N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 aprile 1996

                                N. 9
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11
 aprile 1996 (della provincia autonoma di Trento)
 Trasporti  pubblici - Distrazione degli autobus dal servizio di linea
 al noleggio e viceversa - Disciplina di cui  al  decreto-ministeriale
 trasporti  in  data 19 gennaio 1996 - Previsione delle ipotesi in cui
 sono consentite tali distrazioni e della loro  durata  -  Previsione,
 altresi',  di  sanzioni  in  caso di inosservanza - Lamentata lesione
 delle competenze provinciali in materia di comunicazioni e  trasporti
 di  interesse  provinciale - Riferimento alla sentenza della Corte n.
 2/1993.
 (Decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  19  gennaio
 1996).
 (S.T.T.A.,  artt.  8,  n.  18,  e  16; d.P. R. 16 marzo 1992, n. 266;
 d.P.R.  19 novembre 1987, n. 527; Cost., artt. 117, 118, sesto comma;
 d.-lgs.  30 aprile 1992, nn. 285, artt. 82, sesto comma, e 87, quarto
 comma).
(GU n.35 del 28-8-1996 )
   Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia  autonoma  di
 Trento,   in   persona   del   presidente  della  Giunta  provinciale
 pro-tempore dott.  Carlo  Andreotti,  autorizzato  con  deliberazione
 della  Giunta  provinciale  n.  3459  del  22  marzo  1996  (all. 1),
 rappresentata e difesa - come da procura speciale del 26  marzo  1996
 (rep.  n.  61931) rogata dal notaio dott. Pierluigi Mott del collegio
 notarile di Trento e Rovereto (all. 2) - dagli avvocati  Giandomenico
 Falcon  di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma
 presso lo studio dell'avv.  Manzi,  via  Confalonieri  5,  contro  il
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri per la dichiarazione che non
 spetta allo Stato  di  disciplinare  con  decreto  del  Ministro  dei
 trasporti e della navigazione:
     i  casi  in  cui gli autobus destinati a servizio di noleggio con
 conducente possono essere impiegati in servizio di linea, nonche'  la
 durata di tale destinazione;
     i  casi in cui gli autobus destinati al servizio di linea possono
 essere impiegati in servizio di noleggio con  conducente  nonche'  la
 durata di tale destinazione;
     la  possibilita'  illimitata  di  adibire al servizio di noleggio
 autobus, distraendoli dal servizio di linea, qualora il  servizio  di
 noleggio non superi le 24 ore;
     le sanzioni relative alla violazione della predetta disciplina;
     la competenza ad emanare disposizioni applicative;
   nonche' per il seguente annullamento degli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8 e
 9  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione 19
 gennaio  1996,  concernente  Nuovi  criteri  e   direttive   per   la
 distrazione  degli  autobus  dal  servizio  di  linea  al  noleggio e
 viceversa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8  febbraio
 1996,  per  violazione:   degli artt. 8, n. 18, e 16 dello statuto di
 autonomia e relative norme di attuazione, con particolare riferimento
 al d.P. R. 19 novembre 1987, n. 527 e al d.P. R. 16  marzo  1992,  n.
 266;  degli  artt.  117 e 117 della Costituzione, nonche' degli artt.
 82, sesto comma, e 87, quarto   comma,  del  decreto  legislativo  30
 aprile 1992, n. 285, per i profili e nei modi di seguito illustrati.
                               F a t t o
   La   ricorrente  provincia  e'  titolare  di  potesta'  legislativa
 primaria e di potesta' amministrativa in materia di  comunicazioni  e
 trasporti  di  interesse  provinciale,  ai  sensi dell'art. 8, n. 18,
 nonche'  dell'art.    16  dello  Statuto   speciale   di   autonomia.
 D'altronde,  la  materia  dei  trasporti  di  interesse  regionale e'
 assegnata  altresi'   alle   generali   competenze   legislative   ed
 amministrative  delle regioni ordinarie dagli artt. 117, primo comma,
 e 118, primo comma, della Costituzione.
   Alle competenze statutarie e' stata data piena attuazione con  d.P.
