N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 aprile 1996

                                 N. 13
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  10  aprile  1996 (del commissario dello Stato per la
 regione siciliana)
 Ambiente (tutela dell') - Opere eseguite senza licenza, concessione o
    autorizzazione  -  Richiesta   di   sanatoria   Introduzione   del
    silenzio-assenso    -   Inammissibilita'   dell'applicazione   del
    silenzio-assenso  in  materia  ambientale  e  necessita'  di   una
    pronuncia  esplicita  della  p.a., secondo la giurisprudenza della
    Corte costituzionale (sentenza n. 26/1996).
 Ambiente (tutela dell') - Introduzione di norme intese ad  accelerare
    le   procedure  in  materia  di  autorizzazioni  paesaggistiche  -
    Indebolimento della tutela del paesaggio.
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Commissione  provinciale  per la tutela
    dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento - Istituzione di un
    apposito  ufficio  di  segreteria  della  cennata  commissione   -
    Possibile  coincidenza  delle  funzioni  di dirigente coordinatore
    dell'ufficio  di  segreteria  e  presidente  della  commissione  -
    Violazione del principio del buon andamento ed imparzialita' della
    p.a.
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Disposizioni  per  gli insediamenti del
    settore ittico-conserviero -  Possibilita'  per  i  comuni  e/o  i
    consorzi   di   comuni  di  autorizzare  in  via  provvisoria  gli
    insediamenti del settore ittico-conserviero a sversare nel sistema
    fognario nei limiti fissati dalla legge regionale 13 maggio  1986,
    n. 27 - Lamentata deroga ai limiti previsti dalla legge c.d. Merli
    (n. 319/1979) - Indebita interferenza del legislatore regionale in
    materia penale.
 (Legge  regione  Sicilia  24  marzo  1996, artt. 2, 8, 13 e 14, primo
    comma).
 (Cost., artt. 9, secondo comma, 25 e 97; legge  10  maggio  1976,  n.
 319, art. 21; statuto regione Sicilia, artt. 12 e 14).
(GU n.24 del 12-6-1996 )
   L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 marzo 1996, ha
 approvato  il  disegno  di legge n. 991-1221 dal titolo "Disposizioni
 integrative in materia di urbanistica e  di  territorio  e  ambiente.
 Norme  per  il  quartiere  Ortigia  di  Siracusa.  Interventi  per il
 quartiere  fieristico  di  Messina.  Deroga  in  favore  di   imprese
 alberghiere" pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e
 per  gli  effetti  dell'art.   28 dello statuto speciale, il 27 marzo
 1996.
   Nel testo del provvedimento legislativo, originariamente  destinato
 ad introdurre alcune disposizioni integrative in materia urbanistica,
 a  seguito  dei numerosi emendamenti approvati in aula sono confluite
 norme attinenti anche ai settori della tutela ambientale e dei lavori
 pubblici,   alcune   delle   quali   danno   adito   a   censure   di
 costituzionalita'.
   L'art.  2,  che  di  seguito  si  trascrive, limitatamente al terzo
 comma, si rivela lesivo dei principi di cui agli articoli 9,  secondo
 comma, e 97 della Costituzione:
   "1.  -  Il primo comma dell'art. 24 della legge regionale 10 agosto
 1985, n. 37, e' sostituito dai seguenti:
   Qualora  le   opere   eseguite   senza   licenza,   concessione   o
 autorizzazione  o  in  difformita' delle stesse, ricadano nell'ambito
 dei parchi regionali di cui alla legge regionale 6  maggio  1981,  n.
 98,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  rilascio  della
 concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle opere
 ricadenti nelle zone a inedificabilita' assoluta realizzate  in  data
 successiva  all'imposizione del vincolo, e' subordinato al nulla-osta
 del presidente dell'ente parco rilasciato ai sensi del  quinto  comma
 dell'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
   Per  le  opere  ricadenti  nell'ambito  di  riserve  naturali, tale
 nulla-osta e' reso  dall'assessore  regionale  per  il  territorio  e
 l'ambiente  sentito  il  consiglio  regionale  per  la protezione del
 patrimonio naturale di cui all'art. 3 della citata legge regionale  6
 maggio 1981, n.  98.
