N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 aprile 1996
N. 9 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 aprile 1996 (della provincia autonoma di Trento) Trasporti pubblici - Distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa - Disciplina di cui al decreto-ministeriale trasporti in data 19 gennaio 1996 - Previsione delle ipotesi in cui sono consentite tali distrazioni e della loro durata - Previsione, altresi', di sanzioni in caso di inosservanza - Lamentata lesione delle competenze provinciali in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - Riferimento alla sentenza della Corte n. 2/1993. (Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 gennaio 1996). (S.T.T.A., artt. 8, n. 18, e 16; d.P. R. 16 marzo 1992, n. 266; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527; Cost., artt. 117, 118, sesto comma; d.-lgs. 30 aprile 1992, nn. 285, artt. 82, sesto comma, e 87, quarto comma).(GU n.35 del 28-8-1996 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Giunta provinciale pro-tempore dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3459 del 22 marzo 1996 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 26 marzo 1996 (rep. n. 61931) rogata dal notaio dott. Pierluigi Mott del collegio notarile di Trento e Rovereto (all. 2) - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di disciplinare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione: i casi in cui gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea, nonche' la durata di tale destinazione; i casi in cui gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati in servizio di noleggio con conducente nonche' la durata di tale destinazione; la possibilita' illimitata di adibire al servizio di noleggio autobus, distraendoli dal servizio di linea, qualora il servizio di noleggio non superi le 24 ore; le sanzioni relative alla violazione della predetta disciplina; la competenza ad emanare disposizioni applicative; nonche' per il seguente annullamento degli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 gennaio 1996, concernente Nuovi criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1996, per violazione: degli artt. 8, n. 18, e 16 dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione, con particolare riferimento al d.P. R. 19 novembre 1987, n. 527 e al d.P. R. 16 marzo 1992, n. 266; degli artt. 117 e 117 della Costituzione, nonche' degli artt. 82, sesto comma, e 87, quarto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i profili e nei modi di seguito illustrati. F a t t o La ricorrente provincia e' titolare di potesta' legislativa primaria e di potesta' amministrativa in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, ai sensi dell'art. 8, n. 18, nonche' dell'art. 16 dello Statuto speciale di autonomia. D'altronde, la materia dei trasporti di interesse regionale e' assegnata altresi' alle generali competenze legislative ed amministrative delle regioni ordinarie dagli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione. Alle competenze statutarie e' stata data piena attuazione con d.P. R. n. 527 del 1987. Nell'esercizio della propria potesta' la provincia di Trento ha disciplinato la materia da ultimo con la legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, recante disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento (mod. con l.p. del 1994). L'art. 15 di tale legge espressamente prevede che "gli autobus al noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea e viceversa", ma soltanto "previa autorizzazione dell'assessore provinciale" e "solo nel caso in cui sia comunque garantito il regolare svolgimento dei servizi". Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 19 gennaio 1996, qui impugnato, contiene - accanto all'attribuzione alll'ufficio provinciale competente del compito della verifica della "compatibilita' delle caratteristiche tecniche e di sicurezza del veicolo con le modalita' e condizioni di esercizio della linea sulla quale deve essere impiegato l'autobus da noleggio con conducente" (art. 3) e della verifica "che il veicolo in servizio di linea abbia le caratteristiche tecniche e di sicurezza idonee allo svolgimento del servizio di noleggio" (art. 5), ai fini delle autorizzazioni di sicurezza - una vera e propria disciplina dei casi in cui gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea (art. 1) e della durata di tale destinazione (art. 2), dei casi in cui gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati in servizio di noleggio con conducente (art. 4) e della corrispondente durata (art. 5), della possibilita' di adibire autobus al servizio di noleggio distraendoli dal servizio di linea qualora il servizio di noleggio non superi le 24 ore (art. 7), delle sanzioni relative alla violazione della predetta disciplina (art. 8), della competenza ad emanare disposizioni applicative (art. 9). In tal modo, a quel che appare, l'accertamento dell'idoneita' tecnica al mutamento temporaneo dell'uso diviene soltanto uno degli elementi valutabili delle autorizzazioni, che vengono in sostanza finalizzate al controllo di aspetti gestionali ed attinenti al servizio. Ma comunque sia considerata, tale disciplina e le singole disposizioni che contengono sono illegittime e lesive delle prerogative costituzionali della ricorrente per le seguenti ragioni di D i r i t t o Il decreto qui impugnato dichiara di fondarsi sugli artt. 82, sesto comma, e 87, quarto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Benche' infatti nella premessa si faccia generico riferimento anche al d.