N. 364 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 1996

                                N. 364
 Ordinanza  emessa  il  17  gennaio  1996  dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Firenze nel procedimento penale  a
 carico di Lofti Salah ed altro
 Processo  penale  -  Giudizio  abbreviato  -  Giudice per le indagini
 preliminari che abbia applicato una misura  cautelare  personale  nei
 confronti  dello  stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le
 funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione  -
 Lesione  del  principio  di eguaglianza - Compressione del diritto di
 difesa  -  Violazione  del  principio  della   presunzione   di   non
 colpevolezza   -   Richiamo   ai   principi   espressi   dalla  Corte
 costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 439/1993 e 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 27).
(GU n.17 del 24-4-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'eccezione    di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui
 non   prevede   l'incompatibilita'  per  il  giudice  delle  indagini
 preliminari, che abbia emesso misure cautelari, a giudicare con  rito
 abbreviato;
                                OSSERVA
   Gli  imputati  Lofti  Salah  e  Raies  Adballah  Ben  Mohamed  sono
 sottoposti alla misura della custodia cautelare  in  carcere  per  il
 reato  di  cui all'art. 73 d.P.R., misura applicata da questo giudice
 in data 11 novembre 1995 in sede di udienza di convalida.
   La Corte costituzionale, con sentenza n.  432/1995,  ha  dichiarato
 illegittimo  l'art.  34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non
 prevede che non  possa  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il
 giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia emesso una misura
 cautelare personale a carico dell'imputato, sul  presupposto  che  il
 g.i.p.,   allorche'   applica   una   misura  cautelare,  compie  una
 valutazione,  non  solo  di  legittimita',   ma   di   merito   sulla
 colpevolezza dell'imputato.
   La  Corte  inoltre mette in evidenza la sostanziale analogia con le
 valutazioni compiute dal g.i.p. quando, decidendo sulla richiesta  di
 archiviazione,  ordina  di formulare l'imputazione o quando, a fronte
 di una richiesta di applicazione pena concordata,  l'abbia  respinta,
 riconoscendo   l'incompatibilita'   del   g.i.p.   a  partecipare  al
 successivo giudizio abbreviato (sentenze n. 401 del 12 novembre  1991
 e  n.  439  del 16 dicembre 1993) sul rilievo che "non puo' essere lo
 stesso giudice che ha compiuto  una  cosi'  incisiva  valutazione  di
 merito   ad   adottare   la   decisione  conclusiva  in  ordine  alla
 responsabilita' dell'imputato".
   Ma v'e'  di  piu'  nel  contesto  della  motivazione  della  citata
 sentenza  n.  432/95,  si  rileva  come,  nel  caso  di  richiesta di
 "patteggiamento" o giudizio  abbreviato,  i  medesimi  elementi  che,
 nella  fase  delle indagini preliminari, erano semplici indizi e che,
 sovente, sono gli stessi messi a fondamento  della  misura  personale
 cautelare,  vengono  sostanzialmente  apprezzati come prove; a questo
 potendosi aggiungere che, nell'ipotesi  di  giudizio  abbreviato,  il
 giudicante  e' un organo monocratico, per cui viene meno anche quello
 scambio di opinioni e di giudizi attraverso i quali  si  articola  la
 decisione nel collegio dibattimentale.
   Di conseguenza, gli stessi profili di incostituzionalita' dell'art.
 34,  comma  secondo,  c.p.p.,  che  hanno  portato all'adozione delle
 predette decisioni possono valere con riferimento alla situazione  in
 esame.
   Infatti  la  mancata previsione dell'incompatibilita' a partecipare
 al giudizio abbreviato del g.i.p. che abbia disposto, nel corso delle
 indagini preliminari, una misura cautelare si pone in contrasto con i
 principi costituzionali di eguaglianza (art. 3) nel  senso  che,  nel
 caso  di  piu' imputati, l'imputato assoggettato a misura cautelare o
 comunque oggetto di una pronuncia concernente,  sempre  con  riguardo
 all'applicazione  di  misura  cautelare,  il  presupposto  dei  gravi
 indizi, non godrebbe nel giudizio abbreviato delle medesime  garanzie
 degli  altri  non  soggetti  agli  stessi provvedimenti o alla stessa
 pronuncia; con il principio della  presunzione  di  non  colpevolezza
 (art.  27)  e  con  il  diritto detta presunzione possa soccombere di
 fronte alla prognosi di colpevolezza compiuta in sede cautelare e che
 la valutazione conclusiva della responsabilita' penale sia,  o  possa
 apparire,  condizionata dalla propensione del giudice a confermare la
 propria precedente decisione.
                               P. Q. M.
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.   34,   secondo   comma,  del  c.p.p.,  in
 riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, nella parte  in
 cui   non   prevede  l'incompatibilita'  a  partecipare  al  giudizio
 abbreviato da parte del giudice per le indagini preliminari che abbia
 adottato una misura cautelare personale;
   Dispone la sospensione del processo e ordina di trasmissione  degli
 atti  alla  Corte  costituzionale, nonche' al Presidente dei due rami
 del Parlamento e del Consiglio dei Ministri.
     Firenze, addi' 17 gennaio 1996
           Il giudice per le indagini preliminari: Di Grazia
 96C0520