N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 aprile 1996

                                 N. 12
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 10 aprile 1996 (del commissario  dello  Stato  per  la
 regione siciliana)
 Impiego  pubblico - Regione siciliana - Inquadramento nei ruoli della
    regione dei tecnici (circa 1.500) assunti con contratti a  termine
    di durata non superiore al biennio per l'istruttoria delle domande
    di  sanatoria  degli  abusi  edilizi - Violazione dei principi del
    concorso  pubblico   per   l'accesso   ai   pubblici   uffici   di
    imparzialita'  e  buon  andamento  della  p.a.  - Riferimento alle
    sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1994, 478  e  479  del
    1995.
 (Legge regione Sicilia 24 marzo 1996, art. 1).
 (Cost.,  artt.  3,  51  e  97; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2;
 statuto regione Sicilia, art. 14).
(GU n.24 del 12-6-1996 )
   L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 marzo 1996, ha
 approvato il disegno  di  legge  n.  1199-1020-1217-1226  dal  titolo
 "Disposizioni  in  materia  di  personale  tecnico di cui all'art. 14
 della legge regionale 15 marzo 1986, n. 26, e successive modifiche ed
 integrazioni.  Norme  concernenti  l'affidamento  del   servizio   di
 tesoreria  degli  enti  locali.  Reiscrizione  di  somme" pervenuto a
 questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art.  28  dello
 statuto speciale il 27 marzo 1996.
   Il  legislatore  regionale,  con  l'art.  1  del  provvedimento  in
 questione, intende dare definitiva  soluzione  all'attuale  stato  di
 precariato   in   cui   versano   i   circa   1500  tecnici,  assunti
 originariamente dai comuni per il disbrigo  delle  pratiche  relative
 alla   sanatoria   edilizia  disciplinata  dalla  legge  n.  47/1985,
 prevedendo il loro inquadramento nei ruoli, anche in soprannumero.
   Ai fini di un esatto inquadramento della fattispecie  e'  opportuno
 premettere  che il legislatore siciliano con l'art. 14 della legge 15
 maggio 1986, n. 26  (Norme  integrative  della  legge  relativa  alla
 sanatoria   dell'abusivismo   edilizio)   dispone  che  "per  l'esame
 istruttorio  delle  domande  di  autorizzazione  o   concessione   in
 sanatoria  ...  l'assessore  regionale per il territorio e l'ambiente
 autorizza i comuni ad assumere personale tecnico mediante contratti a
 termine di durata non superiore ad  un  biennio  non  rinnovabile  in
 rapporto  al  numero delle domande di autorizzazione o concessione in
 sanatoria presentata".
   Il rapporto di lavoro instaurato dai comuni con i suddetti tecnici,
 dopo una prima  proroga  disposta  dall'art.  1  legge  regionale  n.
 11/1990,  in  considerazione  dell'elevato  numero  delle  domande in
 sanatoria presentate e della complessita' del  procedimento  relativo
 alla  loro  trattazione,  e'  stato  trasformato in contratto a tempo
 indeterminato  dall'art.  1  della   legge   regionale   n.   9/1993,
 contestualmente  alla  previsione  della loro possibile utilizzazione
 anche per l'espletamento dei generali compiti d'istituto.
   In relazione al carattere contingente delle finalita' della legge e
 di avventiziato del rapporto di lavoro instaurato per  fronteggiarle,
 questo  non  ha cessato comunque di essere destinato ad avere termine
 con la cessazione del bisogno che l'ha determinato (definizione delle
 pratiche di sanatoria).
   Cio'  e'  tanto vero che con la citata legge regionale n. 9/1993 e'
 stato fissato per il 30 giugno 1994 il termine per  il  completamento
 del  disbrigo delle pratiche (termine ulteriormente prorogato fino al
 31 dicembre 1996 con la legge n. 34/1995).
   Da cio' emerge la contraddittorieta' del legislatore,  che  da  una
 parte  prevede  un  termine non lontano per lo smaltimento del lavoro
 affidato prevalentemente ai suddetti tecnici e dall'altra  stabilisce
 il loro inquadramento nei ruoli.
   Per  queste e per le ulteriori motivazioni che seguono la norma da'
 adito a rilievi di carattere costituzionale.
   Va, preliminarmente, rilevato che l'assemblea  regionale  siciliana
 con  l'adozione  della  norma in questione mostra di non tenere alcun
 conto  della  recente  riforma  del  pubblico  impiego,   tesa   alla
 razionalizzazione degli apparati burocratici ed al rigoroso controllo
 delle spese connesse alla gestione del personale.
   E'  di  palmare evidenza, infatti, che la norma de qua confligge in
 toto con i cennati principi di carattere unitario e  nazionale  delle
 leggi  dello Stato, atteso che cosente la stabilizzazione di rapporti
 di lavoro da ritenersi non necessari per  gli  enti,  in  quanto  non
 rientrano  nelle  previsioni  delle piante organiche rideterminate ai
 sensi delle  vigenti  disposizioni  legislative  statali,  vincolanti
 anche per la regione siciliana.
