N. 155 ORDINANZA 21 - 29 maggio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Decreto di citazione a giudizio  nel  procedimento
 davanti  al  pretore - Requisiti - Sottoscrizione dell'ausiliario del
 giudice - Perfezionamento dell'atto nei requisiti di  sostanza  e  di
 forma  -  Difetto  di  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza della
 questione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P., art. 160).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.23 del 4-6-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,  prof.
 Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
  Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del  codice
 penale, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1996 dal pretore di
 Lecce  nel procedimento penale a carico di Zollino Mario, iscritta al
 n. 618 del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  28, prima serie speciale, dell'anno
 1996.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  12  marzo 1997 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto  che  il pretore di Lecce, dopo aver premesso di procedere
 nei confronti di persona imputata  di  contravvenzione  commessa  l'8
 maggio  1992 e che il decreto di citazione a giudizio e' stato emesso
 dal pubblico ministero il 28 marzo 1995 (depositato in segreteria  il
 6  settembre  1995)  e  notificato  all'imputato in data 15 settembre
 1995, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 160 del codice penale, nella parte in cui prevede che il corso  della
 prescrizione  e' interrotto dall'emissione del decreto di citazione a
 giudizio;
     che, a parere del giudice a quo, l'interpretazione adottata dalle
 sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 3760 del 16
 marzo 1994, secondo la quale al fine di individuare  il  momento  nel
 quale  si produce l'interruzione della prescrizione del reato occorre
 aver riguardo a quello della emissione di  uno  degli  atti  indicati
 nell'art.  160  cod.  pen.,  e  non a quello della sua notificazione,
 porrebbe la norma censurata in contrasto:
      a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto si  determina  una
 irragionevole  disparita' di trattamento per i destinatari degli atti
 interruttivi,  giacche'  soltanto  alcuni  di  essi  sono  portati  a
 conoscenza   dei  destinatari  medesimi  e  perche'  in  taluni  casi
 l'effetto interruttivo scaturisce dalla semplice emissione o deposito
 in segreteria di atti del pubblico ministero;
      b) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'imputato non e'
 posto in condizione di verificare il momento in cui si e'  realizzata
 la  prescrizione del reato in relazione ad un termine processualmente
 certo (notificazione o deposito) e rilevante (quale non e', a  parere
 del  rimettente,  quello  della  semplice  emissione  del  decreto di
 citazione), nonche' in relazione ad una  effettiva  manifestazione  -
 all'esterno - della volonta' punitiva dello Stato;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
   Considerato  che  l'art.  555  del  codice di procedura penale, nel
 disciplinare i requisiti del decreto  di  citazione  a  giudizio  nel
 procedimento  davanti  al pretore, espressamente prevede, al comma 1,
 lettera h), la data e la sottoscrizione, non  soltanto  del  pubblico
 ministero,  ma  anche  dell'ausiliario  che  lo  assiste, e che a tal
 proposito la giurisprudenza di legittimita' ha avuto modo di ribadire
 anche di recente come la sottoscrizione dell'ausiliario sia  volta  a
 certificare  l'autenticita'  dell'atto  "anche  riguardo  alla  data"
 (Cass., sez.  I, 15 novembre 1996, Battista), sicche' e' soltanto con
 quest'ultima  sottoscrizione   che   l'atto   medesimo   puo'   dirsi
 perfezionato  nei  suoi  requisiti di sostanza e di forma e spiegare,
 quindi, gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette;
     che nella specie, risultando  apposta  il  6  settembre  1995  la
 sottoscrizione    dell'ausiliario,    ancorche'   sotto   l'impropria
 attestazione di "deposito", e' a quella data  che  occorre  riferirsi
 per  individuare il momento in cui il decreto di citazione puo' dirsi
 emesso  e  assumere,  dunque,  le  connotazioni  di  atto  idoneo   a
 determinare l'interruzione del corso della prescrizione;
     che,  pertanto, essendosi gia' verificata, come lo stesso giudice
 a quo sottolinea,  senza  d'altra  parte  indicare  alcun  motivo  di
 rilevanza  della  questione  sollevata, la prescrizione triennale del
 reato  contravvenzionale  per  cui  si  procede  alla  data  in   cui
 l'ausiliario ha apposto al decreto di citazione a giudizio la propria
 sottoscrizione,  la  questione si appalesa manifestamente irrilevante
 agli effetti  della  decisione  che  il  rimettente  e'  chiamato  ad
 adottare.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'   costituzionale   dell'art.   160  del  codice  penale,
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della  Costituzione,  dal
 pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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