 R.  n. 527 del 1987.
   Nell'esercizio  della  propria  potesta'  la provincia di Trento ha
 disciplinato la materia da ultimo con la legge provinciale  9  luglio
 1993,  n. 16, recante disciplina dei servizi pubblici di trasporto in
 provincia di Trento (mod. con l.p. del 1994). L'art. 15 di tale legge
 espressamente prevede che "gli autobus  al  noleggio  con  conducente
 possono  essere  impiegati  in  servizio  di  linea  e viceversa", ma
 soltanto "previa autorizzazione dell'assessore provinciale"  e  "solo
 nel  caso  in  cui sia comunque garantito il regolare svolgimento dei
 servizi".
   Il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  del  19
 gennaio  1996,  qui  impugnato,  contiene  - accanto all'attribuzione
 alll'ufficio provinciale competente del compito della verifica  della
 "compatibilita'  delle  caratteristiche  tecniche  e di sicurezza del
 veicolo con le modalita' e condizioni di esercizio della linea  sulla
 quale  deve  essere  impiegato  l'autobus da noleggio con conducente"
 (art. 3) e della verifica "che il veicolo in servizio di linea  abbia
 le  caratteristiche  tecniche  e di sicurezza idonee allo svolgimento
 del servizio di noleggio" (art. 5), ai fini delle  autorizzazioni  di
 sicurezza - una vera e propria disciplina dei casi in cui gli autobus
 destinati  a  servizio  di  noleggio  con  conducente  possono essere
 impiegati in servizio di linea  (art.  1)  e  della  durata  di  tale
 destinazione  (art.  2),  dei  casi  in  cui gli autobus destinati al
 servizio di linea possono essere impiegati in  servizio  di  noleggio
 con  conducente  (art.    4)  e della corrispondente durata (art. 5),
 della  possibilita'  di  adibire  autobus  al  servizio  di  noleggio
 distraendoli  dal  servizio  di linea qualora il servizio di noleggio
 non superi le  24  ore  (art.    7),  delle  sanzioni  relative  alla
 violazione  della  predetta  disciplina (art. 8), della competenza ad
 emanare disposizioni applicative (art.  9).
   In tal modo,  a  quel  che  appare,  l'accertamento  dell'idoneita'
 tecnica  al  mutamento temporaneo dell'uso diviene soltanto uno degli
 elementi valutabili delle autorizzazioni,  che  vengono  in  sostanza
 finalizzate  al  controllo  di  aspetti  gestionali  ed  attinenti al
 servizio.
   Ma  comunque  sia  considerata,  tale  disciplina  e   le   singole
 disposizioni   che   contengono   sono  illegittime  e  lesive  delle
 prerogative costituzionali della ricorrente per le  seguenti  ragioni
 di
                             D i r i t t o
   Il decreto qui impugnato dichiara di fondarsi sugli artt. 82, sesto
 comma, e 87, quarto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
 285.  Benche'  infatti  nella premessa si faccia generico riferimento
 anche  al  d.lgs.  28  giugno  1993,  n.  214  (recante  disposizioni
 correttive  e  integrative  del  codice della strada), non sembra che
 tale atto contenga disposizioni attinenti alla materia.
   Senonche', nessuna delle due disposizioni e' idonea a dare all'atto
 alcuna legittimazione.
   In primo luogo, del tutto inidoneo  e  fuori  di  luogo  appare  il
 richiamo  all'art.  87,  quarto  comma, del codice della strada. Tale
 disposizione si riferisce  al  potere  del  concedente  la  linea  di
 autorizzare  l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per
 il servizio di noleggio, purche' non sia pregiudicata la  regolarita'
 del  servizio. Essa dunque, ben lungi dal fondare un qualunque potere
 nornativo statale, e' invece riconducibile proprio a quel  quadro  di
 poteri  gestionali  che  spettano,  come  ha ricordato la sentenza di
 codesta ecc.ma Corte costituzionale  n.  2  del  1993  (su  cui  piu'
 ampiamente  si  tornera'),  alle  autorita'  regionali e provinciali.
 D'altronde, e' altresi' evidente che tale disposizione non e' affatto
 rivolta a fondare alcun potere normativo del Governo o  di  Ministri,
 neppure  se  la  si  potesse riferire ad ipotesi in cui il concedente
 possa essere una autorita' statale.
