N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 aprile 1996

                                 N. 10
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 10 aprile 1996 (del commissario  dello  Stato  per  la
 regione siliciana)
 Sanita'  pubblica - Regione siciliana - Facolta' per i professionisti
    che intrattengano rapporti convenzionali con il S.S.N., di  mutare
    entro  centottanta  giorni,  il  proprio rapporto convenzionale in
    rapporto societario  in  convenzione  -  Estensione  della  stessa
    facolta'   ai   medici   convenzionati   esterni   incaricati  per
    l'assistenza riabilitativa - Violazione delle  disposizioni  della
    legislazione statale in materia che prevedono la cessazione dal 30
    giugno  1996  di  tutti  i  rapporti convenzionali compresi quelli
    operanti in  regime  di  proroga  -  Violazione  dei  principi  di
    imparzialita'  e  buon  andamento  della p.a. nonche' dei principi
    posti dalla legislazione statale in materia.
 (Legge regione Sicilia 24 marzo 1996, artt. 1, 2 e 3).
 (Cost., art. 97; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art.  8,  quinto  e
 settimo comma; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, settimo comma;
 legge  23  dicembre  1978,  n. 833, art. 48; statuto regione Sicilia,
 art. 17, lett. b)).
(GU n.21 del 22-5-1996 )
   L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996,  ha
 approvato  il  disegno  di  legge  n.  1203-1135  dal  titolo: "Norme
 transitorie  concernenti  i  professionisti  convenzionati   con   il
 Servizio  sanitario  nazionale. Interpretazione autentica di norma in
 materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e  modifiche  alla
 legge   regionale   4   aprile  1995,  n.  26",  pervenuto  a  questo
 commissariato dello Stato, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  28
 dello statuto speciale, il 27 marzo 1996.
   Il  provvedimento  legislativo in questione ha il precipuo scopo di
 riproporre sostanzialmente il testo dell'art. 13, secondo comma,  del
 d.d.-l.  n.  360 approvato dal A. R.S. il 14 ottobre 1993, avverso il
 quale questo commissariato aveva proposto ricorso dinnanzi a  codesta
 ecc.ma  Corte  in  data  23 ottobre 1993, per violazione dell'art. 17
 legge n. 833/1978, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett.
  b) dello statuto speciale, nonche' dell'art. 97 della Costituzione.
   Codesta Corte non ha avuto occasione  di  pronunciarsi  nel  merito
 della   disposizione,   con   cui  si  consentiva  ai  professionisti
 convenzionati con il Servizio sanitario nazionale di  trasformare  in
 societario  il proprio rapporto convenzionale, giacche' il presidente
 della Regione il 3 novembre 1993 ha promulgato, con  omissione  delle
 parti  impugnate,  la  legge  n.  30 determinando cosi' la cessazione
 della materia del contendere (sentenza C.c. n. 470/1994).
   L'attuale disegno  di  legge,  nonostante  le  modifiche  apportare
 all'originaria   stesura,   da'   adito   a   rilievi   di  carattere
 costituzionale, oltre che per i  motivi  prospettati  con  l'atto  di
 gravame  iscritto  al  n.  64/1993  del  registro  dei ricorsi presso
 codesta   Corte,   soprattutto   in   relazione   alla   sopravvenuta
 legislazione nazionale di riferimento (art. 8, comma quinto e settimo
 d.lgs. n. 502/1992 cosi' come modificato dal d.lgs. n. 517/1993).
   Considerato, infatti, che al 30 giugno 1996 (art. 2, settimo comma,
 legge  n.  549/1995)  verranno a cessare   ope legis tutti i rapporti
 convenzionali, compresi quelli operanti in  regime  di  proroga,  non
 appare   legittimo   che  il  legislatore  siciliano  preveda  che  i
 professionisti titolari di rapporti convenzionali con il S.S.N.  alla
 data  di  entrata  in  vigore della l.r. n. 30/1993 (9 novembre 1993)
 possano,  entro  centottanta  giorni  dall'approvazione  dell'attuale
 iniziativa (e quindi con ogni verosimiglianza oltre il mese di giugno
 prossimo)  trasformare  la  propria  attivita' professionale passando
 dalla gestione in forma individuale a  quella  societaria,  lasciando
 cosi'  presumere  la prosecuzione di un rapporto non piu' ammissibile
 secondo la normativa statale.
