N. 373 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 1996
N. 373 Ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal tribunale di Livorno nel procedimento civile vertente tra Autotrasporti F & M. Martelli s.a.s. e Canada Maritime Service Limited Trasporto - Autotrasporto di cose per conto terzi - Divieto, con norma autoqualificata interpretativa, di contratti a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi e a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982 - Applicazione di detto divieto anche ai contratti di appalto, di noleggio o di locazione di veicoli senza conducenti - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni differenziate con incidenza sul principio di liberta' di iniziativa economica e di libera concorrenza in sede comunitaria - Violazione del principio della soggezione dei giudici alla sola legge per il carattere sostanzialmente innovativo della norma "interpretativa" impugnata. (Legge 27 maggio 1993, n. 162, art. 3). (Cost., artt. 3, 41 e 101).(GU n.19 del 8-5-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al numero di ruolo n. 833/1993 tra Autotrasporti F & M Martelli s.a.s. e Canada Maritime Service Limited. Premesso in fatto Con atto di citazione notificato il 3-6 aprile 1993 l'Autotrasporti F & M Martelli di Maurizio Martelli e C. s.a.s. (succeduta alla S.n.c. Martelli & Riciarelli) conveniva in giudizio davanti a questo tribunale la Thos Carr e Son S.p.A, quale agente raccomandataria della predetta societa' Canade Maritime, chiedendo che fosse dichiarato risolto alla data del 17 settembre 1993 il contratto trasporti containers, stipulato con la convenuta compagnia il 16 settembre 1986, rinnovatosi tacitamente di anno in anno, e, assumendo che all'attrice erano state corrisposte somme inferiori a quelle minime stabilite dalla legge n. 298/1974 - d.m. 18 novembre 1982, chiedeva altresi' che la convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di L. 1.485.855.592 a titolo di differenza tra le somme pagate e quelle dovute in base alla tariffa obbligatoria ed inderogabile per contratti A/2 nel periodo 16 settembre 1986-10 marzo 1993, oltre ad interessi e spese del processo. Si costituiva in giudizio la Canada Maritime ed eccepiva il difetto di giurisdizione a favore dell'autorita' giudiziaria inglese sul rilievo che il contratto tra le parti era stato concluso in Gran Bretagna; eccepiva altresi' l'incompetenza del tribunale a favore del Collegio centrale di arbitrato, in ragione dell'esplicita adesione delle parti contrattuali all'Accordo collettivo nazionale per il trasporto di contenitori del 16 maggio 1986, prevedente all'art. 17 il deferimento di tutte le controversie, relative all'interpretazione ed applicazione dell'accordo nazionale, e dei singoli contratti, al predetto collegio arbitrale; eccepiva infine la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, in quanto non iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e a tal fine autorizzati ai sensi dell'art. 4 legge n. 298/1974. La convenuta richiedeva nel prosieguo e conclusivamente la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.-l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito in legge 27 maggio 1993, n. 162, ed inoltre la rimessione degli atti alla Corte di giustizia delle Comunita' europee sulla questione di incompatibilita' della normativa nazionale in tema di autotrasporto di merci su strada per conto di terzi con la normativa comunitaria, ovvero la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. fino alla pronuncia della medesima Corte sulle analoghe questioni poste dal tribunale di Genova con ordinanza 7 marzo 1994. Parte attrice precisava di fondare la propria pretesa sul contratto de quo, qualificato come contratto di appalto, anche ai fini della maturazione del termine prescrizionale. O s s e r v a La controversia all'esame del collegio e' riconducibile nella sfera di applicazione della normativa introdotta con d.