N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 aprile 1996
N. 7 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 aprile 1996 (del commissario dello Stato per la regione siciliana) Sanita' pubblica - Regione siciliana - Istituzione del servizio ispettivo regionale di sanita' - Proroga fino al 31 dicembre 1997 delle borse di studio istituite presso l'Osservatorio epidemiologico regionale ed il Centro di documentazione per l'educazione sanitaria, in favore dei titolari delle stesse alla data del 30 giugno 1994 - Utilizzazione di uno strumento surrettizio per un nuovo conferimento di borse di studio, extra-ordinem, a soggetti gia' cessati dall'incarico - Ingiustificato trattamento di privilegio in favore di destinatari di precedenti borse di studio per l'esonero dalle procedure di selezione per il nuovo conferimento delle stesse - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge regione Sicilia 24 marzo 1996). (Cost., artt. 3, 51 e 97).(GU n.21 del 22-5-1996 )
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 728, 101, 162, 838, 876, 373 dal titolo "Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanita'. Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Proroga borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. Istituzione dell'ufficio del registro di patologia territoriale-Siracusa", pervenuto a questo ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 27 marzo 1996. Il provvedimento legislativo in questione, che prevede l'istituzione del servizio ispettivo regionale ed altre disposizioni in materia di organizzazione sanitaria, contiene una norma che suscita dubbi di costituzionalita' per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. L'art. 6, che di seguito si riporta, dispone, infatti, l'ulteriore proroga sino al 31 dicembre 1997 delle borse di studio istituite presso l'Osservatorio epidemiologico regionale ed il Centro di documentazione per l'educazione sanitaria, in favore dei titolari delle stesse alla data del 30 giugno 1994: "Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. 1. - Ai titolari di borsa o assegno di studio presso l'assessorato regionale della sanita' al 30 giugno 1994 e' autorizzata la proroga del termine di cui all'art. 7 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 38, sino al 31 dicembre 1997". Il riferimento ai titolari delle borse di studio in questione, anziche' al termine di scadenza delle medesime (previsto dall'art. 7 legge regionale n. 38/1995 costituisce, infatti, uno strumento surrettizio del legislatore per consentire un nuovo conferimento di assegni di studio, extra ordinem, a soggetti che avevano cessato di beneficiarne per vari motivi. Dagli atti in possesso a questo ufficio risulta, infatti, (all. 1) che gli attuali destinatari della norma (all. 2) a far data dal 3 agosto 1995 erano cessati dall'incarico. Nel corso del dibattito in aula e' stato, inoltre, espressamente chiarito che la norma si rendeva necessaria per consentire la "prosecuzione" del precario rapporto di soggetti che erano stati costretti ad interromperlo (alcuni dei quali per adempiere agli obbligi di leva). Non puo', invero, ritenersi ammissibile l'estensione ope legis di istituti propri del rapporto di lavoro dipendente ai titolari delle borse di studio. La norma de qua costituisce un ingiustificato privilegio in favore dei singoli destinatari che verrebbero esonerati dalle ordinarie procedure di selezione per il conferimento degli assegni di studio della cui necessita', per la pubblica amministrazione, peraltro, non e' dato rinvenire, ne' nel contesto delle norme ne' tantomeno nei lavori preparatori, alcuna plausibile giustificazione. Dai chiarimenti forniti a questo commissariato ai sensi dell'art. 3 d.P. R. n. 488/1969, emerge, d'altronde, che i compiti affidati ai beneficiari della previsione non sono strettamente connessi ad attivita' di ricerca e studio, bensi' attengono ad ordinarie attivita' burocratiche (predisposizione di comunicazioni, solleciti, diffide, decreti riguardanti la gestione delle indagini di competenza) che piu' correttamente dovrebbero essere espletate dai dipendenti regionali in servizio presso l'Osservatorio epidemiologico. Ne deriva che la norma risulta viziata di irragionevolezza sotto il profilo della congruita' rispetto al fine che si vuole perseguire.
P. Q. M. e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 6 del d.d.-l. n. 728, 101, 162, 838, 876, 373 dal titolo "Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanita'. Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Proroga borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. Istituzione dell'ufficio del registro di patologia territoriale-Siracusa", approvato dall'A. R.S. nella seduta del 24 marzo 1996 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Palermo, addi' 1 aprile 1996 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Vittorio Piraneo 96C0546