   In proposito va, altresi', rilevato che se il rapporto dei suddetti
 professionisti  con  il  Servizio  sanitario  nazionale  e'  di  tipo
 individuale,  trattandosi di prestazione di opere professionali, esso
 si basa  su  di  un  rapporto  fiduciario  con  il  singolo  soggetto
 convenzionato.
   Pertanto  non  e' possibile configurare un rapporto societario, con
 relativo trasferimento automatico della convenzione ad altro soggetto
 della societa',  in  caso  di  decesso,  invalidita'  permanente,  di
 insorgenti  incompatibilita'  o  limitazioni  del  titolare originale
 della convezione.
   Il  legislatore  siciliano,  invero,  mediante  il   ricorso   alla
 costituzione   di   una   societa'  trasforma  l'originario  rapporto
 personale in una sorta di diritto  patrimoniale  del  titolare  della
 convenzione il quale, in virtu' della previsione dell'art. 2, secondo
 comma, puo' trasmetterlo ai parenti o affini sino al quarto grado.
   Il  legislatore  regionale, infatti, non distingue tra le strutture
 convenzionate con il S.S.N. e gli specialisti ambulatoriali.
   Per i primi non ha, invero, rilievo la  successione  delle  persone
 all'interno  delle  strutture  (ma  in  ogni  caso  non puo' disporsi
 l'automatica trasmissione della convenzione alla societa' sol perche'
 di  essa  fanno  parte  parenti  o  affini)  mentre  gli  specialisti
 ambulatoriali, trattandosi di rapporto individuale, si ripete, non e'
 possibile configurare alcuna forma di successione.
   L'art. 3, pertanto, con cui si estende la possibilita' di passaggio
 dalla  forma  individuale  a  quella societaria ai medici specialisti
 convenzionati esterni incaricati per l'assistenza  riabilitativa,  e'
 anch'esso suscettibile della stessa censura.
   Invero,  quel  che  e'  consentito  fare  alla regione siciliana in
 materia e' quanto previsto  dall'art.  4,  secondo  comma,  legge  n.
 412/1991,  espressamente  richiamato  dall'art. 8, comma settimo, del
 d.lgs. n.  502/1992 piu' volte citato.
                               P. Q. M.
 e con riserva di  presentare  memorie  illustrative  nei  termini  di
 legge,  il  sottoscritto prefetto dott. Vittorio Piraneo, commissario
 dello Stato per la regione siciliana, ai  sensi  dell'art.  28  dello
 statuto speciale, con il presente atto impugna gli artt. 1, 2 e 3 del
 disegno   di  legge  n.  1203-1135  dal  titolo:  "Norme  transitorie
 concernenti i professionisti convenzionati con il Servizio  sanitario
 nazionale.   Interpretazione   autentica   di  norma  in  materia  di
 assistenza  indiretta.  Norma  finanziaria  e  modifiche  alla  legge
 regionale  4  aprile 1995, n. 26" approvato dall'A. R.S. nella seduta
 del 24 marzo 1996 per violazione  dell'art.  97  della  Costituzione,
 nonche' dell'art.  8, commi quinto e settimo del d.lgs. n. 502/1992 e
 successive  modifiche  ed  integrazioni,  dell'art. 2, settimo comma,
 legge n. 549/1995 e dell'art. 48, legge n. 833/1978, in relazione  ai
 limiti posti dall'art.  17, lett. b)  dello statuto speciale.
     Palermo, addi' 1 aprile 1996
         Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
                       prefetto Vittorio Piraneo
 96C0549