N. 378 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1996

                                N. 378
  Ordinanza emessa l'8 febbraio  1996  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminri  presso  la  pretura  di  Udine  nel procedimento penale a
 carico di Burg Giordano ed altri
 Ambiente (tutela dell') -  Inquinamento  -  Scarichi  provenienti  da
    pubbliche   fognature   che   superino  limiti  di  accettabilita'
    stabiliti dalle  regioni,  scarichi  provenienti  da  insediamenti
    produttivi  eccedenti  i limiti di accettabilita' delle tabelle di
    cui  alla  legge  n.  319/1976  o,  se  recapitano  in   pubbliche
    fognature, quelli fissati dall'art.  12, primo comma, n. 2, stessa
    legge,  nonche'  scarichi  che superino i limiti di accettabilita'
    inderogabili per i  parametri  di  natura  tossica  persistente  e
    bioaccumulabile  - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi
    e  riduzione  della  pena  per  le  altre  -  Irragionevolezza   -
    Disparita'  di  trattamento  rispetto  ad  ipotesi  meno gravi, ma
    punite con maggior severita', nonche' tra regioni e rispetto  alla
    disciplina  dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle
    acque  -  Lesione  del  diritto  all'ambiente  salubre  -   Omesso
    adeguamento   con   le   norme   del  diritto  internazionale,  in
    particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).
 (D.-L. 17 marzo 1995, n.  79,  art.  3,  primo  comma,  prima  parte,
    convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).
 (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).
(GU n.19 del 8-5-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di rinvio degli atti alla
 Corte costituzionale letti  gli  atti  del  procedimento  n.  2590/94
 r.g.g.i.p.  nei confronti di:
     1)  Burg  Giordano  nato il 15 novembre 1959 a Palmanova (Udine),
 residente ad Aquileia, localita' IV  Partita n. 18;
     2) Rigonat Giuliano  nato  il  9  luglio  1941  a  Ruda  (Udine),
 residente a Villa Vicentina (Udine), via Gorizia n. 7;
     3)  Moro  Paolo  nato  il  15 settembre 1956 a Palmanova (Udine),
 residente  a  Cervignano  del  Fiurli,  via  Dante  n.  14;   persone
 sottoposte  ad indagini il primo e il terzo in qualita' di tecnico e,
 rispettivamente, di legale rappresentante della ditta  Depura  s.p.a.
 addetta  alla  gestione  e manutenzione del depuratore, il secondo in
 qualita' di sindaco pro-tempore del comune  di  Villa  Vicentina,  in
 ordine:
     1) allo scopo di reflui da depuratore fognario pubblico eccedente
 i  limiti  di  accettabilita' stabiliti dalla tabella A allegata alla
 legge n. 319/1976 avvenuto in data 19 aprile 1993 nel territorio  del
 comune di Villa Vicentina;
     2) alla attuazione dello scarico del depuratore fognario pubblico
 senza avere richiesto la relativa autorizzazione.
   Vista  la  richiesta  del  pubblico  ministero pervenuta in data 18
 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalita'  degli
 artt.  3  e  6  d.-l.  16  gennaio  1995  n.  9  e, in subordine, per
 l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto  dalla
 legge come reato, ai sensi dell'art. 554 codice procedura penale;
   Premesso in fatto che dalla relazione di analisi dd. 10 maggio 1993
 del   Servizio   chimico   ambientale  del  presidio  multizonale  di
 prevenzione presso la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva  il  superamento
 alla  data del campionamento (19 aprile 1993) da parte delle acque di
 scarico dell'impianto di depurazione comunale di Villa Vicentina, mai
 autorizzato, dei limiti di accettabilita' previsti, segnatamente  per
 cio'  che  concerne  piu'  parametri  eccedenti il limite posto dalla
 tabella A allegata alla legge n. 319 cit. e il limite  della  tabella
 A1  del  Piano  generale  di  risanamento  delle  acque della regione
 Fiuli-Venezia Giulia;
   Premesso che gli accertamenti esperiti, originati da  una  denuncia
 segnalante  un  vistoso  fenomeno  di  inquinamento idrico del canale
 denominato "Rasingolo" hanno consentito di rinvenirne  la  causa  nel
 sottodimensionamento strutturale dell'impianto di depurazione;
   Premesso  altresi'  che  dalle  recenti indagini disposte da questo
 ufficio in data 19 gennaio 1996 ed evase dal pubblico  ministero  con
 restituzione degli atti in data 6 febbraio 1996, emergeva che sin dal
 28  maggio 1974 con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 veniva
 approvato  il  progetto esecutivo per la costruzione dell'impianto di
 depurazione e dei  collettori  terminali  del  bacino  "Rasingolo"  e
 successivamente,  in  data  9 aprile 1987, con delibera consiliare n.
 34, si approvavano i lavori di costruzione  del  quinto  lotto  della
 rete  fognaria  comunale,  lavori  iniziati  in data 27 ottobre 1988,
 ultimati  in  data  12  marzo  1989,  con  certificato  di   regolare
 esecuzione dei lavori dd. 29 ottobre 1992;
                            O s s e r v a:
   La  condotta sopra descritta, in virtu' di un consolidato indirizzo
 giurisprudenziale interpretativo degli artt.  1,  9  e  14  legge  n.
