N. 104 SENTENZA 26 marzo - 4 aprile 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Coltivatori diretti, coloni  e  mezzadri  -
 Trattamenti  minimi  di  pensione  - Pensione di reversibilita' dello
 Stato - Caso di cumulo  con  pensione  diretta  a  carico  del  Fondo
 speciale  addetti  ai  pubblici  servizi  di trasporto e a carico del
 Fondo per  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  -  Preclusione
 dell'integrazione    al    minimo    -    Norma    gia'    dichiarata
 costituzionalmente illegittima (cfr. sentenze nn.  547,  70,  69  del
 1990  e  1144  e  184  del  1988, 102 del 1982, 438 e 165 del 1992) -
 Esigenza di eliminazione delle residue  aree  di  operativita'  della
 norma - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 
(GU n.15 del 10-4-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente: avv. Mauro FERRI;
   Giudici:    prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei   giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
 secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi
 con ordinanze emesse:
     1)  il  21  febbraio  1995  dal pretore di Udine nel procedimento
 civile vertente tra Anna Maria Petrucci e I.N.P.S.,  iscritta  al  n.
 220 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995;
     2)  il  5  maggio  1995 dal pretore di La Spezia nei procedimenti
 civili riuniti vertenti tra Principe Ravecca e I.N.P.S., iscritta  al
 n.  403  del  registro  ordinanze  1995  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 27,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1995;
   Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;
   Udito  nella  udienza  pubblica  del  20  febbraio  1996 il Giudice
 relatore Massimo Vari.
                            Ritenuto in fatto
   1. - Con ordinanza emessa il 21 febbraio  1995  (r.o.  n.  220  del
 1995)  il  pretore  di  Udine,  in funzione di giudice del lavoro, ha
 sollevato  questione  incidentale  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    1,  secondo  comma,  della  legge  9  gennaio 1963, n. 9
 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento  delle
 norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e
 mezzadri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
   Premesso  che il giudizio a quo si e' instaurato con ricorso contro
 l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  di  Anna
 Maria   Petrucci,   titolare  dal  1  gennaio  1983  di  pensione  di
 riversibilita' dello Stato, nonche', dalla stessa data,  di  pensione
 di   riversibilita'   I.N.P.S.  (SR)  non  integrata  al  minimo,  il
 rimettente osserva che la fattispecie in esame  "non  risulta  essere
 stata  esaminata dalla Corte costituzionale in altre sentenze su casi
 analoghi e neppure nella sentenza n. 69 del 22 febbraio 1990", che ha
 dichiarato l'illegittimita'  della  stessa  norma  denunciata  "nella
 parte  in cui escludeva il diritto all'integrazione della pensione SR
 a carico dell'I.N.P.S. per chi era gia' titolare di pensione  diretta
 dello Stato".
   Sussistendo,  nella  specie, a giudizio del rimettente, le medesime
 ragioni di contrasto con l'art.  3  della  Costituzione  poste  dalla
 Corte  costituzionale  a fondamento di precedenti pronunce, si reputa
 rilevante e non manifestamente infondata la questione proposta.
   2.   -   Costituendosi  in  giudizio,  l'Istituto  nazionale  della
 previdenza sociale si e' rimesso alla decisione della  Corte,  attesa
 la declaratoria di illegittimita' della norma denunciata, di cui alla
 sentenza  n.    69  del 1990, nonche' la copiosa giurisprudenza della
 stessa  Corte  che  "ha  perseguito  l'intento  di   eliminare   ogni
 preclusione  all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di
 piu' pensioni", rendendo cosi'  possibile  "la  titolarita'  di  piu'
 integrazioni" fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 463 del
 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983.
   3.  -  Con ordinanza emessa il 5 maggio 1995 (r.o. n. 403 del 1995)
 il pretore di La Spezia,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 38 della Costituzione,
 questione incidentale di  legittimita'  costituzionale  del  medesimo
 art.  1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 "nella parte
 in cui non consente l'integrazione al minimo legale della pensione di
 riversibilita' erogata dall'I.N.P.S.  -  Fondo  speciale  coltivatori
 diretti, coloni e mezzadri - in caso di cumulo con pensione diretta a
 carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto".
   Rilevato  che  la  fattispecie di causa presenta caratteri omogenei
 con  quelli  esaminati  in  precedenti  decisioni  della  Corte,   il
 rimettente  reputa la questione non manifestamente infondata, nonche'
 rilevante, atteso  che  la  rimozione  del  divieto  di  integrazione
 determinerebbe   l'accoglibilita'  della  domanda,  "quanto  meno  in
 relazione alle differenze sui  ratei  maturate  sino  all'entrata  in
 vigore"  del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n.
 638 del 1983.
   4.  -  Costituendosi  in  giudizio,  l'Istituto   nazionale   della
 previdenza sociale si e' rimesso alla decisione della Corte.
                         Considerato in diritto
   1.  -  I  giudici rimettenti prospettano l'illegittimita' dell'art.
 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n.  9  (Elevazione  dei
 trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia
 di  previdenza  dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con
 riguardo a due distinte ipotesi di preclusione  dell'integrazione  al
 minimo  della  pensione  di  riversibilita'  a  carico  del Fondo per
 coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni   in   caso   di   cumulo,
 rispettivamente,  con  pensione  di  riversibilita' dello Stato e con
 pensione diretta a carico del  Fondo  speciale  addetti  ai  pubblici
 servizi di trasporto.
   2. - Le questioni, che possono essere trattate congiuntamente, sono
 entrambe fondate.
   La  norma  denunciata  e'  stata  gia' piu' volte dichiarata, sotto
 altri profili, illegittima in applicazione del principio che  esclude
 -   sino   alla   data   del   1  ottobre  1983  -  ogni  preclusione
 dell'integrazione  al  minimo  in  caso  di   titolarita'   di   piu'
 trattamenti  (cfr.  sentenze nn. 547, 70, 69 del 1990, 1144 e 184 del
 1988 e 102 del 1982), anche con riguardo alla  medesima  pensione  di
 riversibilita' a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e
 coloni (da ultimo con le sentenze nn. 438 e 165 del 1992).
   Sussistendo identiche ragioni, anche nei casi in esame va eliminata
 la residua area di operativita' della norma.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     a)  dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni  e  mezzadri),  nella
 parte  in  cui  preclude  l'integrazione  al minimo della pensione di
 riversibilita' a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e
 coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilita' dello Stato;
     b) dichiara l'illegittimita' costituzionale della norma  suddetta
 nella  parte  in  cui  preclude l'integrazione al minimo del medesimo
 trattamento di riversibilita' in caso di cumulo con pensione  diretta
 erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.
                         Il Presidente:  Ferri
                          Il redattore:  Vari
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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