata interpretazione, non ravvisa incompatibilita' fra la partecipazione al tribunale del riesame e quella al tribunale del merito: infatti se venisse ravvisata tale illegittimita' costituzionale sorgerebbe, dal momento della pronuncia in proposito della Corte costituzionale, un nuovo motivo di incompatibilita' avente effetto sul processo in corso (in quanto norma processuale-ordinamentale). La questione risulta gia' sollevata in altre (sedi con la conseguente possibilita' che il giudizio a carico dei ricusanti ne venga comunque influenzato, poiche' in tale processo la questione e' gia' stata posta) a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995 la quale, decidendo un caso diverso, ha comunque espressamente mutato in maniera significativa il precedente orientamento in materia di incompatibilita' di funzioni giudiziarie, nell'intento di garantire la piu' ampia esplicazione del diritto di difesa e di tenere conto della ratio legis della recente legge 8 agosto 1995 n. 332; significativo, in particolare e' il fatto che la Corte citi, tra le decisioni antecedenti alla "diversa conclusione" cui oggi essa perviene, proprio la sentenza 502 del 1991 in tema di art. 309 del c.p.p., che appare quindi superata, nel giudizio della Corte, in base alle nuove argomentazioni. Ritiene in sostanza la Corte costituzionale che il magistrato il quale abbia giudicato in una fase antecedente al giudizio di merito non possa partecipare a quest'ultimo quando la sua prima valutazione non sia stata di mera legittimita' ma si sia estesa ad una valutazione, sia pure parziale, del merito "circa l'idoneita' delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilita' dell'imputato". Nella sentenza della Corte costituzionale sono utilizzati anche altri argomenti piu' strettamente riferibili al caso da essa esaminato (riguardante la incompatibilita' del g.i.p.), ma il principio di fondo sopra enunciato pare decisamente dotato di una portata estensibile ad ogni caso di duplicazione nell'esercizio, da parte di un solo magistrato, di funzioni attinenti al merito in momenti diversi. Tale considerazione, ad avviso di questa Corte, dimostra all'evidenza la non manifesta infondatezza della questione. Quanto alla rilevanza di essa nel giudizio in esame, va sottolineato che la antecedente partecipazione della dott.ssa Verga, componente dell'attuale Collegio gudicante, al tribunale del riesame, si e' esaurita nella decisione concernente il provvedimento restrittivo riguardante il Bauleo, anch'egli richiedente la ricusazione, imputato di fatti delittuosi semplici, e non associativi, in concorso con tali Sidar Nuri, Okumus Izhet, Arraya Mustafa' e Tombul Ahmet, nessuno di essi compreso fra gli odierni richiedenti. Nessuna preventiva valutazione di merito puo' dirsi siasi pertanto consumata da parte del giudice ricusato nei confronti degli altri imputati di cui in epigrafe. Con esclusivo riferimento al primo, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale deve essere sollevata, atteso che appare indubbio che, ove la stessa fosse ritenuta fondata, la ricusazione richiesta diverrebbe ammissibile. La Corte deve quindi rimettere la decisione sulla indicata questione alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento incidentale (pronuncia sulla ricusazione) pendente davanti ad essa, nei limiti sopra indicati.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 ritiene non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilita' del giudice che abbia partecipato alla decisione, interferente nel merito, da parte del tribunale del riesame a prendere parte al successivo dibattimento di merito, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione e conseguentemente ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio incidentale pendente davanti a questa Corte, con riferimento alla richiesta di ricusazione proposta da Bauleo Alfonso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alla Presidenza delle due Camere del Parlamento e sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore generale in sede, ai proponenti la ricusazione ed ai magistrati ricusati; Dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dagli altri imputati. Milano, addi' 22 gennaio 1996 Il presidente: Milano I consiglieri: Celentano - Santaniello 96C0495