N. 99 ORDINANZA 25 marzo - 3 aprile 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Lettura  dei  verbali  delle  prove  assunte nel
 procedimento  penale  in  fase  dibattimentale  da  diverso   giudice
 successivamente  dichiaratosi  incompatibile  per ritenuta diversita'
 del fatto - Potere-dovere del giudice - Utilizzabilita' dei verbali -
 Surrettizia introduzione all'interno della fase dibattimentale di una
 sorta di istruzione scritta - Riferimento alla  sentenza  n.  17/1994
 della  Corte  -  Ragionevolezza - Insussistenza di una violazione dei
 principi di oralita' e immediatezza del dibattimento - Efficacia  nel
 contraddittorio delle parti e utilizzabilita' ai fini della decisione
 - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 511, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 76 e 97).
 
(GU n.15 del 10-4-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente: avv. Mauro FERRI;
   Giudici:   prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 511, primo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il  29  marzo  1995  dal  Pretore  di  Bassano  del  Grappa,  sezione
 distaccata di Asiago,  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Bau'
 Alessandro ed altri, iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1995 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 25, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 24 gennaio 1996 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
   Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa,  sezione  distaccata
 di  Asiago, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in
 riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dell'art.  511,
 primo comma, del codice di procedura  penale,  "nella  parte  in  cui
 prevede  il  potere-dovere  del  giudice  di dare lettura dei verbali
 delle  prove  assunte  nello  stesso  procedimento  penale  in   fase
 dibattimentale   da   diverso  giudice  successivamente  dichiaratosi
 incompatibile per ritenuta diversita' del fatto";
     che il giudice a  quo  premette  che  gli  imputati  erano  stati
 inizialmente  citati  a giudizio dinanzi a diverso pretore, il quale,
 all'esito del dibattimento, aveva disposto la trasmissione degli atti
 al  pubblico   ministero   per   ritenuta   diversita'   del   fatto;
 successivamente,  gli  imputati venivano nuovamente citati a giudizio
 dinanzi allo stesso pretore che, in applicazione  della  sentenza  di
 questa  Corte  n.  455 del 1994, si asteneva per incompatibilita'; il
 procedimento  perveniva  alfine  all'attuale  remittente,  il  quale,
 effettuata  l'istruzione  dibattimentale  (consistita, in pratica, in
 una rinnovazione del precedente dibattimento), sollevava la questione
 nei termini sopra indicati;
     che, ad avviso  del  giudice  a  quo  il  denunciato  obbligo  di
 lettura,  con conseguente utilizzabilita' dei verbali della pregressa
 fase dibattimentale  svoltasi  dinanzi  al  primo  giudice,  comporta
 "gravi  incongruenze e distonie rispetto ai principi generali posti a
 fondamento del codice di rito";
     che,  in  particolare,  sarebbe  irragionevole  (art.   3   della
 Costituzione)  considerare  rispettosa del principio di immutabilita'
 del giudice la semplice operazione formale della lettura degli  atti,
 con  conseguente introduzione, all'interno della fase dibattimentale,
 di una sorta di istruzione scritta; inoltre,  risulterebbero  lesi  i
 principi  dell'oralita' e dell'immediatezza del dibattimento, sanciti
 nelle direttive numeri 2 e 66 della legge di delega, con  violazione,
 quindi, dell'art. 76 della Costituzione;
     che   il   remittente   osserva  ulteriormente  che,  qualora  la
 disciplina censurata  dovesse  ritenersi  legittima,  sarebbe  allora
 irragionevole,  lesivo  della direttiva della massima semplificazione
 del rito pretorile (art. 2,  numero  103,  della  legge  di  delega),
 nonche'    del   principio   di   buon   andamento   della   pubblica
 amministrazione (con violazione, pertanto, degli artt.  3,  76  e  97
 Cost.), l'aver previsto la possibilita' di assumere una seconda volta
 i  testimoni  gia'  esaminati in precedenza sui medesimi fatti; e che
 sarebbe altresi' irragionevole la permanenza dei verbali delle  prove
 assunte  nella  prima fase di istruzione dibattimentale nel fascicolo
 per il dibattimento, "posto che  tale  istruzione  non  potrebbe  non
 essere ritenuta strettamente collegata al primo decreto di citazione,
 poi  superato  dal  secondo emesso a seguito della trasmissione degli
 atti stessi";
     che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, il quale ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata
 inammissibile  o,  comunque, non fondata, in quanto, a suo avviso, la
 norma  impugnata,  contrariamente  alla  tesi  del  remittente,   non
 andrebbe  interpretata  nel  senso  di  imporre  - almeno nel caso di
 specie - la lettura degli atti del primo dibattimento.
