N. 97 SENTENZA 25 marzo - 3 aprile 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Incolumita' pubblica - Regione Sicilia - Prevenzione degli incendi  -
 Titolari di locali di pubblico spettacolo - Ammissione a istituire un
 servizio  di  prevenzione  e di estinzione incendi a mezzo di squadre
 antincendio private - Omessa previsione  -  Attivita'  classificabile
 come  di preminente interesse pubblico - Riferimento alla sentenza n.
 90/1994  della  Corte  -  Inconferente  richiamo  agli  "stabilimenti
 industriali,  depositi e simili" - Disomogeneita' di situazioni messe
 a raffronto - Non fondatezza.
 
 (Legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 2, lett. c)).
 
 (Cost., artt. 3 e 41).
 
(GU n.15 del 10-4-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente: avv. Mauro FERRI;
   Giudici:    prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, dott. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lettera c)
 della  legge  13  maggio  1961,  n.  469  (Ordinamento  dei   servizi
 antincendi  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco e stato
 giuridico e trattamento economico del  personale  dei  sottufficiali,
 vigili  scelti  e  vigili  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),
 promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995  dal  Consiglio  di
 giustizia   amministrativa  per  la  Regione  Siciliana  sul  ricorso
 promosso dal Ministero dell'Interno ed altri contro s.r.l.  Miami  ed
 altri,  iscritta  al  n. 868 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  52,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1995;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6  marzo  1996 il Giudice
 relatore Cesare Ruperto.
                            Ritenuto in fatto
   Nel corso di un giudizio amministrativo  di  appello  proposto  dal
 Ministero   dell'interno,   dalla   Prefettura  di  Catania  e  dalla
 Commissione  provinciale  di  vigilanza  sui   locali   di   pubblico
 spettacolo  di  Catania, per l'annullamento della sentenza con cui il
 Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,  sezione  staccata
 di  Catania,  aveva  tra  l'altro  annullato  la  deliberazione della
 predetta Commissione di vigilanza in ordine ai servizi antincendio da
 svolgere presso le discoteche "Miami" e "Charlie Brown"  di  Catania,
 il  Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in
 sede giurisdizionale, con ordinanza emessa il 16  febbraio  1995,  ha
 sollevato  -  in  riferimento  agli artt. 3 e 41 della Costituzione -
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  lettera  c)
 della   legge  13  maggio  1961,  n.  469  (Ordinamento  dei  servizi
 antincendi e del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  stato
 giuridico  e  trattamento  economico del personale dei sottufficiali,
 vigili scelti e vigili del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco),
 nella  parte  in  cui  non  prevede che anche i titolari di locali di
 pubblico spettacolo siano ammessi a istituire un proprio servizio  di
 prevenzione  e  di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio
 private.
   Premette il rimettente che la sentenza impugnata si fonda su di una
 non  condivisibile  interpretazione  della   vigente   normativa   di
 prevenzione  e  di  vigilanza  antincendio,  la  quale risulta invece
 incentrata sulla attribuzione della competenza diretta  ed  esclusiva
 di  tale  servizio  al  Ministero  dell'interno, operata dall'art. 22
 della legge 27  dicembre  1941,  n.  1570,  e  non  modificata  dalla
 successiva legge n. 469 del 1961.
   Di  conseguenza,  anche  in assenza dell'emanazione della normativa
 regolamentare in materia, prevista dall'art. 23 del d.P.R. 29  luglio
 1982,  n.  577,  osserva  il  giudice  a  quo che il rinvio contenuto
 nell'art.   2, lettera b), della legge  26  luglio  1965,  n.  966  -
 secondo  cui  gli enti e i privati sono tenuti a richiedere i servizi
 di vigilanza a locali di  pubblico  spettacolo,  da  effettuarsi  nei
 limiti   ed   in   conformita'  delle  prescrizioni  stabilite  dalle
 Commissioni provinciali previste dall'art.  141  del  regolamento  di
 pubblica  sicurezza  6  maggio  1940,  n. 635 - e' volto unicamente a
 determinare  una  peculiare  competenza  tecnica   di   tali   organi
 provinciali,   ai   quali  spetta  il  mero  compito  di  dettare  le
 prescrizioni piu' idonee perche' il servizio pubblico di  prevenzione
 degli  incendi  sia  svolto  in  modo  da  realizzare  pienamente  le
 finalita' pubblicistiche ad esso sottese.
   Ritiene, peraltro, il rimettente che l'unica deroga al  complessivo
 sistema  come  sopra  ricostruito,  contenuta  nella norma censurata,
 opera  esclusivamente  in  favore  degli  stabilimenti   industriali,
 ammessi   a  istituire  un  proprio  servizio  di  prevenzione  e  di
 estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio private.  Da  cio'
 deriverebbe  l'illegittimita'  costituzionale della norma stessa, per
 contrasto con  gli  artt.  3  e  41  della  Costituzione,  attesa  la
 conseguente   limitazione   dell'iniziativa   economica  privata  dei
 titolari di locali di pubblico spettacolo,  nonche'  l'irrazionalita'
 della  diversificazione  della disciplina finalizzata alla tutela del
 medesimo bene rappresentato dalla pubblica incolumita', che non trova
 convincenti spiegazioni se si considera la  potenziale  pericolosita'