   Qualora  il  nulla-osta  di  cui ai precedenti commi non venga reso
 entro  centottanta  giorni  dalla  domanda,  lo  stesso  si   intende
 rilasciato favorevolmente".
   Con  la  sopracitata  previsione  viene  introdotto  l'istituto del
 silenzio assenso nella procedura per il rilascio  del  nulla-osta  di
 cui  all'art.    7  legge  n. 1497/1939, di competenza dell'assessore
 regionale per il territorio e l'ambiente e del  presidente  dell'ente
 parco,  a  seconda  che  le  opere realizzate ricadano nell'ambito di
 riserve naturali o di parchi.
   Orbene, l'istituto del silenzio-assenso puo' ritenersi  ammissibile
 soltanto  in  riferimento ad attivita' amministrative nelle quali sia
 pressocche'  assente  il  tasso  di   discrezionalita',   mentre   la
 trasposizione   di   tale   modello   nei   procedimenti  ad  elevata
 discrezionalita' farebbe venire meno l'esame e la  valutazione  degli
 organi   preposti   alla   tutela   paesaggistica,  facendo  assumere
 all'attivita' preventiva di controllo della pubblica  amministrazione
 un carattere meramente eventuale.
   Come  codesta  ecc.ma Corte ha, infatti, di recente avuto occasione
 di ribadire (sentenza n. 26/1996), in materia  di  tutela  ambientale
 opera  il  principio  fondamentale  della necessita' di una pronuncia
 esplicita, in quanto al silenzio della  amministrazione  preposta  al
 vincolo ambientale non puo' essere attribuito valore di assensi (C.c.
 n. 302/1988).
   Suscita, inoltre, dubbi di costituzionalita' sotto il profilo della
 violazione  degli  artt. 9 e 97 della Costituzione e degli artt. 12 e
 14 dello statuto speciale per la regione siciliana, l'art. 8  con  il
 quale  vengono  dettate  norme  intese  ad accelerare le procedure in
 materia di autorizzazioni paesaggistiche.
   Va preliminarmente rilevato  (anche  se  non  si  e'  in  grado  di
 stabilire  se possa essere stata consumata la violazione dell'art. 12
 dello statuto) che il disegno di legge in cui la norma e'  contenuta,
 come  si  evince  dai  lavori  preparatori,  e'  stato  sottoposto al
 preventivo esame delle commissioni permanenti territorio ed  ambiente
 e  finanze  e  non  anche  della  commissione  beni culturali, il cui
 apporto in materia di sua stretta pertinenza (anche per la necessaria
 presenza dell'assessore al ramo  e  dei  tecnici  regionali)  sarebbe
 stato sommamente utile.
   Nel  merito,  si  osserva che una modifica della ripartizione delle
 competenze fra regioni, comuni e province nella particolare  materia,
 con la sottrazione all'amm.ne centrale dei compiti essenziali per una
 adeguata   ed   efficace   tutela   del  paesaggio  e'  assolutamente
 irragionevole.
   Il trasferimento ai comuni, privi come sono di  adeguate  strutture
 tecniche, si traduce inevitabilmente in un indebolimento della tutela
 del paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione.
   Ma  detto  trasferimento,  per  le  stesse  ragioni,  non  puo' non
 costituire altresi' violazione del principio del  buon  andamento  di
 cui al successivo art. 97.
   La norma si rivela, altresi', in aperto contrasto con le previsioni
 dell'art.   1   della  legge  8  agosto  1985,  n.431,  pacificamente
 applicabile anche nella regione siciliana. In particolare,  il  terzo
 comma  dell'articolo prevede che la sovrintendenza puo' avocare a se'
 l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica  soltanto
 quando  questa  incida  notevolmente  sul paesaggio in considerazione
 della dimensione o di altre caratteristiche, lasciando  quindi  ampio
 margine  di discrezionalita' a chi presenta l'istanza e al comune che
 la riceve.
   Inoltre, il quinto comma prevede l'obbligo  di  dotarsi  del  piano
 paesaggistico  solo  per  i  territori di dimensioni superiore a 1000
 ettari, in aperto contrasto con l'art. 1-bis della legge n.  431/1985
 che  riferisce  detto  obbligo all'intero territorio regionale, norma
 cui si richiama anche la legge n. 15/1991.