 319/1976,   appariva   suscettibile   di   integrare  la  fattispecie
 penalmente sanzionata dall'art. 21, terzo  comma,  legge  cit.  sulla
 base dell'assunto che tutti gli scarichi (da insediamenti produttivi,
 da  insediamenti civili nuovi non recapitanti in pubblica fognatura e
 derivanti  da   pubblica   fognatura)   devono   essere   autorizzati
 espressamente  e  specificamente ex art. 21, primo comma, legge cit.,
 con la generalizzata necessita', la cui omissione e'  punita  appunto
 dall'art.   21,   terzo   comma,  del  rispetto  degli  standards  di
 accettabilita' legislativi, una volta cessato il  regime  transitorio
 di  adeguamento  graduale degli scarichi nei tempi e nei modi fissati
 dai  singoli  P.G.R.A.,  limiti  gia'  integrabili  dalla  disciplina
 regionale  ai  sensi  dell'art.  14  legge  cit.  solo  in senso piu'
 restrittivo (cfr. Cass. 2 febbraio 1994 n. 1215,  ric.   p.m.  contro
 Vannicola;  Cass.  25 giugno 1993 n. 958, ric. p.m. contro Bruschini;
 Cass. 25 giugno 1993 n. 963, ric. Battistessa piu' 1; Cass.  3  marzo
 1992  n. 2331, ric. p.m. contro Aloisi, specificamente pronunciate in
 materia di scarichi di pubbliche fognature).
   Il  sistema  e'  stato  profondamente  alterato   dalle   modifiche
 successivamente  apportate  da  una serie di norme che, a partire dal
 d.-l. 15 novembre 1993 n. 454 perpetuato sino al d.-l. 17 marzo  1995
 n.  79,  finalmente  convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172, erano
 primariamente dirette a ridisciplinare  proprio  gli  scarichi  delle
 pubbliche  fognature  (e degli insediamenti civili che non recapitano
 in pubbliche fognature), pur  essendosi  ampliate,  nel  corso  delle
 varie  novellazioni,  ad introdurre sostanziose immutazioni pure agli
 scarichi da insediamenti produttivi.
   In particolare, per quanto qui rileva, da un lato l'art.  1,  d.-l.
 n.  79/1995, sostituendo l'art. 14, secondo comma, legge n. 319/1976,
 ha mantenuto l'attribuzione  in  capo  alle  Regioni  del  potere  di
 disciplinare  gli  scarichi  delle  pubbliche  fognature  in  sede di
 redazione  dei  rispettivi  piani   di   risanamento   delle   acque,
 conformandosi ai dettami della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del
 21  maggio  1991  (escluso  il  potere  di  incidere  sui  limiti  di
 accettabilita' definiti "inderogabili", per  i  parametri  di  natura
 tossica,  persistente e bioaccumulabile) e salva l'applicabilita', in
 via transitoria e nelle more di tale definizione, delle  prescrizioni
 gia'  adottate  e,  in  particolare,  delle  direttive presenti nella
 delibera 30 dicembre 1980 del  Comitato  Interministeriale  (art.  1,
 terzo comma, d.-l. n. 79/1995); dall'altro lato l'art. 3 del d.-l. in
 esame, sostituendo in toto l'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976,
 ha   depenalizzato    l'inosservanza  dei  limiti  di  accettabilita'
 stabiliti dalle Regioni ai sensi del (nuovo) art. 14, secondo  comma,
 per tale condotta introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria
 da  lire  tre  milioni  a  lire trenta milioni, inapplicabile secondo
 quanto stabilito  dalla  legge  di  conversione  "nei  confronti  dei
 pubblici   amministratori   che   alla  data  di  accertamento  della
 violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili  finalizzati
 alla depurazione delle acque".
   Trattasi  di  disposizione  che,  per  quest'ultima  parte,  pareva
 affetta da gravi e plurimi vizi di legittimita'  costituzionale,  per
 violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 10, 25, secondo comma
 e  77  della  Costituzione,  gia'  sottoposti  al  vaglio della Corte
 costituzionale con ordinanza di  questo  ufficio  dd.  6  marzo  1995
 (iscritta  al  n.    300 R.O.) in relazione all'allora vigente art. 3
 primo  comma  decreto-legge  16  gennaio  1995  n.  9,   recentemente
 restituita  per  un  nuovo  esame della rilevanza della questione nel
 giudizio principale (Corte costituzionale ord. 15/29 dicembre 1995 n.
 535) attesa la mancata conversione in legge nei termini  del  decreto
 legge  n. 9/1995 e le modifiche introdotte, appunto, alla complessiva
 disciplina dal sopravvenuto decreto-legge n. 79/1995,  convertito  in
 legge n. 172/1995.
