N. 376 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno 1993- 1 aprile 1996
N. 376 Ordinanza emessa il 29 giugno 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1 aprile 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Aulisio Franco contro Intendenza di Finanza di Milano. Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Pensioni privilegiate ordinarie - Esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare con menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra, nonche' del militare di leva - Esclusione dell'esonero per il militare di carriera con menomazione fisica dipendente dal servizio in tempo di pace - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul principio della capacita' contributiva. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.19 del 8-5-1996 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza visto il procedimento relativo al ricorso per la detassazione della pensione privilegiata ordinaria spettante ad ex militare presentato dal sig. Aulisio Franco, c.f. LSA FNC 26T09 A674X, residente a Senago in via Kennedy, 9 e domiciliato c/o studio avv. Antonio Neri, via Castelmorrone, 1 20129 Milano; Rappresentato e difeso da avv. Antonio Neri ut sopra riportato; Letti gli atti del procedimento; Udito il relatore; Ritenuto in fatto e in diritto Il contribuente ricorre avverso il silenzio rifiuto oppostogli dall'I.F. sulla propria istanza di rimborso della ritenuta IRPEF trattenuta alla fonte dalla Direzione provinciale del tesoro di Milano sulla pensione privilegiata del Ministero della difesa marina. Il ricorso e' motivato come segue: Il trattamento di pensione privilegiata ordinario non ha natura reddituale in quanto trova il presupposto nello status di invalido riconosciuto per causa di servizio a seguito di gravi menomazioni fisiche subite e pertanto ha indubbia natura risarcitoria per la conseguente riduzione delle capacita' lavorativa e di guadagno. Il ricorrente, con ulteriore memoria in data 26 marzo 1993 conclude chiedendo: in via principale il riconoscimento della natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria e conseguentemente la dichiarazione di intassabilita' di tale pensione; in via subordinata, se tale intassabilita' non fosse riconosciuta, che sia ritenuta non manifestamente infondata ed irrilevante la questione di legittimita' dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte di cui non estendono l'intassabilita' alle pensioni privilegiate ordinarie. L'ufficio dell'amministrazione finanziaria, non ha presentato deduzioni scritte e si rimette alle decisioni della Commissione. Le pensioni che godono delle agevolazioni tributarie sono le seguenti: pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva; le pensioni erogate dal Ministero degli interni agli invalidi civili; le pensioni erogate dall'I.N.A.I.L. agli invalidi di lavoro. La concessione di tali pensioni presuppone che il "cittadino" abbia subito una menomazione della propria capacita' lavorativa, abbia subito danni alla propria salute per effetto di una lesione o di una infermita' invalidante. Il trattamento pensionistico per tali categorie di cittadini e' sganciato dall'anzianita' di servizio, ma e' commisurato, in tutti i casi sopra riportati, alle entita' della menomazione fisica accertata. Il collegio intende limitare l'indagine agli elementi caratterizzanti che differenziano la pensione di guerra, la pensione privilegiata ordinaria tabellare spettante ai militari di leva e la pensione privilegiata militare spettante al ricorrente. Preliminarmente si osserva che l'attribuzione dei benefici relativamente al trattamento tributario previsto dall'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 che limita alle pensioni di guerra e ai militari di leva l'esonoro dell'I.R.P.E.F. tende artificiosamente a differenziare il carattere unitario del servizio militare. Si osserva che nessuna ragionevole e valida spiegazione puo' ravvisarsi per il diverso trattamento fiscale che viene accordato a quei cittadini che soffrono per una medesima infermita' o per effetto di una lesione riconosciuta come, contratta nell'adempimento dello stesso dovere-prestazione del servizio militare. L'art. 5 della Costituzione non distingue se l'infermita' e' stata contratta in tempo di pace come militare di leva o di carriera o in tempo di guerra. Lo svolgimento del servizio militare deve avere carattere preminente rispetto alle circostanze di tempo e di carriera nell'ambito del quale il fatto invalidante si e' verificato. L'elemento differenziatore non puo' essere la natura del rapporto che lega il militare alla pubblica amministrazione: il militare di leva ha un rapporto basato su un vincolo di sudditanza senza un rapporto di impiego professionale; il ricorrente in qualita' di militare di carriera ha avuto un rapporto di impiego professionale liberamente contratto ed accettato. In sostanza a parere di questa Commissione non si ritiene che la disparita' di trattamento tributario sia sorretta da valida giustificazione ne' rispetta quel principio di eguaglianza in parita' di situazioni che e' sancito dall'art. 3 della Costituzione. Si ribadisce l'identita' del servizio militare, indipendentemente dalle circostanze di fatto in cui e' stato compiuto e si esclude che tra le rispettive posizioni emerse vi sia una differenziazione tale da giustificare un diverso trattamento tributario. La discriminazione sul piano fiscale tra le pensioni non trova alcun ragionevole motivo e quindi non si comprende quale differenza puo' ravvisarsi tra l'invalidita' contratta dal militare per causa di guerra, dal militare di leva e quella riportata dal militare di carriera come e' il caso del ricorrente. Si vorrebbe in conclusione che tutte le pensioni dei militari venissero attribuite tenendo nel debito conto per il loro ammontare esclusivamente questi elementi oggettivi di differenza: la professionalita' e il rischio; la carriera e le sue possibilita' di sviluppo; l'anzianita' di servizio ed il grado raggiunto; soprattutto la gravita' della menomazione fisica subita. La commissione ritiene che il bene della salute, tutelato dalla Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo, non puo' essere suscettibile di considerazioni diverse dagli elementi oggettivi sopra riportati e si abbandonasse il criterio delle circostanze di tempo e di natura in cui si e' verificato l'evento lesivo. Sulla scorta delle predette considerazioni appare rilevante l'eccezione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 in quanto non estende, in violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 e 53 della Costituzione, l'agevolazione tributaria a tutte le pensioni privilegiate ordinarie rilasciate ai militari. Tutte le pensioni ordinarie privilegiate non sono da considerare reddituali e come tali non soggette a tassazione perche' hanno funzioni esclusivamente risarcitorie. Gli atti vanno conseguentemente trasmessi alla Corte costituzionale previa sospensione del presente giudizio.
P. Q. M. Visti gli artt. 136 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio delle imposte dirette di Milano, al ricorrente e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 29 giugno 1993 Il presidente: Maglie Il relatore: Mazzella Il membro: Genova 96C0532