   In aperto contrasto con l'art. 12 dello statuto speciale si rivela,
 infine, il sesto comma nel quale si prevede che nelle more del  piano
 paesaggistico  le  sovrintendenze  emanano, con riferimento alle aree
 del  comma  precedente,  un  regolamento   contenente   prescrizioni,
 modalita' e divieti.
   Infatti un regolamento di tal genere, a norma del piu' volte citato
 art.  12  dello statuto speciale, puo' essere emanato con decreto del
 presidente della regione.
   Del pari, da' adito  a  rilievi  di  carattere  costituzionale  per
 violazione  dell'art.  97  della Costituzione la previsione dell'art.
 13, con cui si intende  apportare  l'ennesima  modifica  al  disposto
 dell'art.  16  legge regionale n. 39/1977, concernente la commissione
 provinciale  per  la  tutela  dell'ambiente   e   la   lotta   contro
 l'inquinamento.
   La  norma  teste'  introdotta  istituisce  un  apposito  ufficio di
 segreteria della cennata commissione, cui e'  preposto  un  dirigente
 coordinatore   individuato  tra  gli  ispettori  sanitari  ex  medici
 provinciali o tra i dirigenti tecnici dell'assessorato territorio  ed
 ambiente.
   A  fondamento del motivo di gravame e' la prevista eventualita' che
 nella stessa persona possano  coincidere  le  funzioni  di  dirigente
 coordinatore  dell'istituendo  ufficio  di segreteria e di presidente
 della commissione.
   Non si ritiene conforme, invero, al  principio  di  buon  andamento
 della   p.a.,   in   relazione   all'organizzazione  delle  strutture
 burocratiche, la possibilita' che venga a crearsi una sorta di unione
 personale tra il responsabile dell'ufficio di segreteria,  organo  di
 supporto   tecnico-amministrativo,   ed   il  presidente  dell'organo
 collegiale consultivo-deliberante.
   Parimenti suscita censure di carattere costituzionale la  norma  di
 cui all'art. 14, che qui sotto si trascrive:
   "Disposizioni per gli insediamenti del settore ittico-conserviero.
   1.  - Nelle more della definizione della disciplina di cui all'art.
 2, secondo comma, della legge 17 maggio 1995, n. 172, i comuni e/o  i
 consorzi  di  comuni  possono  autorizzare  in  via  provvisoria  gli
 insediamenti del settore ittico-conserviero a  sversare  nel  sistema
 fognario  tenendo  conto  dei  limiti di accettabilita' fissati dalle
 tabelle 1 e 2 della legge  regionale  13  maggio  1986,  n.  27,  cui
 possono  derogare  anche  in  senso meno restrittivo nei casi ed alle
 condizioni  stabilite,  sentito  l'assessorato   del   territorio   e
 dell'ambiente nel rispetto dei seguenti principi:
     a)  proteggere  la  salute  del  personale  operante  nelle  reti
 fognarie e negli impianti di trattamento;
     b) garantire che le reti fognarie, gli  impianti  di  trattamento
 delle   acque   reflue   e   le  attrezzature  connesse  non  vengano
 danneggiati;
     c)  garantire  che  il funzionamento dell'impianto di trattamento
 delle  acque  reflue  ed  il  trattamento  dei  fanghi  non   vengano
 intralciati;
     d)  garantire  che  gli  scarichi  provenienti  dagli impianti di
 trattamento non abbiano  conseguenze  negative  sull'ambiente  e  non
 incidano  sulla  conformita' delle acque recipienti alle disposizioni
 vigenti;
     e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza  pericolo
 in modo accettabile dal punto di vista ambientale.
   2.  -  I  comuni  ad alta vocazione nel settore ittico-conserviero,
 adeguano i programmi di attuazione della  rete  fognante,  prevedendo
 ove  possibile,  allo  scopo  di  minimizzare  i  costi  di gestione,
 apposito presidio depurativo composto da parti indipendenti tra  loro
 per il trattamento sia di reflui civili che di reflui industriali".
   Il  legislatore  siciliano  ha ritenuto di potere intervenire nella
 materia degli  scarichi  con  la  soprariportata  norma  transitoria,
 eccezionale  e  derogatoria,  al  fine di trovare immediata soluzione
 alle    delicate    problematiche    del    settore    dell'industria
 ittico-conserviera   emerse  a  seguito  dei  sequestri,  di  recente
 disposti  dall'autorita'  giudiziaria,  degli  impianti   di   talune
 imprese.