   Deve quindi ritenersi che il decreto sia stato emanato  sulla  base
 dell'art.  82,  sesto  comma,  del  codice  della strada. Anche sotto
 questo profilo esso appare tuttavia illegittimo.
   Tale comma contiene due disposizioni di non certo  felice  stesura.
 Per  la  prima  di  esse,  "previa  autorizzazione dell'ufficio della
 Direzione generale  della  M.C.T.C.,  gli  autocarri  possono  essere
 utilizzati,  in  via  eccezionale  e  temporanea, per il trasporto di
 persone".   Questa   disposizione   interessa  qui  soltanto  per  il
 riferimento che vi fa la  disposizione  seguente,  secondo  la  quale
 "analoga  autorizzazione  viene  rilasciata d'ufficio della Direzione
 generale della  M.C.T.C.    agli  autobus  destinati  a  servizio  di
 noleggio  con  conducente,  i  quali possono essere impiegati, in via
 eccezionale secondo direttive emanate dal Ministro dei trasporti  con
 decreti ministeriali, in servizio di linea e  viceversa".
   Per  chiarire  il  senso  da attribuire a tale disposizione occorre
 ricordare che nell'interpretare il senso della norma  nell'ambito  di
 un  giudizio  promosso  dalla regione Liguria, per asserita invasione
 delle prerogative regionali, codesta ecc.ma Corte  costituzionale  ha
 posto  una fondamentale distinzione tra le attribuzioni regionali, le
 quali attengono  alle  "modalita'  di  svolgimento"  dei  servizi  di
 trasporto,  ovvero  alla loro "gestione", e la competenza statale, la
 quale  "si  fonda  esclusivamente  su  criteri  di   ordine   tecnico
 riguardanti  la  sicurezza  dei  trasporti"  (sentenza n. 2 del 1993,
 punto 3 in diritto).
   Una volta acclarato che le autorizzazioni statali di cui  al  sesto
 comma;  dell'art.  82  codice della strada "riguardano l'abilitazione
 dell'autoveicolo ad essere utilizzato per un certo tipo di trasporto"
 (cosi' il punto 6 in diritto), era chiaro  che  la  disposizione  non
 risultava  invasiva delle potesta' costituzionali delle regioni, alla
 stregua  dei  criteri  piu'  volte   affermati   da   codesta   Corte
 costituzionale.
   Ma  se  tali sono lo scopo, ambito e fondamento assegnati al potere
 autorizzatorio  dello  Stato,  essi  non  possono  certamente  venire
 alterati   nell'esercizio  del  potere  ministeriale  di  emanare  le
 "direttive"  pure  previste  dal  seto  comma,  dell'art.  82.   Tali
 direttive,  in  altre  parole,  non  possono  che  avere  lo scopo di
 precostituire  i  criteri  tecnici  per  il  rilascio  delle  singole
 autorizzazioni al mutamento temporaneo di destinazione del veicolo, e
 sono  utili e necessarie per consentire agli utilizzatori dei veicoli
 di sapere in  anticipo,  sin  dal  momento  dell'acquisto,  se  sara'
 tecnicamente possibile il "doppio uso" del veicolo stesso.
   D'altronde,  la  stessa  Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel
 giudizio cui si riferiva la sentenza  ora  citata,  ha  rilevato  che
 l'art.  82  codice della strada "concerne i controlli sui dispositivi
 di equipaggiamento e le caratteristiche costruttive" dei veicoli,  in
 relazione  alla  loro  destinazione  a  servizio  di  linea  oppure a
 servizio di noleggio, e che "la norma attiene dunque  alla  sicurezza
 stradale,  affidata  a  criteri  necessariamente  uniformi su tuto il
 territorio nazionale... mentre  risulta  estranea  all'organizzazione
 dei  servizi  di  linea,  affidata  alle  regioni" (cosi' la predetta
 sentenza, punto 2 in fatto).
   Proprio tali criteri tecnici "necessariamente uniformi su tutto  il
 territorio  nazionale"  costituiscono  dunque l'oggetto del potere di
 direttiva, intesa alla luce della citata sentenza costituzionale.
