N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 aprile 1996
N. 9 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 1996 (del commissario dello Stato per la regione siciliana) Sanita' pubblica - Regione siciliana - Previsione di un protocollo d'intesa tra il presidente della regione e i rettori delle Universita' siciliane per l'individuazione e l'organizzazione di scuole o corsi di formazione per il conseguimento del titolo abilitante di tecnico di dialisi - Indebita invasione della sfera di competenza dello Stato cui spetta il potere d'individuazione dei profili professionali degli operatori sanitari nonche' di disciplina della durata e conclusione dei corsi e della determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole relative. (Legge regione Sicilia 24 marzo 1996, artt. 1, 2 e 3). (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 6, lett. q); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, terzo comma; statuto regione Sicilia, art. 17, lett. b)).(GU n.21 del 22-5-1996 )
L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 1024 dal titolo "Provvedimenti urgenti per la formazione e la qualificazione dei tecnici di dialisi. Norme collegate con il piano sanitario regionale. Norme per la tipizzazione tissutale e in materia di ammissione alle scuole di specializzazione", pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 27 marzo 1996. Il provvedimento legislativo in esame prevede la stipula di protocolli d'intesa fra il presidente della regione ed i rettori delle universita' siciliane per l'individuazione e l'organizzazione di scuole o corsi di formazione per il conseguimento del titolo abilitante per il profilo professionale di tecnico di dialisi. Le previsioni di cui ai primi due articoli del disegno di legge danno adito a censure di costituzionalita'. Si rileva, infatti, che il profilo professionale di tecnico di dialisi non trova riscontro alcuno nella normativa nazionale ed al legislatore regionale (che non ha in materia competenza esclusiva) e' preclusa la facolta' di istituire nuove qualifiche per il personale sanitario. Invero, gia' con l'art. 6, lett. q), della legge n. 833/1978 e' stata riservata alla esclusiva competenza dello Stato la potesta' di fissare i requisiti per la individuazione dei profili professionali degli operatori santiari nonche' le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi e la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole. L'art. 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, inoltre, dispone che le figure professionali da formare ed i relativi profili sono individuati dal Ministro della sanita', conformemente, peraltro, alla vigente normativa comunitaria nella materia. Orbene, atteso che il Ministro della sanita' con propri decreti del 14 settembre 1994 ha dato attuazione a dette disposizioni, individuando nuove figure e relativi profili professionali di operatori sanitari, non si riesce a cogliere una ragionevole motivazione che sorregga la determinazione della regione di anticipare le scelte della competente amministrazione statale, ne' serve a superare tale ostacolo il generico rinvio agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. In palese contrasto con i principi generali contenuti nella legislazione nazionale di riferimento, in tema di criteri e di requisiti per l'ammissione ai corsi di formazione nonche' di durata degli stessi, si rivela la norma dell'art. 2 che, in sede di prima applicazione, autorizza la istituzione di corsi integrativi teorico-pratici, di durata oltremodo ridotta (100 ore), riservati a soggetti con esperienza lavorativa nel settore non inferiore a tre anni. Di conseguenza, si appalesa illegittimo o vuoto il significato dell'art. 3 che disciplina il contenuto relativo alla stipulazione dei protocolli d'intesa.
P. Q. M. e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna gli artt. 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 1024 dal titolo: "Provvedimenti urgenti per la formazione e la qualificazione dei tecnici di dialisi. Norme collegate con il piano sanitario regionale. Norme per la tipizzazione tissutale e in materia di ammissione alle scuole di specializzazione", approvato dall'A. R.S. nella seduta del 24 marzo 1996, per violazione dell'art. 6, lett. q), della legge n. 833/1978 nonche' dell'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b), dello statuto speciale. Palermo, addi' 1 aprile 1996 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Vittorio Piraneo 96C0548