N. 371 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1996

                                N. 371
  Ordinanza emessa il 2 febbraio  1996  dal  tribunale  di  Palmi  nel
 procedimento  civile vertente tra Sofo Domenico e il comune di Oppido
 Mamertina
 Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione
    delle  indennita'  espropriative  per la realizzazione di opere da
    parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media  tra
    il  valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la
    riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) -
    Estensione di detto criterio di valutazione anche nella misura dei
    risarcimenti conseguenti ad illegittime occupazioni acquisitive  -
    Ingiustificata  deroga  al  principio  civilistico  dell'integrale
    risarcimento  del  danno  da  parte  dell'autore  dell'illecito  -
    Irrazionale  e  ingiustificata  equiparazione delle espropriazioni
    regolari e delle ablazioni sine titulo - Incidenza  sul  principio
    della  tutela del diritto di proprieta' della difesa in giudizio e
    del buon andamento della p.a. - Riferimento  alle  sentenze  della
    Corte costituzionale nn. 61/1957, 132/1985, 384/1990 e 442/1993.
 (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).
 (Cost., artt. 2, 3, 42 e 97).
(GU n.19 del 8-5-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa civile in primo
 grado, iscritta al n. 653/87 r.g.a.c., vertente  tra  Sofo  Domenico,
 rapp.  e  dif.  dall'avv.  R.  Licastro; attore e il comune di Oppido
 Mamertina, in persona del suo sindaco  pro-tempore,  rappresentato  e
 difeso   dall'avv.   C.   Mazzu';   convenuto,   avente  ad  oggetto:
 risarcimento danni.
   1. - Sofo Domenico conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale
 il comune di Oppido Mamertina per sentirlo condannare al risarcimento
 del danno per l'occupazione, disposta con decreto sindacale n. 94 del
 30 giugno 1977, di un suolo sul quale era stata  realizzata  un'opera
 pubblica  (rifacimento  di  marciapiedi  ed  allargamento  della sede
 stradale con contestuale abbattimento di  parte  di  un  immobile  di
 proprieta'  dell'attore  situato  sul  terreno in oggetto), senza che
 fosse intervenuto regolare provvedimento di espropriazione.
   La causa e' stata rimessa al collegio per la  decisione,  ma  prima
 della  deliberazione  della  sentenza  e'  intervenuta  la  legge  28
 dicembre 1995, n. 549, contenente misure di  razionalizzazione  della
 finanza  pubblica,  il cui art. 1, comma 65, testualmente recita: "Il
 comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333,  convertito
 con  modificazioni  dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359, e' sostituito
 dal seguente: 6. - Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
 applicano  in  tutti  i casi in cui non sono stati determinati in via
 definitiva il prezzo, l'entita' dell'indennizo e/o il risarcimento de
 danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
 presente decreto".
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 370/1996).
 96C0527