N. 374 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 1996

                                N. 374
  Ordinanza emessa il 3 gennaio 1996 dal  tribunale  di  Avellino  nei
 procedimenti penali a carico di Vietri Orazio ed altri
 Processo  penale  -  Dibattimento - Giudice che, quale componente del
    tribunale  della  liberta',   ha   concorso   a   pronunciare   un
    provvedimento  sulla liberta' personale nei confronti dello stesso
    imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni  di  giudice
    del  dibattimento  - Omessa previsione - Violazione del diritto di
    difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte  costituzionale
    nella sentenza n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.19 del 8-5-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Preliminarmente  riuniti  i  procedimenti  pronuncia  ordinanza nei
 termini seguenti:
   Premesso che con ordinanza di  questo  stesso  tribunale  ai  sensi
 dell'art.  309  il  tribunale  del riesame di Avellino composto dagli
 stessi attuali membri, confermava il provvedimento  con cui e'  stata
 disposta  l'applicazione  nei  confronti  dell'imputato Vietri Orazio
 della misura cautelare sostituendo  quella  del  carcere  con  quella
 degli  arresti  domiciliari.  Ma comunque decidendo sulla sussistenza
 dei gravi indizi;
   Considerato che la Corte costituzionale ha  di  recente  dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34, comma due, codice di
 procedura penale nella  parte  in  cui  non  prevede  che  non  possa
 partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il giudice per le indagini
 preliminari che abbia applicato una misura  cautelare  personale  nei
 confronti dell'imputato (sentenza n. 432/95);
   Ritenuto  che  sia  ravvisabile  palese  analogia tra la situazione
 presa in esame della Corte e quella relativa al caso  di  specie,  in
 quanto le valutazioni che il Tribunale compie ex art. 309 configurato
 dal  legislatore  con  un  mezzo  di  impugnazione di merito hanno lo
 stesso oggetto relativamente alla sussistenza  dei  gravi  indizi  di
 colpevolezza  e  sono  dello  stesso tenore di quelle che la Corte ha
 reputato idonee a radicare   in capo  al  g.i.p.  una  situazione  di
 incompatibilita' fondata sul principio della cosidetta "prevenzione".
                               P. Q. M.
   Visti  ed  applicati  gli  artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo
 1953  numero  87  solleva  d'ufficio,  ritenendola  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  34,  comma  due,  del  codice  di  procedura   penale   in
 riferimento  agli  artt.    3,  commi  uno,  e  24,  comma due, della
 Costituzione  della  parte  in  cui  non  prevede  che  non   possano
 partecipare  al  giudizio dibattimentale i giudici che hanno composto
 il tribunale del riesame, il quale si sia pronunciato sulla richiesta
 di riesame dell'ordinanza che ha disposto una misura  coercitiva  nei
 confronti dell'imputato;
   Ordina    l'immediata    trasmissione   agli   atti   della   Corte
 costituzionale;
   Sospende il processo in corso, dispone che  la  presente  ordinanza
 sia  notificata  la  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e sia
 comunicata al Presidente della Camera dei Deputati  e  al  Presidente
 del Senato e della Repubblica;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
                       Il presidente: Iannarone
 96C0530