N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 aprile 1996
N. 10 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 1996 (del commissario dello Stato per la regione siliciana) Sanita' pubblica - Regione siciliana - Facolta' per i professionisti che intrattengano rapporti convenzionali con il S.S.N., di mutare entro centottanta giorni, il proprio rapporto convenzionale in rapporto societario in convenzione - Estensione della stessa facolta' ai medici convenzionati esterni incaricati per l'assistenza riabilitativa - Violazione delle disposizioni della legislazione statale in materia che prevedono la cessazione dal 30 giugno 1996 di tutti i rapporti convenzionali compresi quelli operanti in regime di proroga - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. nonche' dei principi posti dalla legislazione statale in materia. (Legge regione Sicilia 24 marzo 1996, artt. 1, 2 e 3). (Cost., art. 97; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, quinto e settimo comma; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, settimo comma; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48; statuto regione Sicilia, art. 17, lett. b)).(GU n.21 del 22-5-1996 )
L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 1203-1135 dal titolo: "Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norma in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 26", pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 27 marzo 1996. Il provvedimento legislativo in questione ha il precipuo scopo di riproporre sostanzialmente il testo dell'art. 13, secondo comma, del d.d.-l. n. 360 approvato dal A. R.S. il 14 ottobre 1993, avverso il quale questo commissariato aveva proposto ricorso dinnanzi a codesta ecc.ma Corte in data 23 ottobre 1993, per violazione dell'art. 17 legge n. 833/1978, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b) dello statuto speciale, nonche' dell'art. 97 della Costituzione. Codesta Corte non ha avuto occasione di pronunciarsi nel merito della disposizione, con cui si consentiva ai professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale di trasformare in societario il proprio rapporto convenzionale, giacche' il presidente della Regione il 3 novembre 1993 ha promulgato, con omissione delle parti impugnate, la legge n. 30 determinando cosi' la cessazione della materia del contendere (sentenza C.c. n. 470/1994). L'attuale disegno di legge, nonostante le modifiche apportare all'originaria stesura, da' adito a rilievi di carattere costituzionale, oltre che per i motivi prospettati con l'atto di gravame iscritto al n. 64/1993 del registro dei ricorsi presso codesta Corte, soprattutto in relazione alla sopravvenuta legislazione nazionale di riferimento (art. 8, comma quinto e settimo d.lgs. n. 502/1992 cosi' come modificato dal d.lgs. n. 517/1993). Considerato, infatti, che al 30 giugno 1996 (art. 2, settimo comma, legge n. 549/1995) verranno a cessare ope legis tutti i rapporti convenzionali, compresi quelli operanti in regime di proroga, non appare legittimo che il legislatore siciliano preveda che i professionisti titolari di rapporti convenzionali con il S.S.N. alla data di entrata in vigore della l.r. n. 30/1993 (9 novembre 1993) possano, entro centottanta giorni dall'approvazione dell'attuale iniziativa (e quindi con ogni verosimiglianza oltre il mese di giugno prossimo) trasformare la propria attivita' professionale passando dalla gestione in forma individuale a quella societaria, lasciando cosi' presumere la prosecuzione di un rapporto non piu' ammissibile secondo la normativa statale. In proposito va, altresi', rilevato che se il rapporto dei suddetti professionisti con il Servizio sanitario nazionale e' di tipo individuale, trattandosi di prestazione di opere professionali, esso si basa su di un rapporto fiduciario con il singolo soggetto convenzionato. Pertanto non e' possibile configurare un rapporto societario, con relativo trasferimento automatico della convenzione ad altro soggetto della societa', in caso di decesso, invalidita' permanente, di insorgenti incompatibilita' o limitazioni del titolare originale della convezione. Il legislatore siciliano, invero, mediante il ricorso alla costituzione di una societa' trasforma l'originario rapporto personale in una sorta di diritto patrimoniale del titolare della convenzione il quale, in virtu' della previsione dell'art. 2, secondo comma, puo' trasmetterlo ai parenti o affini sino al quarto grado. Il legislatore regionale, infatti, non distingue tra le strutture convenzionate con il S.S.N. e gli specialisti ambulatoriali. Per i primi non ha, invero, rilievo la successione delle persone all'interno delle strutture (ma in ogni caso non puo' disporsi l'automatica trasmissione della convenzione alla societa' sol perche' di essa fanno parte parenti o affini) mentre gli specialisti ambulatoriali, trattandosi di rapporto individuale, si ripete, non e' possibile configurare alcuna forma di successione. L'art. 3, pertanto, con cui si estende la possibilita' di passaggio dalla forma individuale a quella societaria ai medici specialisti convenzionati esterni incaricati per l'assistenza riabilitativa, e' anch'esso suscettibile della stessa censura. Invero, quel che e' consentito fare alla regione siciliana in materia e' quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, legge n. 412/1991, espressamente richiamato dall'art. 8, comma settimo, del d.lgs. n. 502/1992 piu' volte citato.
P. Q. M. e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna gli artt. 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 1203-1135 dal titolo: "Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norma in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 26" approvato dall'A. R.S. nella seduta del 24 marzo 1996 per violazione dell'art. 97 della Costituzione, nonche' dell'art. 8, commi quinto e settimo del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 2, settimo comma, legge n. 549/1995 e dell'art. 48, legge n. 833/1978, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b) dello statuto speciale. Palermo, addi' 1 aprile 1996 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Vittorio Piraneo 96C0549