   Considerato   che   l'eccezione   di   inammissibilita'   sollevata
 dall'Avvocatura  dello  Stato,  consistendo  nel rilevare un presunto
 errore interpretativo sulla norma impugnata commesso  dal  giudice  a
 quo attiene, in realta', al merito della questione;
     che   occorre,   innanzitutto,   rilevare   che  dal  dispositivo
 dell'ordinanza di rimessione (sopra testualmente  riportato)  risulta
 che il petitum e' inequivocabilmente circoscritto alla sola questione
 relativa  all'obbligo  di  lettura  dei  verbali della pregressa fase
 dibattimentale; deve, di conseguenza, ritenersi che le considerazioni
 svolte  dal  remittente  in  ordine  alla  necessita'   di   assumere
 nuovamente  i  testimoni  gia' esaminati nel precedente dibattimento,
 nonche' alla permanenza nel fascicolo per il dibattimento dei verbali
 della prima fase dibattimentale, non costituiscono autonome  censure,
 bensi'   esclusivamente   argomenti  addotti  a  sostegno  dell'unica
 questione sollevata;
     che questa Corte, con la sentenza n. 17 del 1994 -  premesso  che
 il  rispetto  del  principio  di  immutabilita'  del  giudice  di cui
 all'art.  525, secondo comma, del codice di procedura  penale  impone
 che,  in  caso  di  mutamento  del  giudice  stesso,  si proceda alla
 integrale rinnovazione del dibattimento  -  ha  gia'  avuto  modo  di
 affermare che la disciplina relativa alla utilizzabilita' dei verbali
 dei  mezzi  di prova assunti in una precedente fase dibattimentale da
 un diverso giudice va rinvenuta nell'impugnato art. 511  del  codice,
 dato che detti verbali fanno parte del contenuto del fascicolo per il
 dibattimento a disposizione del nuovo giudice;
     che  cio'  vale  indubbiamente  anche per il caso, come quello di
 specie,  in  cui  il  mutamento  del  giudice  e'   conseguito   alla
 trasmissione  degli  atti  al  pubblico  ministero da parte del primo
 giudice, all'esito del dibattimento, ai sensi dell'art. 521,  secondo
 comma,  del  codice di procedura penale, e alla successiva astensione
 per incompatibilita'  del  giudice  medesimo  in  applicazione  della
 sentenza  di questa Corte n. 455 del 1994 (restando ovviamente salva,
 in quest'ultima ipotesi, la  distinta  regola  di  cui  all'art.  42,
 secondo   comma,   cod.   proc.      pen.,   circa  la  delimitazione
 dell'efficacia di singoli atti precedentemente compiuti  dal  giudice
 astenutosi);
     che, cio' posto, deve escludersi che la disciplina impugnata - la
 quale,  come  chiaramente  risulta  dal tenore letterale della norma,
 impone al giudice la lettura (ovvero, a  certe  condizioni,  la  sola
 indicazione)  dei  verbali  di dichiarazioni, di regola dopo il nuovo
 esame della persona che le ha rese, con  conseguente  utilizzabilita'
 degli  atti  stessi  ai  fini  della  decisione  -  violi  alcuno dei
 parametri costituzionali invocati;
     che, invero, come si e' detto nella citata  sentenza  n.  17  del
 1994,  la  pregressa  fase  dibattimentale  conserva indubbiamente il
 carattere di attivita' legittimamente compiuta,  per  cui  certamente
 non   e'  irragionevole,  ne'  lesivo  dei  principi  di  oralita'  e
 immediatezza   del  dibattimento,  che  la  medesima,  attraverso  lo
 strumento   della   lettura   (successivamente   alla    rinnovazione
 dell'istruzione  dibattimentale),  entri  nel  contraddittorio  delle
 parti e venga recuperata ai fini della decisione;
     che, infine, in ordine all'invocato art. 97  della  Costituzione,
 va  ribadita l'assoluta estraneita' del principio di buon andamento e
 di imparzialita' dell'amministrazione al  tema  dell'esercizio  della
 funzione giurisdizionale (da ultimo, sentenza n. 84 del 1996);
     che,  in  conclusione,  la questione va dichiarata manifestamente
 infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 511, primo comma, del  codice  di  procedura
 penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  76  e 97 della
 Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa,  sezione  distaccata
 di Asiago, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
                   Il Presidente: Ferri
                   Il redattore:  Ferri
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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