   Rileva  sul  punto  questo  ufficio  che il tenore della norma gia'
 precedentemente   impugnata   per   vizio   di   legittimita'    pare
 identicamente riprodotta nella sua sostanza dall'art. 3, prima comma,
 d.-l.  17  marzo 1995 n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172
 che, salvo alcune modifiche ininfluenti ai fini  in  esame  ("...  e'
 punita  con  la  sanzione  amministrativa  da lire tre milioni a lire
 trenta milioni" anziche'    "...  e'  punita  con  la  sola  sanzione
 ammistrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni, salvo diversa
 disposizione   della  legge  regionale")  ha  ribadito  l'intervenuta
 depenalizzazione del superamento dei limiti fissati dalle Regioni  (e
 nelle  more  di  tale  fissazione  di  quelli  sinora vigenti), fatta
 eccezione  per  i  parametri  di  natura   tossica,   persistente   e
 bioaccumulabile (che, peraltro, non vengono in rilievo nella presente
 vicenda)   e   l'applicabilita'   a   tali  condotte  della  sanzione
 amininistrativa nella misura su indicata:    scelta  che,  in  virtu'
 dell'autorevole orientamento interpretativo della Corte di cassazione
 (S.U.  27  giugno  1994  n.  7394),  comporta altresi' l'esenzione da
 qualsiasi sanzione (sia di natura penale che  amministrativa)  per  i
 fatti  di violazione dei limiti tabellari da parte dei titolari delle
 pubbliche fognature consumati sino al 17 marzo 1995 (data di scadenza
 dell'ultimo decreto-legge non convertito) atteso il tenore dell'art.1
 legge n. 689/1981 e l'assenza di ogni disposizione transitoria  nella
 legge  n.  172/1995 tale da rendere applicabile anche per il passato,
 ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del  decreto-legge  n.
 79/1995, la nuova sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, primo
 comma;  sicche'  le condotte di tal natura mantenute sino al 17 marzo
 1995 resteranno  indenni  da  ogni  sanzione,  sia  essa  penale  sia
 amministrativa.
   Alla  luce,  pertanto,  delle modifiche solo formali presenti nella
 legge ora in vigore, si valuta di riproporre in termini rafforzati la
 questione  di  costituzionalita'  di   tale   norma,   qui   reputata
 ininfluente  l'introduzione  nell'art.  3,  primo comma, ultima parte
 legge  n.  172/1995  in  sede   di   conversione   della   causa   di
 inapplicabilita'   della   sanzione   "nei   confronti  dei  pubblici
 amministratori  che  alla  data  di  accertamento  della   violazione
 dispongano   di  progetti  esecutivi  cantierabili  finalizzati  alla
 depurazione  delle  acque",  riferendosi,  la  stessa  a parere della
 scrivente, all'inapplicabilita' della nuova  sanzione  amministrativa
 sulla  quale  l'Autorita'  giudiziarla non ha alcuna competenza e non
 gia' di una sanzione penale (che non viene  piu'  in  rilievo  per  i
 fatti  pregressi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen.), qui
 contestandosi la scelta legislativa di fondo di degradare ad illecito
 amministrativo la condotta, sicche'  solo  nell'eventualita'  di  una
 preliminare  declaratoria  di illegittimita' della norma la questione
 della cantierabilita' dei progetti  di  depurazione  potra'  assumere
 attualita'  nel  giudizio  penale; e reputata altresi' irrilevante la
 questione dell'inamissibilita'  dell'apparente  impugnazione  di  una
 norma  penale di favore, atteso che l'intervento domandato alla Corte
 non  mira  alla  creazione  di  una  nuova  fattispecie   penale   ma
 all'eliminazione  di un (supposto) regime di favore per una categoria
 di persone - pubblici amministratori  -  introdotto  in  deroga  alla
 disciplina  generale,  ripristinando  pure per essi un reato previsto
 dalla  norma  previgente  di  cui  qui  si   denuncia   l'irrazionale
 abrogazione  e  modifica, sotto il vigore della quale la condotta era
 stata interamente tenuta (comunque ante 15 settembre  1993),  sicche'
 neppure  puo'  porsi  un problema di assenza dell'elemento soggettivo
 del reato e di buona fede in capo alle persone sottoposte ad indagni.
   Non si valuta al contrario di ripresentare la questione  originaria
 di  legittimita'  dell'art. 6, secondo comma decreto-legge n. 9/1995,
 pur   sostanzialmente   riprodotto   dall'art.   6,   secondo   comma
 decreto-legge  n.  79/1995 convertito in legge n. 172/1995 attesto il
 tenore del nuovo art. 9  ult.  comma  legge  n.  319/1976  introdotto
 dall'art.  6,  primo comma legge n. 172/1995 che equipara al rilascio
 dell'autorizzazione  allo  scarico  l'approvazione  dell'impianto  di
 pubblica  fognatura, nel caso intervenuto, per quanto gia' precisato,
 quantomeno a far data dal 9 aprile 1987.
   La questione di costituzionalita' dell'art. 3, primo  comma,  prima
 parte,  d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995
 n. 172 si ripropone, pertanto, per i seguenti motivi.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 377/1996).
 96C0534