N. 103 ORDINANZA 25 marzo - 3 aprile 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Usi  civici  - Procedimento di accertamento della natura giuridica di
 terreni - Commissario per la  liquidazione  degli  usi  civici  della
 Toscana,  Lazio  e  Umbria  -  Regioni  Toscana,  Lazio  e  Umbria  -
 Contemporanea pendenza di  due  procedimenti  paralleli  in  sede  di
 giurisdizione  commissariale e in sede di amministrazioni regionali -
 Insussistenza  di  una  pregiudizialita'   in   senso   tecnico   tra
 l'accertamento giudiziale e l'esercizio delle funzioni amministrative
 spettanti  alle  regioni  in  ordine  ai  diritti  civici gravanti su
 terreni   -   Autonomia   dei   rispettivi   procedimenti    -    Non
 prospettabilita'    di    giudicati    contraddittori   -   Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29; d.P.R. 24  luglio  1977,  n.
 616, art. 66).
 
 (Cost.,  artt.  3,  9,  24,  primo comma, 97, primo comma, 104, primo
 comma, e 108, secondo comma).
 
(GU n.15 del 10-4-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente: avv. Mauro FERRI;
   Giudici:   prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  29  della
 legge  16  giugno  1927,  n.  1766  (Conversione in legge del r.d. 22
 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento  degli  usi  civici
 nel  Regno,  del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26
 del r.d.  22 maggio 1924, n. 751, e del r.d 16 maggio 1926,  n.  895,
 che  proroga  i  termini  assegnati  dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio
 1924, n. 751), e 66 del d.P.R. 24 luglio  1977,  n.  616  (Attuazione
 della  delega  di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382),
 promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1995 dal  Commissario  per
 la   liquidazione  degli  usi  civici  della  Toscana,  del  Lazio  e
 dell'Umbria, nel  procedimento  civile  vertente  tra  il  comune  di
 Barbarano  Romano  e  Cocchi  Filippo ed altro iscritta al n. 433 del
 registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  20  marzo  1996  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  promosso dal comune di
 Barbarano Romano contro i signori Filippo e Giuseppe Cocchi per  fare
 accertare  la natura giuridica di alcuni terreni, siti nel territorio
 comunale, attualmente posseduti dai convenuti, il Commissario per  la
 liquidazione degli usi civici della Toscana, del Lazio e dell'Umbria,
 con  ordinanza  in data 22 maggio 1995, ha sollevato - in riferimento
 agli artt.  3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma,
 e 108, secondo comma, della Costituzione - questione di  legittimita'
 costituzionale  del  combinato disposto degli artt. 29 della legge 16
 giugno 1927, n. 1766, e 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.  616,  nella
 parte  in cui rendono possibile la contemporanea pendenza, in sede di
 giurisdizione commissariale e in sede di  amministrazione  regionale,
 di  due  procedimenti  paralleli  entrambi  tendenti  ad accertare la
 qualitas soli dei medesimi  terreni,  creando  le  premesse  per:  a)
 l'insorgenza  di  un  eventuale  conflitto  tra  le  attribuzioni del
 Commissario e quelle della Regione; b) l'eventuale  mancato  rispetto
 sostanziale,  da parte della Regione stessa, del giudicato formale in
 ipotesi formatosi in sede di giurisdizione commissariale;
     che, ad avviso del rimettente, i citati parametri  costituzionali
 sarebbero   violati   in  quanto  la  normativa  impugnata,  a  causa
 dell'irrazionale mancanza di coordinamento dell'art. 66 del d.P.R. n.
 616 con l'organico sistema normativo preesistente nella materia,  non
 assicura  "un'efficace  tutela  giudiziaria  ai  diritti di carattere
 immobiliare, privati e collettivi, a  rilievo  anche  paesaggistico",
 coinvolti  nelle  procedure  in  questione,  e  neppure garantisce la
 necessaria indipendenza dell'attivita' giudiziaria e  l'imparzialita'
 e  la  correttezza  dell'attivita'  amministrativa,  dando luogo alla
 possibilita' di accertamenti contraddittori;
     che, per rimuovere tale stato di diritto, ritenuto  non  conforme
 alla  Costituzione,  si  propone  a  questa  Corte una sentenza che o
 riconosca al giudicato commissariale in  tema  di  demani  collettivi
 efficacia   preclusiva  dell'esercizio  dei  poteri  di  accertamento
 dell'autorita'  amministrativa  regionale  oppure  attribuisca   alla
 pendenza  di  un giudizio di accertamento della qualitas soli davanti
 al Commissario efficacia sospensiva del  procedimento  amministrativo
 in corso;
     che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
 il    Presidente    del   Consiglio   dei   ministri,   rappresentato
 dall'Avvocatura  dello  Stato,  chiedendo  che   la   questione   dia
 dichiarata inammissibile o infondata;
   Considerato  che non sussiste pregiudizialita' in senso tecnico tra
 l'accertamento giudiziale della qualitas  soli  e  l'esercizio  delle
 funzioni  amministrative  spettanti alla Regione in ordine ai diritti
 civici gravanti sui terreni di cui  si  controverte,  essendo  sempre
 possibile  promuovere  davanti  al  Commissario l'accertamento di una
 situazione giuridica  diversa  da  quella  asseverata  dalla  perizia
 regionale e posta a base del relativo provvedimento;
     che  pertanto il mancato coordinamento dei due procedimenti nella
 forma  della  sospensione  obbligatoria  di  quello   amministrativo,
 essendo  il  riflesso della loro autonomia, non contrasta con nessuno
 dei principi costituzionali richiamati, tanto piu' che  nel  caso  in
 esame  non  si  prospetta  nemmeno la possibilita', presente in altri
 casi, di  giudicati  contraddittori  (si  pensi,  per  esempio,  alla
 possibilita'  di  proposizione contestuale dell'azione individuale di
 impugnativa del licenziamento ex art. 18, ultimo comma,  della  legge
 20  maggio  1970, n. 300, e dell'azione collettiva inibitoria ex art.
 28 della medesima legge);
     che la soluzione  -  proposta  in  alternativa  alla  sospensione
 obbligatoria del procedimento amministra-tivo - di rendere opponibile
 il  giudicato  commissariale  alla  Regione  pur quando non sia stata
 parte del processo, in deroga al principio dell'art.  2909  cod.civ.,
 e' chiaramente osteggiata dall'art. 24 della Costituzione;
     che nei casi, come quello di specie, in cui la controversia sulla
 demanialita' civica di un terreno insorga tra il comune e un privato,
 il  Commissario  ha  il  mezzo per ovviare ai paventati inconvenienti
 ordinando l'intervento della Regione nel processo ai sensi  dell'art.
 107 cod. proc. civ.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 57, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  29  della  legge  16  giugno 1927, n. 1766
 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il
 riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n.
 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n.  751  e  del
 r.d.  16  maggio  1926,  n.  895,  che  proroga  i  termini assegnati
 dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), e  dell'art.  66  del
 d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616  (Attuazione  della  delega di cui
 all'art. 1 della  legge  22  luglio  1975,  n.  382),  sollevata,  in
 riferimento  agli artt.  3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104,
 primo  comma,  e  108,  secondo  comma,   della   Costituzione,   dal
 Commissario  per  la liquidazione degli usi civici della Toscana, del
 Lazio e dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
                         Il Presidente:  Ferri
                        Il redattore:  Mengoni
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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