   E'  vero  che,  in  via  di  principio,  non puo' escludersi che la
 regione  nella  sua  autonomia  possa  decidere  di  sistemare   (con
 l'assunzione in ruolo) particolari categorie assunte con contratti di
 lavoro  anche  a  tempo  determinato  per  esigenze contingenti e non
 stabili purche', pur divergendo dalla disciplina generale in  materia
 di assunzioni (id est concorso pubblico), preveda idonei strumenti di
 verifica  della capacita' ed idoneita' professionale dei candidati ed
 escluda ogni forma di automatismo  nel  reclutamento  dei  dipendenti
 (Corte costituzionale n. 314/1994).
   Orbene,   il   sistema   previsto  dal  legislatore  per  procedere
 all'inquadramento nei ruoli comunali dei  tecnici  in  questione  non
 appare idoneo a fornire quelle garanzie minime di obiettivita' e buon
 andamento della p.a., che richiedono il ricorso a procedure congrue e
 ragionevoli  per  l'ammissione  nel  settore  del  pubblico  impiego,
 soprattutto se si tratta di posti,  come  nel  caso  in  ispecie,  di
 livello medio elevato (sentenza Corte costituzionale n. 478/1995).
   Sembra,  invero,  non  congruo  per effettuare la valutazione delle
 attitudini  dei  candidati  il  semplice  rinvio   alle   graduatorie
 compilate  ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 26/1986 e/o
 a quelle compilate secondo i criteri del decreto del presidente della
 regione 7 agosto 1993, n. 18.
   In tale regolamento (che si  allega)  mentre  all'art.  1,  in  via
 teorica, si fa riferimento ad una regolare procedura concorsuale, nel
 successivo  art.  2,  si  da'  atto  che  almeno parte dei tecnici in
 questione sono stati assunti  per  chiamata  diretta  o  tramite  gli
 uffici  di  collocamento,  e  per essi, pertanto, si prevede, ai fini
 della  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro,  un   giudizio   di
 idoneita';  giudizio,  pero',  consistente nella mera valutazione dei
 titoli  di  studio  e  professionali  (oltre  dal  carico  familiare)
 posseduti,  da valutarsi secondo i criteri ed i punteggi indicati con
 decreto dell'assessore regionale degli enti locali 3 febbraio 1992.
   Ma  e'  ancor  piu'  grave  che  il  legislatore  siciliano preveda
 d'inquadrare nei ruoli tecnici della  sanatoria,  prescindendo  dalla
 effettiva  necessita'  di  copertura  dei  servizi,  in rapporto alla
 domanda degli enti locali formulata in base alla verifica dei carichi
 di lavoro ed alla quantita' di attivita' svolta (Corte costituzionale
 sentenza   n.   479/1995),   dimostrando   cosi'   di    privilegiare
 esclusivamente  l'esigenza  dei  dipendenti  che  aspirano  ad  avere
 stabilizzato il proprio precario rapporto di servizio.
   Ma vi e' di  piu':  a  tale  esigenza  ritenuta  prioritaria  viene
 postergato  il  diritto  costituzionalmente garantito ai cittadini di
 poter partecipare in  condizioni  di  eguaglianza,  ai  concorsi  per
 l'accesso ai pubblici uffici.
   Invero,  negli enti locali siciliani, se dovesse trovare attuazione
 la norma dell'art. 1, secondo comma, per molti anni, sino al completo
 riassorbimento  del  personale  in  questione,  non  avrebbero  luogo
 procedure  concorsuali  pubbliche  per  il reclutamento di unita' con
 qualifiche tecniche, impedendo, altresi', alla p.a.  di  operare  una
 selezione  quanto  piu'  ampia  possibile  dei  propri dipendenti, in
 palese  contrasto  con  il  principio  di  cui  all'art.   97   della
 Costituzione.
                               P. Q. M.
 e  con  riserva  di  presentare  memorie  illustrative nei termini di
 legge, il sottoscritto prefetto dott. Vittorio  Piraneo,  commissario
 dello  Stato  per  la  regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello
 statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 1  del  disegno
 di  legge n. 1199-1020-1217-1226 dal titolo: "Disposizioni in materia
 di personale tecnico di cui all'art.  14  della  legge  regionale  15
 maggio  1986,  n.  26,  e successive modifiche ed integrazioni. Norme
 concernenti  l'affidamento  del  servizio  di  tesoreria  degli  enti
 locali.  Reiscrizione  di  somme"  approvato dall'assemblea regionale
 siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, per violazione degli  artt.
 3,  51  e 97 della Costituzione nonche' dell'art. 2 legge n. 421/1992
 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale.
     Palermo, addi' 1 aprile 1996
         Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
                       prefetto VittorioPiraneo
 96C0551