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (recante disposizioni correttive e integrative del codice della strada), non sembra che tale atto contenga disposizioni attinenti alla materia. Senonche', nessuna delle due disposizioni e' idonea a dare all'atto alcuna legittimazione. In primo luogo, del tutto inidoneo e fuori di luogo appare il richiamo all'art. 87, quarto comma, del codice della strada. Tale disposizione si riferisce al potere del concedente la linea di autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per il servizio di noleggio, purche' non sia pregiudicata la regolarita' del servizio. Essa dunque, ben lungi dal fondare un qualunque potere nornativo statale, e' invece riconducibile proprio a quel quadro di poteri gestionali che spettano, come ha ricordato la sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 2 del 1993 (su cui piu' ampiamente si tornera'), alle autorita' regionali e provinciali. D'altronde, e' altresi' evidente che tale disposizione non e' affatto rivolta a fondare alcun potere normativo del Governo o di Ministri, neppure se la si potesse riferire ad ipotesi in cui il concedente possa essere una autorita' statale. Deve quindi ritenersi che il decreto sia stato emanato sulla base dell'art. 82, sesto comma, del codice della strada. Anche sotto questo profilo esso appare tuttavia illegittimo. Tale comma contiene due disposizioni di non certo felice stesura. Per la prima di esse, "previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone". Questa disposizione interessa qui soltanto per il riferimento che vi fa la disposizione seguente, secondo la quale "analoga autorizzazione viene rilasciata d'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministro dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa". Per chiarire il senso da attribuire a tale disposizione occorre ricordare che nell'interpretare il senso della norma nell'ambito di un giudizio promosso dalla regione Liguria, per asserita invasione delle prerogative regionali, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha posto una fondamentale distinzione tra le attribuzioni regionali, le quali attengono alle "modalita' di svolgimento" dei servizi di trasporto, ovvero alla loro "gestione", e la competenza statale, la quale "si fonda esclusivamente su criteri di ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti" (sentenza n. 2 del 1993, punto 3 in diritto). Una volta acclarato che le autorizzazioni statali di cui al sesto comma; dell'art. 82 codice della strada "riguardano l'abilitazione dell'autoveicolo ad essere utilizzato per un certo tipo di trasporto" (cosi' il punto 6 in diritto), era chiaro che la disposizione non risultava invasiva delle potesta' costituzionali delle regioni, alla stregua dei criteri piu' volte affermati da codesta Corte costituzionale. Ma se tali sono lo scopo, ambito e fondamento assegnati al potere autorizzatorio dello Stato, essi non possono certamente venire alterati nell'esercizio del potere ministeriale di emanare le "direttive" pure previste dal seto comma, dell'art. 82. Tali direttive, in altre parole, non possono che avere lo scopo di precostituire i criteri tecnici per il rilascio delle singole autorizzazioni al mutamento temporaneo di destinazione del veicolo, e sono utili e necessarie per consentire agli utilizzatori dei veicoli di sapere in anticipo, sin dal momento dell'acquisto, se sara' tecnicamente possibile il "doppio uso" del veicolo stesso. D'altronde, la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel giudizio cui si riferiva la sentenza ora citata, ha rilevato che l'art. 82 codice della strada "concerne i controlli sui dispositivi di equipaggiamento e le caratteristiche costruttive" dei veicoli, in relazione alla loro destinazione a servizio di linea oppure a servizio di noleggio, e che "la norma attiene dunque alla sicurezza stradale, affidata a criteri necessariamente uniformi su tuto il territorio nazionale... mentre risulta estranea all'organizzazione dei servizi di linea, affidata alle regioni" (cosi' la predetta sentenza, punto 2 in fatto). Proprio tali criteri tecnici "necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale" costituiscono dunque l'oggetto del potere di direttiva, intesa alla luce della citata sentenza costituzionale. Sempreche', se sulla base di tale premessa si vanno a riscontrare i contenuti degli impugnati artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8, e 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 gennaio 1996, ci si avvede facilmente che essi non contengono alcun criterio tecnico relativo ai veicoli, ma interferiscono invece con le modalita' di svolgimento dei servizi di trasporto, ovvero con la loro "gestione", collegando l'autorizzazione di sicurezza tecnica a fatti del tutto estranei ad essa. Null'altro infatti significa prevedere che la destinazione possa essere mutata (in direzione da servizio di noleggio a servizio di linea) in caso di indisponibilita' dei mezzi immatricolati per i servizi di linea, di effettuazione di corse-bis o di situazioni di carattere straordinario, di disponibilita' di utilizzo degli autobus di linea in relazione alla percorribilita' delle strade, e nei simili casi previsti da ciascuna delle lettere dell'art. 1; come null'altro significa prevedere il periodo massimo di tre mesi (peraltro prorogabili indefinitamente), ai sensi dell'art. 2. Ed analogamente deve dirsi in relazione all'art. 4 ed all'art. 6, corrispondenti agli articoli ora detti per l'inversa ipotesi di passaggio dal servizio di linea al servizio di noleggio. Ne' evidentemente meno attinente alla gestione e' la generale facolta' data alla distrazione dalla linea al noleggio per servizi di durata giornaliera dall'art. 7, facolta' che oltretutto impinge direttamente nei poteri regionali previsti