-l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni con la legge 27 marzo 1993, n. 162, recante "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi". Si controverte tra le parti se il rapporto tra esse intercorso si configuri come contratto di appalto di servizi, cosi' come sostiene parte attrice, ovvero abbia dato luogo ad una pluralita' di trasporti, come asserito dalla convenuta; entrambe le parti pongono la questione con riferimento al termine prescrizionale applicabile nell'una o nell'altra ipotesi; sennonche' l'applicabilita' della disciplina sulle "tariffe a forcella", nel caso di specie, discenderebbe, ove si qualificasse il contratto 16 gennaio 1986 come appalto di servizi, dall'art. 3 della legge n. 162/1993, che interpreta l'ultimo comma dell'art. 8 delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, nel senso che non e' ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 298/1974 e successivi provvedimenti attuativi, ed a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982. A parere del tribunale va sollevata questione di incostituzionalita' della predetta norma per contrasto con gli artt. 3, 41 e 101 della Costituzione, apparendo la stessa rilevante e non manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza Preliminarmente si osserva che le questioni pregiudiziali sollevate da parte convenuta, da valutarsi necessariamente in via incidentale e cioe' ai soli fini della verifica della rilevanza della questione di incostituzionalita', non sembrano sorrette da argomentazioni autenticamente risolutive nei sensi prospettati dalla medesima proponente. Ed invero, per l'eccepito difetto di giurisdizione, allo stato rileva la considerazione che in giudizio e' stata chiamata non la Canada Maritime, ma il suo rappresentante quale agente raccomandatario, la Thos Carr & Son s.p.a. corrente in Milano, e inoltre che, trattandosi di credito liquido ed esigibile, determinabile attraverso un semplice calcolo aritmetico in applicazione dell'adeguamento tariffario, l'obbligazione appare eseguibile al domicilio del creditore, ex art. 1182, comma terzo, c.c.; per il difetto di competenza, la considerazione che esula dal giudizio qualsiasi questione di interpretazione o di applicazione dell'Accordo nazionale o del contratto de quo, vertendosi invece in tema di applicabilita' o meno delle tariffe obbligatorie previste dalla richiamata normativa; per il difetto di legittimazione attiva, eccezione peraltro non piu' coltivata, la considerazione che essa appare contrastata dalla documentata iscrizione della Impresa Martelli nell'albo nazionale degli autotrasportatori per l'effettuazione dei trasporti in conto terzi per mezzo di veicoli regolarmente autorizzati; per l'eccezione di illegittimita' costituzionale, la considerazione della sua manifesta irrilevanza ai fini del presente giudizio, non avendo questo ad oggetto l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 4 legge n. 162/1993; per la richiesta di rimessione degli atti alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, il fatto che con sentenza del 5 ottobre 1995 della stessa Corte e' stata affermata la compatibilita' del sistema delle tariffe a forcella previste dalla normativa nazionale con le norme del Trattato CEE. Tanto premesso, potendosi affermare che il rapporto dedotto in giudizio ha natura di contratto di appalto, in considerazione della molteplicita', sistematicita', continuita', importanza e durata dei servizi, non limitati al semplice trasferimento di cose da un luogo all'altro, e dell'assunzione del rischio in capo alla societa' di trasporti, non par dubbio che rileva nel caso di specie il fatto che l'art. 3 legge n. 162/1993 ha esteso il sistema di regolamentazione tariffario ad ogni contratto nel quale sia prevista l'effettuazione di prestazioni di autotrasporto di cose per conto di terzi; ne consegue che la tariffa a forcella deve trovare applicazione in tutti quei rapporti contrattuali in precedenza lasciati all'autonomia delle parti per la determinazione dei prezzi. Quanto alla non manifesta infondatezza Violazione dell'art. 101 della Costituzione. L'art. 3 della legge n. 162/1993 espressamente si pone come norma interpretativa e in quanto tale costituisce disposizione applicabile anche ai rapporti pregressi. La Corte costituzionale ha in piu' occasioni, da ultimo con le sentenze n. 205 del 23 aprile 1991 e n. 246 del 3 giugno 1992, individuato le condizioni necessarie per definire la norma di natura interpretativa, in particolare stabilendo che tale carattere ha, quando la disposizione interviene sulla norma interpretata senza in alcun modo modificarne il contenuto e la portata. In altri termini, il testo deve restare inalterato, mentre puo' esserne toccato unicamente il significato attraverso l'esplicitazione o il chiarimento della volonta' del legislatore. Nel caso di specie, invece, la norma in questione sembra incidere profondamente sul dato testuale della norma "interpretata", ampliandone l'ambito e l'operativita'. