N. 371 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1996
N. 371 Ordinanza emessa il 2 febbraio 1996 dal tribunale di Palmi nel procedimento civile vertente tra Sofo Domenico e il comune di Oppido Mamertina Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione delle indennita' espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche nella misura dei risarcimenti conseguenti ad illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni sine titulo - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprieta' della difesa in giudizio e del buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 61/1957, 132/1985, 384/1990 e 442/1993. (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma). (Cost., artt. 2, 3, 42 e 97).(GU n.19 del 8-5-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 653/87 r.g.a.c., vertente tra Sofo Domenico, rapp. e dif. dall'avv. R. Licastro; attore e il comune di Oppido Mamertina, in persona del suo sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C. Mazzu'; convenuto, avente ad oggetto: risarcimento danni. 1. - Sofo Domenico conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale il comune di Oppido Mamertina per sentirlo condannare al risarcimento del danno per l'occupazione, disposta con decreto sindacale n. 94 del 30 giugno 1977, di un suolo sul quale era stata realizzata un'opera pubblica (rifacimento di marciapiedi ed allargamento della sede stradale con contestuale abbattimento di parte di un immobile di proprieta' dell'attore situato sul terreno in oggetto), senza che fosse intervenuto regolare provvedimento di espropriazione. La causa e' stata rimessa al collegio per la decisione, ma prima della deliberazione della sentenza e' intervenuta la legge 28 dicembre 1995, n. 549, contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui art. 1, comma 65, testualmente recita: "Il comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' sostituito dal seguente: 6. - Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati determinati in via definitiva il prezzo, l'entita' dell'indennizo e/o il risarcimento de danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 370/1996). 96C0527