N. 385 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 1996
N. 385 Ordinanza emessa il 5 febbraio 1996 dalla corte d'appello di Ancona nel procedimento penale a carico di Lucchi Marco Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento di situazioni simili - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.19 del 8-5-1996 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione proposto da Lucchi Marco, imputato del reato di cui all'art. 317 c.p. nel giudizio in corso dinanzi al tribunale di Ancona, nei confronti dei dottori Antonio Frisina e Alberto Pallucchini, componenti il collegio del tribunale di Ancona, chiamato a giudicarlo, perche' gli stessi sono stati componenti del tribunale del riesame, che ha confermato la misura cautelare emessa nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari, per le ragioni di incompatibilita' di cui all'art. 37/1 lett. a) in relazione all'art. 36/1 lett. g) c.p.p., sollevando in subordine questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34/2 c.p.p. nella parte in cui non prevede anche la situazione di incompatibilita', determinata da una precedente partecipazione del magistrato ricusato al procedimento di riesame, in contrasto con le garanzie costituzionali di uguaglianza (art. 3/1 Cost.) sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe per le quali l'incompatibilita' e' stata gia' riconosciuta dalla Corte costituzionale, e del giusto processo (art. 24/2) per la considerazione che le precedenti valutazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento custodiale sono suscettibili di compromettere (o far apparire compromessa) la genuinita' e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice; Ritenuto che l'art. 34 c.p.p. non contempla la predetta ipotesi tra le cause di incompatibilita' del giudice, e che va escluso che ad essa possa adattarsi la previsione dell'art. 37, primo comma, lettera b) del medesimo codice, concepita quale causa di ricusazione (l'avere il giudice manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione), donde la rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale; Ritenuto che con la sentenza n. 502 del 19-30 dicembre 1991 (in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1992, prima serie speciale, n. 2) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata analoga questione, sollevata pero' in riferimento agli artt. 25 e 77 della Costituzione, rilevando "che i provvedimenti sulla liberta' personale (e, tra di essi, il riesame di misure cautelari qui specificamente considerato) non comportano una valutazione che si traduca - pur nei limiti della funzione propria della fase processuale di volta in volta considerata - in un giudizio sulla res judicanda, idoneo a determinare un pregiudizio che mini l'imparzialita' della decisione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato"; Rilevato che, successivamente alla sentenza sopra riportata, il quadro normativo di riferimento ha subito importanti modificazioni, che hanno portato di recente la Corte costituzionale a ritenere che, con il provvedimento che dispone una misura cautelare personale, che si basa tra l'altro sulla sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", il giudice per le indagini preliminari compie per l'appunto una valutazione di merito, sia pure in via prognostica e allo stato degli atti, circa la colpevolezza dell'imputato e, per l'effetto, ha dichiarato l'incompatibilita' del predetto giudice alla funzione dibattimentale (sent. 6-15 settembre 1995, n. 432, in Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1995, n. 39, prima serie speciale); Ritenuto che la predetta sentenza si pone in netta controtendenza rispetto a precedenti pronunce della stessa Corte costituzionale (sent. nn. 502/1991, 124/1992, 516/1991) in quanto e' affermato definitivamente il principio secondo il quale l'incompatibilita' sussiste tutte le volte che il giudice ha compiuto nello stesso procedimento, sulla base dei risultati complessivi delle indagini preliminari, una valutazione contenutistica circa la consistenza dell'ipotesi accusatoria, e cio' risponde all'esigenza di evitare che la decisione conclusiva in ordine alla responsabilita' dell'imputato possa essere (o possa apparire che sia) condizionata dallo svolgimento di attivita' nelle fasi precedenti; Ritenuto che la medesima ratio di incompatibilita' si pone, rispetto alla funzione dibattimentale, per il componente del collegio che abbia in precedenza fatto parte del Tribunale del Riesame, che e' in posizione sostanzialmente equiparabile a quella del giudice per le indagini preliminari che applica la misura cautelare, specie quando l'ordinanza oggetto del riesame viene confermata "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza" (art. 309, nono comma, c.p.p.), come e' avvenuto nel procedimento de quo. A cio' si aggiunga che la stessa disposizione prevede che il provvedimento restrittivo possa essere confermato "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso", in particolare, analogo e' il giudizio sulla "gravita' degli indizi" che richiede per l'appunto una valutazione di merito, sia pure in via prognostica e allo stato degli atti, circa la colpevolezza dell'imputato; Ritenuto che, se le valutazioni che il giudice del riesame e' chiamato a compiere non sono dissimili da quelle del giudice per le indagini preliminari che applica la misura cautelare, la mancata previsione dell'incompatibilita' alle funzioni dibattimentali del giudice del riesame contrasterebbe sia con il principio di parita' di trattamento normativo di situazioni simili (art. 3, primo comma, Cost.), essendo prevista l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari, sia con il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), potendo il giudizio sulla colpevolezza essere condizionato dalla c.d. "forza della prevenzione", cioe' della naturale tendenza a mantenere fermo un giudizio gia' espresso in sede di impugnazione del provvedimento restrittivo della liberta' personale;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione dibattimentale del componente del collegio che abbia in precedenza fatto parte del tribunale del riesame per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, del c.p.p.; Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, ai difensori dell'imputato, al Presidente del Tribunale di Ancona e ai giudici ricusati dottori Antonio Frisina e Alberto Pallucchini, al procuratore della Repubbica presso il tribunale di Ancona, al, procuratore generale in sede ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 5 febbraio 1996 Il presidente: D'Addezio Il consigliere relatore: Finucci 96C0541