N. 385 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 1996

                                N. 385
  Ordinanza  emessa il 5 febbraio 1996 dalla corte d'appello di Ancona
 nel procedimento penale a carico di Lucchi Marco
 Processo penale - Dibattimento - Giudice che,  quale  componente  del
    tribunale   della   liberta',   ha   concorso   a  pronunciare  un
    provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello  stesso
    imputato  -  Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice
    del dibattimento - Omessa previsione - Disparita'  di  trattamento
    di situazioni simili - Violazione del diritto di difesa - Richiamo
    ai  principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
    432/1995 -  Questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata
    dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.19 del 8-5-1996 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha   pronunziato   la   seguente   ordinanza  nel  procedimento  di
 ricusazione proposto da Lucchi  Marco,  imputato  del  reato  di  cui
 all'art.  317  c.p.  nel  giudizio  in  corso dinanzi al tribunale di
 Ancona,  nei  confronti  dei  dottori  Antonio  Frisina   e   Alberto
 Pallucchini, componenti il collegio del tribunale di Ancona, chiamato
 a  giudicarlo, perche' gli stessi sono stati componenti del tribunale
 del riesame, che ha confermato la misura cautelare  emessa  nei  suoi
 confronti  dal giudice per le indagini preliminari, per le ragioni di
 incompatibilita' di cui all'art. 37/1 lett. a) in relazione  all'art.
 36/1   lett.   g)   c.p.p.,  sollevando  in  subordine  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34/2 c.p.p. nella parte in  cui
 non  prevede  anche la situazione di incompatibilita', determinata da
 una precedente partecipazione del magistrato ricusato al procedimento
 di  riesame,  in  contrasto  con  le   garanzie   costituzionali   di
 uguaglianza  (art.  3/1  Cost.)  sotto il profilo della disparita' di
 trattamento   rispetto   a   situazioni   analoghe   per   le   quali
 l'incompatibilita'   e'   stata   gia'   riconosciuta   dalla   Corte
 costituzionale,  e  del  giusto   processo   (art.   24/2)   per   la
 considerazione   che   le   precedenti  valutazioni  in  ordine  alla
 sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento custodiale
 sono suscettibili di compromettere (o far  apparire  compromessa)  la
 genuinita'  e la correttezza del processo formativo del convincimento
 del giudice;
   Ritenuto che l'art. 34 c.p.p. non contempla la predetta ipotesi tra
 le cause di incompatibilita' del giudice, e che  va  escluso  che  ad
 essa possa adattarsi la previsione dell'art. 37, primo comma, lettera
 b) del medesimo codice, concepita quale causa di ricusazione (l'avere
 il  giudice  manifestato  indebitamente  il proprio convincimento sui
 fatti oggetto dell'imputazione), donde  la  rilevanza  della  dedotta
 questione di legittimita' costituzionale;
   Ritenuto  che  con  la  sentenza n. 502 del 19-30 dicembre 1991 (in
 Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1992, prima serie  speciale,  n.  2)  la
 Corte  costituzionale  ha  dichiarato  non fondata analoga questione,
 sollevata pero' in riferimento agli artt. 25 e 77 della Costituzione,
 rilevando "che i provvedimenti sulla liberta' personale  (e,  tra  di
 essi,  il riesame di misure cautelari qui specificamente considerato)
 non comportano una valutazione che si traduca - pur nei limiti  della
 funzione propria della fase processuale di volta in volta considerata
 -  in  un  giudizio  sulla  res  judicanda,  idoneo  a determinare un
 pregiudizio che mini l'imparzialita' della decisione conclusiva sulla
 responsabilita' dell'imputato";
   Rilevato che, successivamente alla  sentenza  sopra  riportata,  il
 quadro  normativo  di riferimento ha subito importanti modificazioni,
 che hanno portato di recente la Corte costituzionale a ritenere  che,
 con  il provvedimento che dispone una misura cautelare personale, che
 si  basa  tra  l'altro  sulla  sussistenza  di   "gravi   indizi   di
