N. 365 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1996

                                N. 365
  Ordinanza emessa il 19 febbraio  1996  dal  pretore  di  Genova  nel
 procedimento penale a carico di Pena Forlivesi Pablo Antonio
 Immigrazione  - Stranieri extracomunitari - Espulsione a richiesta di
    parte -  Possibilita'  di  non  essere  sottoposti  alla  custodia
    cautelare   in  carcere,  ne'  di  scontare  la  pena  inflitta  -
    Ingiustificata disparita' di  trattamento  rispetto  al  cittadino
    italiano.
 (Legge  28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-ter, modificato dal d.-l.  18
    gennaio 1996, n. 22).
 (Cost., art. 3).
(GU n.19 del 8-5-1996 )
                              IL PRETORE
   Rilevato  che  la  difesa  di  Pena  Forlivesi  Pablo  Antonio   ha
 presentato  istanza  di espulsione ex art. 7-ter legge n. 39/90, come
 modificato dal d.-l. n. 22/96;
   Rilevato che il predetto e'  stato  condannato  con  sentenza,  non
 passata in giudicato, del pretore di Genova in data 30 gennaio 1996 e
 sottoposto  con  ordinanza  emessa  nella  stessa  data  alla  misura
 cautelare della custodia in carcere;
   Ritenuto  che,  all'odierna  udienza,  il  pubblico  ministero   ha
 sollevato  eccezione  di  illegittimita' costituzione dell'art. 7-ter
 suddetto in  relazione  all'art.  3  Cost.  sotto  il  profilo  della
 ingiustificata  discriminazione  che  la norma predetta introdurrebbe
 tra stranieri ed italiani, in ragione della  cittadinanza  straniera,
 accordando  soltanto  ai  primi  il  privilegio  di poter chiedere ed
 ottenere l'espulsione dallo Stato Italiano anziche' essere sottoposti
 alla misura cautelare della  custodia  in  carcere  nonche'  scontare
 regolarmente la pena inflitta;
   Ritenuto   che   la   questione   sollevata   e'  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata:  la   rilevanza   e'   determinata   dalla
 circostanza  che  questo pretore e' chiamato appunto specificamente a
 decidere sull'accoglimento o meno dell'istanza ex art. 7-ter e quindi
 sull'espulsione dello straniero detenuto. L'eccezione  sollevata  dal
 pubblico  ministero  appare  inoltre  non  manifestamente  infondata,
 poiche' in effetti  non  si  ravvisa  alcun  giustificato  motivo  di
 discriminazione  fra  stranieri  ed italiani, ai fini dell'esecuzione
 della misura della custodia cautelare nonche' della pena  definitiva,
 non   apparendo   sufficiente   che  il  legislatore  possa  ritenere
 prevalente, pur con la limitazione del riferimento ai  reati  diversi
 da  quelli  indicati  nel  primo  comma dell'art. 407, comma secondo,
 lett. a), nn. 1 e 6 c.p. comportanti pertanto minor allarme  sociale,
 l'interesse  all'allontanamento  degli stranieri dallo Stato Italiano
 rispetto a quello di esercitare il suo potere punitivo;
                               P. Q. M.
   Dispone  la  sospensione  del  presente procedimento e la immediata
 trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  affinche'  si
 pronunci sulla eccezione sollevata dal pubblico ministero in sede.
   Genova, 19 febbraio 1996.
                       Il pretore: Dello Preite
 96C0521