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 56/1978 richiama espressamente l'art. 52 della legge n. 298/1974 (criteri per la fissazione delle tariffe a forcella), che prevede la possibilita' di differenziare le tariffe esclusivamente secondo le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione; le relazioni di traffico; i termini di resa; le differenti condizioni di tonnellaggio; le categorie di merci; ed inoltre la possibilita' di fissare condizioni e prezzi particolari di esecuzione dei trasporti in funzione del tonnellaggio complessivo di merce trasportato da una stessa impresa per conto di uno stesso mittente in un determinato periodo di tempo. Con decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982 sono state poi approvate le tariffe per i trasporti di merce su strada per conto di terzi e sono stati disciplinati (art. 13 commi 1 e 3) i contratti particolari, senza peraltro stabilire le tariffe differenziate previste dal predetto art. 52, comma 2, richiamato dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 56/1978. Ora, l'ultimo comma di tale articolo vieta la stipulazione di contratti particolari o speciali, sotto qualsiasi forma, i quali prevedano prezzi di trasporto non compresi nella forcella e comunque non rientranti nella disciplina tariffaria prevista dalla legge 6 giugno 1974, n. 298. Il divieto non puo' che riguardare i contratti di trasporto in senso stretto, sia perche' in detto comma si fa riferimento alla disciplina tariffaria dalla legge citata riservata esclusivamente ai contratti tipici di trasporto, sia perche' rivestendo l'intero art. 8 carattere e sostanza di norma di esecuzione al titolo terzo della medesima legge n. 298/1974, che, in coerenza con la stessa intestazione (Istituzione di un sistema di tariffe a forcelle per i trasporti di merci su strada), all'art. 50 precisa e circoscrive l'oggetto della disciplina negli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi, non poteva estendere la portata della norma primaria a categorie di contratti di oggetto diverso e piu' ampio. Conseguentemente, i contratti particolari o speciali considerati nell'ultimo comma dell'art. 8 non possono essere che quelli, nell'ambito dei contratti di trasporto di merci su strada, caratterizzati da particolari condizioni, dall'art. 52 (richiamato espressamente) valutate nel prevedere criteri di differenziazione delle tariffe. Ancor meno della norma subprimaria puo' la disposizione (art. 13) contenuta nel decreto ministeriale 18 novembre 1982 di approvazione delle tariffe avere ampliato la portata delle disposizioni legislative in materia di autotrasporti, estendendole a tipologie contrattuali affatto diverse e non investite da quelle stesse disposizioni. La norma interpretata, dunque, non fa riferimento alcuno, ne' lo fa la norma primaria, ai contratti diversi da quelli di trasporto. E se tanto i contratti a tariffe differenziate, che quelli particolari non possono essere considerati contratti diversi dal contratto di trasporto, anche perche' con questo appaiono sicuramente compatibili, se non addirittura inerenti alla sua natura, le tariffe differenziate ed inoltre perche' i contratti con tariffe differenziate e quelli particolari, come rilevato, sono stati dal legislatore inquadrati nella disciplina che regola i trasporti di merci su strada per conto di terzi con riferimento ai soli contratti di trasporto o piu' correttamente senza alcun riferimento a contratti diversi da questi ultimi, dal delineato quadro normativo risultano esclusi i contratti di appalto di trasporti e tutti gli altri contratti diversi da quello proprio di trasporto (contratto di noleggio con conducente; contratto di locazione di veicolo senza conducente; contratto di spedizione). La disposizione contenuta nell'art. 3 legge n. 162/1993 attrae invece nel regime delle tariffe a forcella tutti quei contratti in cui si associa alle prestazioni proprie di contratti con causa diversa quella tipica dell'autotrasporto di merci per conto terzi, come accade nel caso di appalto di servizi, rivelando cosi' la sua vera natura di norma innovativa, integratrice del contenuto di quella dichiaratamente interpretata (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 56/1978), con la conseguenza che per effetto della sua