N. 374 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 1996
N. 374 Ordinanza emessa il 3 gennaio 1996 dal tribunale di Avellino nei procedimenti penali a carico di Vietri Orazio ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.19 del 8-5-1996 )
IL TRIBUNALE Preliminarmente riuniti i procedimenti pronuncia ordinanza nei termini seguenti: Premesso che con ordinanza di questo stesso tribunale ai sensi dell'art. 309 il tribunale del riesame di Avellino composto dagli stessi attuali membri, confermava il provvedimento con cui e' stata disposta l'applicazione nei confronti dell'imputato Vietri Orazio della misura cautelare sostituendo quella del carcere con quella degli arresti domiciliari. Ma comunque decidendo sulla sussistenza dei gravi indizi; Considerato che la Corte costituzionale ha di recente dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma due, codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (sentenza n. 432/95); Ritenuto che sia ravvisabile palese analogia tra la situazione presa in esame della Corte e quella relativa al caso di specie, in quanto le valutazioni che il Tribunale compie ex art. 309 configurato dal legislatore con un mezzo di impugnazione di merito hanno lo stesso oggetto relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sono dello stesso tenore di quelle che la Corte ha reputato idonee a radicare in capo al g.i.p. una situazione di incompatibilita' fondata sul principio della cosidetta "prevenzione".
P. Q. M. Visti ed applicati gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 numero 87 solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma due, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, commi uno, e 24, comma due, della Costituzione della parte in cui non prevede che non possano partecipare al giudizio dibattimentale i giudici che hanno composto il tribunale del riesame, il quale si sia pronunciato sulla richiesta di riesame dell'ordinanza che ha disposto una misura coercitiva nei confronti dell'imputato; Ordina l'immediata trasmissione agli atti della Corte costituzionale; Sospende il processo in corso, dispone che la presente ordinanza sia notificata la Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato e della Repubblica; Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Il presidente: Iannarone 96C0530