 di taluni stabilimenti industriali.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per la Regione
 Siciliana  dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
 lettera  c)  della  legge  13  maggio  1961,  n. 469 (Ordinamento dei
 servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato
 giuridico e trattamento economico del  personale  dei  sottufficiali,
 vigili  scelti  e  vigili  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),
 nella parte in cui non prevede che anche  i  titolari  di  locali  di
 pubblico  spettacolo siano ammessi a istituire un proprio servizio di
 prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di  squadre  antincendio
 private, sia pure con le limitazioni e sulla base dei criteri dettati
 dal competente Ministero dell'interno.
   Ritiene  il  rimettente  che la denunciata disposizione si ponga in
 contrasto con gli artt. 3 e 41  della  Costituzione,  per  l'illogica
 discriminazione  operata  a carico dei predetti imprenditori rispetto
 ai titolari di stabilimenti  industriali,  depositi  e  simili  (solo
 relativamente   ai  quali  e'  prevista  l'istituzione  del  servizio
 privato),  nonche'  per  la  conseguente  compressione  del   diritto
 all'iniziativa  economica privata dei titolari dei locali di pubblico
 spettacolo.
   2. - La questione non e' fondata.
   2.1.  - Come lo stesso giudice rimettente riconosce, l'attivita' di
 prevenzione e di estinzione  degli  incendi  costituisce  compito  di
 pubblico  interesse,  poiche'  e' volta prevalentemente ad assicurare
 l'incolumita'  delle  persone  e  la  tutela  dei  beni  materiali  e
 dell'ambiente.
   Cio'  giustifica  che  la  stessa venga istituzionalmente riservata
 alla sfera pubblica. E questa Corte, nella sentenza n. 90  del  1994,
 ha   gia'  avuto  occasione  di  affermare  che,  proprio  in  quanto
 qualificabile come servizio  pubblico  essenziale  con  carattere  di
 preminente  interesse  generale, tale attivita' rientra senza residui
 nell'a'mbito della previsione dell'art. 43 della Costituzione, con la
 conseguenza che ogni questione ad essa relativa esorbita dalla  sfera
 di applicabilita' del precedente art. 41.
   Del   resto,   quest'ultimo   articolo   sembra   venir  richiamato
 nell'ordinanza di rimessione, non tanto al  fine  di  prospettare  un
 distinto  profilo  di illegittimita' costituzionale, quanto piuttosto
 per offrire sostegno all'assunto circa l'asserita  omogeneita'  delle
 posizioni  soggettive  poste  a  confronto,  in ragione del fatto che
 entrambe - come afferma il giudice a quo - hanno titolo nel  medesimo
 referente   costituzionale,   vale   a   dire   nell'art.   41  della
 Costituzione, che disciplina l'iniziativa economica privata. Sicche',
 a ben vedere, l'unica norma violata verrebbe ad essere - nella stessa
 prospettiva del rimettente  -  l'art.  3  della  Costituzione,  sulla
 considerazione  che,  a fronte della deroga prevista dalla denunciata
 disposizione in favore dei soli "stabilimenti industriali, depositi e
 simili", si rende impossibile ai  titolari  dei  locali  di  pubblico
 spettacolo  "istituire  un  proprio  servizio  di  prevenzione  e  di
 estinzione degli incendi".
   2.2. - Ma ad eliminare ogni dubbio di illegittimita' costituzionale
 in ordine alla lamentata disparita' di  trattamento,  e'  sufficiente
 rilevare   che   la   diversita'  delle  discipline  riguardanti  gli
 stabilimenti industriali e i locali di pubblico spettacolo, circa  la
 facolta'  di  avvalersi  d'un  servizio  privato  in  luogo di quello
 pubblico,  si  giustifica  perche'  riguarda  specifiche  e  distinte
 realta',   tra   le   quali  non  v'e'  coincidenza  con  riferimento
 all'oggetto della  tutela  apprestata  dalla  normativa  in  materia.
 Oggetto  che  in  via primaria va individuato, rispettivamente, nella
 sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro e  nell'incolumita'  del
 pubblico durante lo spettacolo o l'intrattenimento.
   2.3. - L'evidente disomogeneita' delle situazioni messe a confronto
 (su  cui  non  incide  certo  la comune natura di impresa privata dei
 soggetti esponenziali) esclude dunque in radice che si possa ritenere
 irrazionale   la   prospettata   disparita'   di   trattamento,   pur
 prescindendo  da  ogni rilievo circa la possibilita' che nella specie
 venga evocato utilmente il principio di eguaglianza, considerato  che
 la  disposizione  assunta  quale  tertium  comparationis ha natura di
 norma  eccezionale,  derogatoria  rispetto   alla   regola   generale
 desumibile  dal complessivo sistema normativo (v. sentenze n. 295 del
 1995, e nn. 298 e 272 del 1994).
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.   2,  lettera  c)  della  legge  13  maggio  1961,  n.  469
 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei  vigili
 del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei
 sottufficiali,  vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili
 del  fuoco),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 41 della
 Costituzione,  dal  Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la
 Regione  Siciliana, in sede giurisdizionale, con l'ordinanza indicata
 in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
                         Il Presidente:  ferri
                         Il redattore:  Ruperto
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996 .
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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