 colpevolezza",  il  giudice  per  le  indagini preliminari compie per
 l'appunto una valutazione di merito, sia pure in  via  prognostica  e
 allo  stato  degli  atti,  circa la colpevolezza dell'imputato e, per
 l'effetto, ha dichiarato l'incompatibilita' del predetto giudice alla
 funzione dibattimentale  (sent.  6-15  settembre  1995,  n.  432,  in
 Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1995, n. 39, prima serie speciale);
   Ritenuto  che  la predetta sentenza si pone in netta controtendenza
 rispetto a precedenti  pronunce  della  stessa  Corte  costituzionale
 (sent.  nn.  502/1991,  124/1992,  516/1991)  in  quanto e' affermato
 definitivamente il  principio  secondo  il  quale  l'incompatibilita'
 sussiste  tutte  le  volte  che  il  giudice ha compiuto nello stesso
 procedimento, sulla base dei  risultati  complessivi  delle  indagini
 preliminari,  una  valutazione  contenutistica  circa  la consistenza
 dell'ipotesi accusatoria, e cio' risponde all'esigenza di evitare che
 la decisione conclusiva in ordine alla responsabilita'  dell'imputato
 possa   essere   (o   possa  apparire  che  sia)  condizionata  dallo
 svolgimento di attivita' nelle fasi precedenti;
   Ritenuto  che  la  medesima  ratio  di  incompatibilita'  si  pone,
 rispetto alla funzione dibattimentale, per il componente del collegio
 che abbia in precedenza fatto parte del Tribunale del Riesame, che e'
 in posizione sostanzialmente equiparabile a quella del giudice per le
 indagini  preliminari  che applica la misura cautelare, specie quando
 l'ordinanza oggetto del riesame viene confermata  "anche  sulla  base
 degli  elementi  addotti  dalle  parti  nel corso dell'udienza" (art.
 309, nono comma, c.p.p.), come e' avvenuto nel procedimento de quo. A
 cio'  si  aggiunga  che  la  stessa  disposizione  prevede   che   il
 provvedimento   restrittivo  possa  essere  confermato  "per  ragioni
 diverse  da  quelle  indicate  nella  motivazione  del  provvedimento
 stesso", in particolare, analogo e' il giudizio sulla "gravita' degli
 indizi"  che  richiede  per  l'appunto una valutazione di merito, sia
 pure  in  via  prognostica  e  allo  stato  degli  atti,   circa   la
 colpevolezza dell'imputato;
   Ritenuto  che,  se  le  valutazioni  che  il giudice del riesame e'
 chiamato a compiere non sono dissimili da quelle del giudice  per  le
 indagini  preliminari  che  applica  la  misura cautelare, la mancata
 previsione dell'incompatibilita'  alle  funzioni  dibattimentali  del
 giudice del riesame contrasterebbe sia con il principio di parita' di
 trattamento  normativo  di  situazioni  simili  (art. 3, primo comma,
 Cost.),  essendo  prevista  l'incompatibilita'  del  giudice  per  le
 indagini  preliminari, sia con il diritto di difesa (art. 24, secondo
 comma,  Cost.),  potendo  il  giudizio  sulla   colpevolezza   essere
 condizionato  dalla  c.d.  "forza  della  prevenzione",  cioe'  della
 naturale tendenza a mantenere fermo un giudizio gia' espresso in sede
 di  impugnazione  del  provvedimento   restrittivo   della   liberta'
 personale;
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,  del  c.p.p.
 nella  parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita' alla funzione
 dibattimentale del componente del collegio che  abbia  in  precedenza
 fatto  parte del tribunale del riesame per contrasto con gli artt. 3,
 primo comma, e 24, secondo comma, del c.p.p.;
   Sospende il procedimento ed ordina l'immediata  trasmissione  degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata a cura della
 cancelleria alle parti, ai difensori dell'imputato, al Presidente del
 Tribunale di Ancona e ai giudici ricusati dottori Antonio  Frisina  e
 Alberto   Pallucchini,  al  procuratore  della  Repubbica  presso  il
 tribunale  di  Ancona,  al,  procuratore  generale  in  sede  ed   al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Ancona, addi' 5 febbraio 1996
                       Il presidente: D'Addezio
                                      Il consigliere relatore: Finucci
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