N. 104 SENTENZA 26 marzo - 4 aprile 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Trattamenti minimi di pensione - Pensione di reversibilita' dello Stato - Caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto e a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Preclusione dell'integrazione al minimo - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (cfr. sentenze nn. 547, 70, 69 del 1990 e 1144 e 184 del 1988, 102 del 1982, 438 e 165 del 1992) - Esigenza di eliminazione delle residue aree di operativita' della norma - Illegittimita' costituzionale. (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).(GU n.15 del 10-4-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con ordinanze emesse: 1) il 21 febbraio 1995 dal pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Anna Maria Petrucci e I.N.P.S., iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 5 maggio 1995 dal pretore di La Spezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Principe Ravecca e I.N.P.S., iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.; Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il Giudice relatore Massimo Vari. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 21 febbraio 1995 (r.o. n. 220 del 1995) il pretore di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Premesso che il giudizio a quo si e' instaurato con ricorso contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) di Anna Maria Petrucci, titolare dal 1 gennaio 1983 di pensione di riversibilita' dello Stato, nonche', dalla stessa data, di pensione di riversibilita' I.N.P.S. (SR) non integrata al minimo, il rimettente osserva che la fattispecie in esame "non risulta essere stata esaminata dalla Corte costituzionale in altre sentenze su casi analoghi e neppure nella sentenza n. 69 del 22 febbraio 1990", che ha dichiarato l'illegittimita' della stessa norma denunciata "nella parte in cui escludeva il diritto all'integrazione della pensione SR a carico dell'I.N.P.S. per chi era gia' titolare di pensione diretta dello Stato". Sussistendo, nella specie, a giudizio del rimettente, le medesime ragioni di contrasto con l'art. 3 della Costituzione poste dalla Corte costituzionale a fondamento di precedenti pronunce, si reputa rilevante e non manifestamente infondata la questione proposta. 2. - Costituendosi in giudizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si e' rimesso alla decisione della Corte, attesa la declaratoria di illegittimita' della norma denunciata, di cui alla sentenza n. 69 del 1990, nonche' la copiosa giurisprudenza della stessa Corte che "ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di piu' pensioni", rendendo cosi' possibile "la titolarita' di piu' integrazioni" fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983. 3. - Con ordinanza emessa il 5 maggio 1995 (r.o. n. 403 del 1995) il pretore di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione incidentale di legittimita' costituzionale del medesimo art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 "nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo legale della pensione di riversibilita' erogata dall'I.N.P.S. - Fondo speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri - in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto". Rilevato che la fattispecie di causa presenta caratteri omogenei con quelli esaminati in precedenti decisioni della Corte, il rimettente reputa la questione non manifestamente infondata, nonche' rilevante, atteso che la rimozione del divieto di integrazione determinerebbe l'accoglibilita' della domanda, "quanto meno in relazione alle differenze sui ratei maturate sino all'entrata in vigore" del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983. 4. - Costituendosi in giudizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si e' rimesso alla decisione della Corte. Considerato in diritto 1. - I giudici rimettenti prospettano l'illegittimita' dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con riguardo a due distinte ipotesi di preclusione dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo, rispettivamente, con pensione di riversibilita' dello Stato e con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto. 2. - Le questioni, che possono essere trattate congiuntamente, sono entrambe fondate. La norma denunciata e' stata gia' piu' volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima in applicazione del principio che esclude - sino alla data del 1 ottobre 1983 - ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarita' di piu' trattamenti (cfr. sentenze nn. 547, 70, 69 del 1990, 1144 e 184 del 1988 e 102 del 1982), anche con riguardo alla medesima pensione di riversibilita' a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni (da ultimo con le sentenze nn. 438 e 165 del 1992). Sussistendo identiche ragioni, anche nei casi in esame va eliminata la residua area di operativita' della norma.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: a) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilita' dello Stato; b) dichiara l'illegittimita' costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilita' in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C0512