N. 384 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 1995
N. 384 Ordinanza emessa il 6 ottobre 1995 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Ferri Salvatore Processo penale - Sentenza di condanna - Trasmissione di copia degli atti al p.m. per formulare imputazione di ulteriori e diversi reati (artt. 517 e 518 del c.p.p.) - Incompatibilita' dello stesso giudice per il conseguente giudizio - Omessa previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 455/1994. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.19 del 8-5-1996 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza anche su richiesta della difesa, rilevato che la sentenza per il reato di furto, n. 462 del 4 novembre 1993, contenente l'ordine di trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale ai sensi degli artt. 707 e 708 c.p., e' stata pronunciata da questo stesso magistrato; Considerato che con sentenza n. 455 del 30 dicembre 1994, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che abbia, all'esito del precedente dibattimento, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma secondo, c.p.p. e dunque per un fatto-reato accertato diverso da come descritto nel decreto di citazione a giudizio; Rilevato ancora che la medesima ratio ed anzi la tutela di piu' pregnanti esigenze di imparzialita' del giudice si rileva nel caso in cui lo stesso magistrato abbia ravvisato nella condotta gia' giudicata gli estremi di ulteriori e diversi reati ai sensi degli artt. 517 e 518 c.p.p., disponendo conseguentemente la trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero; Considerato infine che tale ipotesi non e' espressamente prevista dall'art. 34, comma secondo, c.p.p. e che cio' configura una evidente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto si viene a creare una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad altre analoghe situazioni di incompatibilita' previste dallo stesso art. 34, comma secondo, c.p.p., cosi' come ampliato dalle numerose pronunce di illegittimita' costituzionale della Corte stessa, nonche' una inaccettabile violazione del diritto di difesa dell'imputato in ogni stato e grado del procedimento, imponendogli un giudice che non presenta quei caratteri di terzieta' voluti dal nuovo sistema processuale penale; Poiche' il giudizio penale non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione dell'evidenziata questione di legittimita' costituzionale, che - per quanto scritto - appare non manifestamente infondata;
Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 1 della delib. CC. 16 marzo 1956, nonche' degli artt. 34 del c.p.p., 3 e 24 della Costituzione; Solleva d'ufficio la suddetta questione di legittimita' costituzionale e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Allo scopo ordina che - a cura della cancelleria - la presente ordinanza (completa di una copia dattiloscritta), sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il pretore: Cutrona 96C0540