   Sempreche', se sulla base di tale premessa si vanno a riscontrare i
 contenuti degli impugnati artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8, e 9 del decreto del
 Ministro dei trasporti e della navigazione 19  gennaio  1996,  ci  si
 avvede  facilmente  che  essi  non  contengono alcun criterio tecnico
 relativo ai veicoli, ma interferiscono invece  con  le  modalita'  di
 svolgimento  dei servizi di trasporto, ovvero con la loro "gestione",
 collegando  l'autorizzazione  di  sicurezza tecnica a fatti del tutto
 estranei ad essa.
   Null'altro infatti significa prevedere che  la  destinazione  possa
 essere  mutata  (in  direzione  da servizio di noleggio a servizio di
 linea) in caso di indisponibilita'  dei  mezzi  immatricolati  per  i
 servizi  di  linea,  di effettuazione di corse-bis o di situazioni di
 carattere straordinario, di disponibilita' di utilizzo degli  autobus
 di linea in relazione alla percorribilita' delle strade, e nei simili
 casi  previsti da ciascuna delle lettere dell'art. 1; come null'altro
 significa  prevedere  il  periodo  massimo  di  tre  mesi   (peraltro
 prorogabili  indefinitamente),  ai sensi dell'art. 2. Ed analogamente
 deve dirsi in relazione all'art. 4 ed all'art. 6, corrispondenti agli
 articoli ora detti per l'inversa ipotesi di passaggio dal servizio di
 linea al servizio di noleggio.
   Ne' evidentemente meno  attinente  alla  gestione  e'  la  generale
 facolta' data alla distrazione dalla linea al noleggio per servizi di
 durata  giornaliera  dall'art.  7,  facolta'  che  oltretutto impinge
 direttamente nei  poteri  regionali  previsti  dall'art.  87,  quarto
 comma.
   In  altre parole, il decreto 19 gennaio 1996, anziche' disciplinare
 in via preventiva i  criteri  per  il  riconoscimento  dell'idoneita'
 tecnica  dei  veicoli all'uso eccezionale, stabilisce per i mutamenti
 temporanei di uso una disciplina di ordine gestionale, pretendendo di
 assorbire nella autorizzazione statale valutazioni  che  non  possono
 che spettare alle autorita' provinciali, e che sono altresi' previste
 dalla l.p. n. 16 del 1993.
   Cosi' facendo esso snatura completamente il carattere dei poteri di
 autorizzazione  previsti in capo ad autorita' statali, che da tecnici
 diventano essi stessi gestionali.
   L'improprio legame cosi' stabilito tra aspetti tecnici di sicurezza
 e aspetti  gestionali  risulta  dimostrato  in  modo  particolarmente
 evidente   dalla  normativa  prevista  nell'art.  8  sulle  sanzioni,
 consistenti in  particolare  nel  ritiro  delle  autorizzazioni  gia'
 rilasciate   e  nella  perdita  di  possibili  future  autorizzazioni
 "qualora si venga a conoscenza che un'impresa abbia violato  per  tre
 volte  le  disposizioni  che  precedono":  ma  tali sanzioni hanno un
 evidente carattere "disciplinare" che  non  si  addice  affatto  alla
 tresgressione  di  normative  tecniche,  e che conferma che si tratta
 invece  di  violazioni  di  contenuti  gestionali  del  servizio.  In
 effetti,  le esigenze di sicurezza non sono affatto compromesse dalla
 violazione dei criteri dettati dal  decreto,  che  non  si  preoccupa
 invece  affatto  dal  vero problema della sicurezza, che consiste nel
 sanzionare l'uso di veicoli inidonei.
   Tutto  il  resto,  invece,  incide  nel  rapporto   gestionale   di
 pertinenza   della   provincia  autonoma  di  Trento,  in  base  alle
 disposizioni dello statuto e  delle  norme  di  attuazioni,  e  della
 stessa legislazione provinciale.
   Si   noti   che   l'illegittimita'   dell'impugnato   decreto   non
 risulterebbe affatto minore se si considerasse la disciplina da  esso
 dettata  come  a valere in assoluto quale disciplina della materia, a
 prescindere  dal  nesso  con  le  autorizzazioni  di   sicurezza   di
 competenza statale.
   In  primo  luogo  tale  considerazione  sarebbe,  ad  avviso  della
 ricorrente  provincia  infondata,  essendo   evidente,   come   sopra
 illustrato, l'esistenza di tale collegamento.