natura interpretativa, in realta' solo apparente, essa vincola l'interpretazione del giudice, incompatibilmente con l'art. 101, comma secondo, Cost. Violazione dell'art. 3, comma secondo, della Costituzione. Se dunque la norma in questione intacca il senso della norma interpretata, ed estende l'applicazione delle tariffe a tutti i tipi di contratto che prevedono l'effettuazione di un autotrasporto in conto terzi, vietando la stipulazione di qualsiasi contratto a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 298/1974 e dalle successive norme di attuazione, ed a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del d.m. 18 novembre 1982, appare evidente che la norma e' censurabile sotto un ulteriore profilo costituzionale, poiche' rende applicabili le tariffe e le condizioni del citato d.m., non soltanto ai contratti di trasporto in quanto tali ma anche a tutti gli altri tipi di contratto. Ne consegue che la norma provoca una ingiustificata ed irragionevole disparita' di trattamento, nel senso che parifica situazioni tra loro diverse, imponendo un identico regime tariffario. Ed invero, le tariffe istituite con il d.m. 18 novembre 1982 sono state determinate, tenendo conto dei costi di esercizio della tipica impresa di trasporto (costi dei conducenti e dei dipendenti; risarcimento dei danni per effetto della responsabilita' ex recepto ex art. 1693 cc; costi per l'attivita' di gestione commerciale dell'impresa). E' evidente quindi la differenza dei costi per l'esecuzione di un contratto di trasporto rispetto ad un contratto di appalto, di noleggio o di locazione di veicoli senza conducente. In particolare per il contratto di appalto, che nel caso di specie rileva, l'estensione delle tariffe previste per il contratto di trasporto non tiene minimamente conto, ed e' quindi sotto tale profilo irrazionale, del fatto che di regola ne costituisce oggetto, oltre che il trasferimento della cosa da un luogo ad un altro, un complesso di operazioni accessorie e complementari non sottoposte a tariffa obbligatoria, il cui valore puo' anche non essere inferiore a quello di trasporto. Senza contare che, se anche si volesse ipotizzare un tipo di contratto di appalto che, per la durata e le caratteristiche proprie del servizio reso, comporti condizioni economiche piu' favorevoli, per cio' stesso non verrebbe meno il carattere di irragionevolezza di un sistema che impone un'identica regolamentazione a situazioni soggettivamente e oggettivamente diverse, (gia' la Corte costituzionale e' intervenuta in passato (sentenza n. 148 del 3 giugno 1983) per negare l'improponibilita' di questioni riguardanti norme di favore, in relazione all'art. 3 Cost.). Violazione dell'art. 41 della Costituzione. Nell'operare la predetta ed ingiustificata parificazione tra contratti che comportano costi minori e contratti che comportano costi maggiori, applicando a questi ultimi le tariffe determinate per i primi, l'art. 3 della legge n. 162/1993 viene inevitabilmente ed illegittimamente a comprimere la liberta' dell'iniziativa economica privata, incidendo sul principio della libera concorrenza, attuato in sede comunitaria, pregiudicando l'interesse generale che trova tutela nelle disposizioni di cui al comma primo e secondo dell'art. 41 della Costituzione. In un regime di libero mercato non e' concepibile infatti un sistema che pone sullo stesso piano tariffario, indipendentemente dal tipo di servizio reso, imprese che, per dimensioni e per costi da sopportare, sono completamente diverse e non equiparabili. Dalle considerazioni esposte si desume che il presente processo non puo' essere definito allo stato degli atti, essendo pregiudiziale la risoluzione della sollevata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 162/1993, applicabile al caso di specie.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 162/1993 in relazione agli artt. 3, 41 e 101 della Costituzione laddove prevede che "l'ultimo comma dell'art. 8 delle norme di esecuzione approvate con d.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non e' ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi, ed a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982"; Sospende il processo in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti costituite, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera ed al Presidente del Senato. Livorno, addi' 26 gennaio 1996 Il presidente: Monteverde 96C0529