dall'art. 87, quarto comma. In altre parole, il decreto 19 gennaio 1996, anziche' disciplinare in via preventiva i criteri per il riconoscimento dell'idoneita' tecnica dei veicoli all'uso eccezionale, stabilisce per i mutamenti temporanei di uso una disciplina di ordine gestionale, pretendendo di assorbire nella autorizzazione statale valutazioni che non possono che spettare alle autorita' provinciali, e che sono altresi' previste dalla l.p. n. 16 del 1993. Cosi' facendo esso snatura completamente il carattere dei poteri di autorizzazione previsti in capo ad autorita' statali, che da tecnici diventano essi stessi gestionali. L'improprio legame cosi' stabilito tra aspetti tecnici di sicurezza e aspetti gestionali risulta dimostrato in modo particolarmente evidente dalla normativa prevista nell'art. 8 sulle sanzioni, consistenti in particolare nel ritiro delle autorizzazioni gia' rilasciate e nella perdita di possibili future autorizzazioni "qualora si venga a conoscenza che un'impresa abbia violato per tre volte le disposizioni che precedono": ma tali sanzioni hanno un evidente carattere "disciplinare" che non si addice affatto alla tresgressione di normative tecniche, e che conferma che si tratta invece di violazioni di contenuti gestionali del servizio. In effetti, le esigenze di sicurezza non sono affatto compromesse dalla violazione dei criteri dettati dal decreto, che non si preoccupa invece affatto dal vero problema della sicurezza, che consiste nel sanzionare l'uso di veicoli inidonei. Tutto il resto, invece, incide nel rapporto gestionale di pertinenza della provincia autonoma di Trento, in base alle disposizioni dello statuto e delle norme di attuazioni, e della stessa legislazione provinciale. Si noti che l'illegittimita' dell'impugnato decreto non risulterebbe affatto minore se si considerasse la disciplina da esso dettata come a valere in assoluto quale disciplina della materia, a prescindere dal nesso con le autorizzazioni di sicurezza di competenza statale. In primo luogo tale considerazione sarebbe, ad avviso della ricorrente provincia infondata, essendo evidente, come sopra illustrato, l'esistenza di tale collegamento. In secondo luogo, la previsione di un potere ministeriale di direttiva non puo' che riferirsi anch'esso all'ambito della competenza statale, ovvero all'ambito della sicurezza e dell'idoneita' tecnica. Comunque, poi la generica attribuzione al Ministro di un potere di direttiva non consentirebbe certo la disciplina diretta e specifica delle ipotesi di possibile uso temporaneo degli autobus, con distrazione dell'uso ordinario. Infine, se anche fosse riguardato come atto di indirizzo, il decreto in questione non ne ha i contenuti (non fissando obbiettivi ma una minuta disciplina di dettaglio) e non ne rispetta le regole sostanziali e procedurali. La sua applicazione nella provincia autonoma di Trento risulterebbe altresi' lesiva del sistema delle garanzie statutarie, ed in particolare di quelle stabilite con d.P. R. n. 266 del 1992. Con tale decreto legislativo e' stato stabilito (art. 2) che la legislazione statale che sopraggiunge nelle materie assegnate alla autonomia regionale e provinciale non trova diretta applicazione, ma determina un dovere di adeguamento - nei limiti in cui tale adeguamento e' costituzionalmente dovuto. Qualora poi l'adeguamento non vi sia, lo Stato puo' impugnare le disposizioni di legge provinciale non adeguate. Inoltre, qualora la legislazione statale preveda atti di indirizzo e coordinamento, questi non vincolano la provincia sin quando rimangono in vigore leggi provinciali incompatibili (art. 3, u.c.). Inoltre, anche gli atti di indirizzo che siano legittimamente destinati a vincolare la provincia devono formare previamente oggetto di apposita consultazione (art. 3, terzo comma). Ora, nessuno di questi principi appare rispettato dal decreto qui impugnato. Esso verrebbe dare applicazione diretta a normativa statale in una materia - le gestione del servizio di trasporto quanto alla destinazione dei mezzi - gia' disciplinata dalla legge provinciale. Verrebbe poi ad imporre uno specifico atto di "direttiva" (assimilabile sotto questo profilo agli atti di indirizzo) in contrasto con la normativa provinciale, e senza che vi sia stata alcuna consultazione. Comunque considerato, il decreto impugnato appare dunque illegittimo e lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente.
Tutto cio' premesso, la ricorrente provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato di disciplinare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione: i casi in cui gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea, nonche' la durata di tale destinazione; i casi in cui gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati in servizio di noleggio con conducente nonche' la durata di tale destinazione; la possibilita' illimitata di adibire al servizio di noleggio autobus, distraendoli dal servizio di linea, qualora il servizio di noleggio non superi le 24 ore; le sanzioni relative alla violazione della predetta disciplina; nonche' conseguentemente annullare gli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 gennaio 1996, concernente nuovi criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa, per violazione degli artt. 8, n. 18, e 16 dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione, con particolare riferimento al d.P. R. 19 novembre 1987, n. 527 e al d.P. R. 16 marzo 1992, n. 266; degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonche' dell'art. 82, sesto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Padova-Roma, addi' 2 aprile 1996 Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi 96C0544