   La  norma de qua contiene, infatti, un potere di derogare ai limiti
 previsti dalla tabella 2 (oltre che a quelli della tabella  1)  della
 legge  regionale  n.  27/1986,  che riproduce quelli della tabella c)
 della  legge  Merli,  stabilendo  che  il  sindaco  puo'  autorizzare
 l'emissione,  in  via  provvisoria, degli scarichi degli insediamenti
 del settore itticoconserviero nelle pubbliche fognature.
   Cio'  puo',  pertanto,  comportare  una  palese  violazione   della
 predetta    legge   Merli,   che   costituisce   norma   di   riforma
 economico-sociale, in relazione  anche  all'adempimento  di  obblighi
 comunitari,   nonche'   un'indebita   interferenza   del  legislatore
 siciliano in materia penale.
   L'art. 3 della legge n. 172/1995, che sostituisce  parte  dell'art.
 21 della legge n. 319/1976, dispone, infatti, che per gli scarichi da
 insediamento  produttivi,  in  caso  di  superamento  dei  limiti  di
 accettabilita' delle tabelle allegate alla stessa e, se recapitano in
 pubbliche fognature, di quelli fissati ai  sensi  del  numero  2  del
 primo  comma  dell'articolo  12 (id est tabella c) e quindi tabella 2
 della legge regionale n. 27/1986), si applica la pena dell'ammenda da
 lire 15 milioni a lire 150 milioni o dell'arresto fino ad un anno.
   L'entrata in vigore  della  norma  in  esame,  pertanto,  non  solo
 consentirebbe  di legittimare una condotta rilevante sotto il profilo
 sanzionatorio penale, in violazione dell'art. 25 della  Costituzione,
 ma  essa  comporterebbe  anche  un  vulnus  al principio della tutela
 dell'ambiente di cui all'art.  9, secondo comma.
   Questo  ufficio  non  ignora   che   l'A.R.S.,   nell'adottare   la
 soprariportata  deroga  alle  vigenti  normative  sugli  scarichi dei
 rifiuti degli insediamenti produttivi, e' stata mossa dal  plausibile
 intento  di  non  compromettere  l'agibilita'  di aziende di notevole
 dimensione  ed  importanza,  con  i  conseguenti  possibili  riflessi
 sull'occupazione.
   Non  puo',  peraltro, non rilevare che sul bilanciamento dei valori
 non puo' non darsi prevalenza al  primario  interesse  costituzionale
 alla tutela dell'ambiente. Le problematiche in questione, d'altronde,
 vanno  affrontate  con  norme  piu' acconce e soprattutto realizzando
 senza  ulteriori  remore  tutte  le  infrastrutture che consentano il
 rispetto delle vigenti normative che, come  si  e'  dianzi  rilevato,
 rispondono ad obblighi assunti in sede comunitaria.
                               P. Q. M.
 e  con  riserva  di  presentare  memorie  illustrative nei termini di
 legge, il sottoscritto prefetto dott. Vittorio  Piraneo,  commissario
 dello  Stato  per  la  regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello
 statuto speciale,  con  il  presente  atto  impugna  i  sottoelencati
 articoli  del  disegno di legge n. 991-1221 dal titolo: "Disposizioni
 integrative in materia di urbanistica e  di  territorio  e  ambiente.
 Norme  per  il  quartiere  Ortigia  di  Siracusa.  Interventi  per il
 quartiere  fieristico  di  Messina.  Deroga  in  favore  di   imprese
 alberghiere", approvato dall'A.R.S.  il 24 marzo 1996:
   art. 2, terzo comma, per violazione degli artt. 9, secondo comma, e
 97 della Costituzione;
   art. 8 per violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione nonche'
 degli artt. 12 e 14 dello statuto speciale;
   art. 13 per violazione dell'art. 97 della Costituzione;
   art.  14,  primo  comma,  limitatamente  alle  parole  "e  2",  per
 violazione degli artt. 9 e 25 della Costutuzione nonche' dell'art. 21
 della legge n. 319/1976 e successive modifiche  ed  integrazioni,  in
 relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale.
     Palermo, addi' 1 aprile 1996
         Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
                       prefetto Vittorio Piraneo
 96C0552