   In  secondo  luogo,  la  previsione  di  un  potere ministeriale di
 direttiva  non  puo'  che  riferirsi   anch'esso   all'ambito   della
 competenza    statale,    ovvero   all'ambito   della   sicurezza   e
 dell'idoneita' tecnica.
   Comunque, poi la generica attribuzione al Ministro di un potere  di
 direttiva  non  consentirebbe certo la disciplina diretta e specifica
 delle  ipotesi  di  possibile  uso  temporaneo  degli  autobus,   con
 distrazione dell'uso ordinario.
   Infine,  se  anche  fosse  riguardato  come  atto  di indirizzo, il
 decreto in questione non ne ha i contenuti (non  fissando  obbiettivi
 ma  una  minuta  disciplina di dettaglio) e non ne rispetta le regole
 sostanziali e procedurali.
   La sua applicazione nella provincia autonoma di Trento risulterebbe
 altresi'  lesiva  del  sistema  delle  garanzie  statutarie,  ed   in
 particolare di quelle stabilite con d.P. R. n. 266 del 1992.
   Con  tale  decreto  legislativo  e' stato stabilito (art. 2) che la
 legislazione statale che sopraggiunge nelle  materie  assegnate  alla
 autonomia  regionale e provinciale non trova diretta applicazione, ma
 determina  un  dovere  di  adeguamento  -  nei  limiti  in  cui  tale
 adeguamento  e'  costituzionalmente dovuto. Qualora poi l'adeguamento
 non vi  sia,  lo  Stato  puo'  impugnare  le  disposizioni  di  legge
 provinciale non adeguate.
   Inoltre,  qualora la legislazione statale preveda atti di indirizzo
 e  coordinamento,  questi  non  vincolano  la  provincia  sin  quando
 rimangono  in  vigore leggi provinciali incompatibili (art. 3, u.c.).
 Inoltre,  anche  gli  atti  di  indirizzo  che  siano  legittimamente
 destinati a vincolare la provincia devono formare previamente oggetto
 di apposita consultazione (art. 3, terzo comma).
   Ora,  nessuno  di questi principi appare rispettato dal decreto qui
 impugnato.  Esso  verrebbe  dare  applicazione  diretta  a  normativa
 statale in una materia - le gestione del servizio di trasporto quanto
 alla   destinazione   dei  mezzi  -  gia'  disciplinata  dalla  legge
 provinciale.    Verrebbe  poi  ad  imporre  uno  specifico  atto   di
 "direttiva"   (assimilabile   sotto   questo  profilo  agli  atti  di
 indirizzo) in contrasto con la normativa provinciale, e senza che  vi
 sia stata alcuna consultazione.
   Comunque   considerato,   il   decreto   impugnato   appare  dunque
 illegittimo  e  lesivo   delle   prerogative   costituzionali   della
 ricorrente.
   Tutto  cio'  premesso,  la ricorrente provincia autonoma di Trento,
 come sopra rappresentata e  difesa  chiede  voglia  l'eccellentissima
 Corte   costituzionale  dichiarare  che  non  spetta  allo  Stato  di
 disciplinare  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
 navigazione:
     i  casi  in  cui gli autobus destinati a servizio di noleggio con
 conducente possono essere impiegati in servizio di linea, nonche'  la
 durata di tale destinazione;
     i  casi in cui gli autobus destinati al servizio di linea possono
 essere impiegati in servizio di noleggio con  conducente  nonche'  la
 durata di tale destinazione;
     la  possibilita'  illimitata  di  adibire al servizio di noleggio
 autobus, distraendoli dal servizio di linea, qualora il  servizio  di
 noleggio non superi le 24 ore;
     le sanzioni relative alla violazione della predetta disciplina;
   nonche'  conseguentemente  annullare gli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9
 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 gennaio
 1996, concernente nuovi criteri e direttive per la distrazione  degli
 autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa, per violazione
 degli  artt.  8,  n.  18,  e 16 dello statuto di autonomia e relative
 norme di attuazione,  con  particolare  riferimento  al  d.P.  R.  19
 novembre 1987, n. 527 e al d.P. R. 16 marzo 1992, n. 266; degli artt.
 117  e 118 della Costituzione, nonche' dell'art. 82, sesto comma, del
 d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285.
     Padova-Roma, addi' 2 aprile 1996
 Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi
 96C0544